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06.11.2001 - tributi

IMPOSTA DI BOLLO – ESENTE L’ISTANZA FATTA PER LA COPIA SEMPLICE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

IMPOSTA DI BOLLO – ESENTE L’ISTANZA FATTA PER LA COPIA SEMPLICE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IMPOSTA DI BOLLO – ESENTE L’ISTANZA FATTA PER LA COPIA SEMPLICE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Min. finanze – Ris. 4/10/01, n. 151/E)

Il Ministero delle finanze ha precisato che non è soggetta all’imposta di bollo l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, non solo quand’essa è finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice dei documenti amministrativi.
Restano invece assoggettate all’imposta di bollo fin dall’origine le istanze rivolte a pubbliche amministrazioni tendenti ad ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Infine, è stato precisato che per copia deve intendersi la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata e quindi che l’etimo “copie” va inteso nel senso di riproduzioni dichiarate conformi.

Ministero finanze – Agenzia Entrate
Risoluzione 4 ottobre 2001, n. 151/E

Oggetto: Interpello ……/2001 – Articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Provincia Autonoma di …………. Istanza prot. n. …… 2001.

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’articolo 3 della Tariffa, annessa al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente quesito.
Viene chiesto se, alla luce delle disposizioni non univoche impartite con circolare 213/97 e risoluzione 391804 del 20/04/1993, richiamata dalla recente risoluzione 68/E del 16/05/2001, la domanda di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 25 della legge 241/90 vada presentata in bollo anche nel caso in cui si richieda copia semplice, cioè non autenticata, del documento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Provincia Autonoma di ….. ritiene che l’imposta di bollo su tale domanda non è dovuta qualora oggetto dell’istanza di accesso sia, oltrechè l’esame degli atti, anche il rilascio di copie semplici (non conformi) degli stessi.

Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione interpretativa prospettata dalla Provincia autonoma di ….. è sostanzialmente corretta.
L’articolo 3 della tariffa, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assoggetta all’imposta di bollo fina dall’origine, tra l’altro, le istanze rivolte a pubbliche amministrazioni tendenti ad ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
L’articolo 5 del d.P.R. n. 642 del 1972, a sua volta, precisa che “Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella (…) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”.
Seguendo il testo dell’articolo 5 è quindi possibile affermare che, agli effetti dell’articolo 3 della tariffa, l’etimo “copie” va inteso nel senso di riproduzioni dichiarate conformi.
Questa Direzione Centrale, pertanto, ritiene non soggetta all’imposta di bollo l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) non solo quand’essa è finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice dei documenti amministrativi.
In tal senso l’Amministrazione Finanziaria si è espressa al punto VI. 6 della circolare 213/S/UCOP del 28 luglio 1997, precisando che l’imposta di bollo è dovuta, sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest’ultima venga rilasciata in forma autenticata.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione provinciale di ….., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.


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