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06.11.2001 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO – ENTI PARCO NAZIONALI

IMPOSTA DI REGISTRO – ENTI PARCO NAZIONALI IMPOSTA DI REGISTRO – ENTI PARCO NAZIONALI
(Min. finanze – Ris. 4/10/01, n. 149)

Gli Enti parco nazionali non possono godere del trattamento agevolato riservato allo Stato e agli enti pubblici territoriali dal testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).
L’Agenzia delle Entrate ha già precisato il regime fiscale dei trasferimenti immobiliari a favore di tali Enti (ris. n.141/E).
In particolare, ai fini dell’imposta di registro, ha affermato che non si applica agli Enti lo stesso trattamento previsto a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali in quanto l’elencazione dei soggetti agevolati è tassativa e non consente la possibilità di una interpretazione estensiva.
Le norme tributarie agevolative, infatti, non sono suscettibili di applicazione analogica.
Gli Enti, inoltre, sono considerati quali soggetti diversi dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali, inquadrabili nella categoria degli enti ausiliari legati con l’ente ausiliato da un rapporto di strumentalità.
Il trattamento agevolato, ai fini dell’imposta di registro, è previsto solo per i trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane.
Ministero finanze – Agenzia Entrate – Ris. 4 ottobre 2001, n. 149 Oggetto: Imposta di registro. Trattamento tributario applicabile agli Enti ..

Con nota del 26 giugno 2000, il Ministero dell’ Ambiente ha chiesto se gli Enti …. possono godere, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, del trattamento agevolato riservato allo Stato e agli enti pubblici territoriali dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Codesto Dicastero ritiene giustificata l’applicazione del regime di favore in quanto fra i soggetti destinatari della particolare disciplina delle locazioni o concessioni di beni immobili demaniali, prevista dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, sono stati inseriti anche gli Enti …, dall’articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha modificato l’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 390 del 1986.
Il Ministero delle Finanze, circa il trattamento tributario riservato agli Enti ……, ha diramato in data 8 settembre 1998 la risoluzione n. 141/E, nella quale è stato precisato, tra l’altro, il regime fiscale dei trasferimenti immobiliari a favore degli Enti suddetti.
In particolare, ai fini dell’imposta di registro, è stato affermato che non si applica agli Enti ….. lo stesso trattamento previsto a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali in quanto l’elencazione dei soggetti agevolati contenuta nell’articolo 1, punto 7, della tariffa, parte prima, del testo unico dell’imposta di registro è tassativa e non consente la possibilità di una interpretazione estensiva; le norme tributarie agevolative, infatti, non sono suscettibili di applicazione analogica.
Tanto più che gli Enti ….. sono considerati quali soggetti diversi dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali, inquadrabili nella categoria degli enti ausiliari legati con l’ente ausiliato da un rapporto di strumentalità.
Tali conclusioni sono ancora valide in quanto l’argomento addotto da ………. a sostegno della propria tesi non appare determinante.
Il citato articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, come modificato dall’articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che “Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti …….”, ma non sancisce una generale equiparazione degli Enti …. agli enti pubblici territoriali.
Inoltre, il trattamento agevolato, ai fini dell’imposta di registro, è previsto dall’articolo 1, punto 7, della tariffa, parte prima, del relativo testo unico, solo per i trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari “(…) a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane”.
Nessun particolare trattamento agevolato è stabilito, invece, a favore dei soggetti suddetti nell’ipotesi di concessioni su beni demaniali regolate dall’articolo 5 della richiamata tariffa, parte prima.
Per quanto affermato e considerato che la normativa dell’imposta di registro non è mutata, si ritiene non condivisibile la soluzione prospettata da codesto Ministero; agli Enti…, pertanto, ed in particolare agli atti traslativi di diritti immobiliari a loro favore, continua ad applicarsi il regime ordinario di cui all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del citato testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986.


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