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03.10.2001 - lavoro

INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI PREMI- D.P.R. 314/2001

INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI PREMI- D INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI PREMI- D.P.R. 314/2001

La Gazzetta Ufficiale n° 179 del 3 agosto 2001 ha pubblicato il testo del D.P.R. 14 maggio 2001 n° 314 concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi INAIL. Il provvedimento in oggetto dispone uno snellimento delle regole in materia di ricorsi delle imprese, con abrogazione espressa delle norme che in precedenza hanno regolato i procedimenti in parola. Si illustrano, qui di seguito, i contenuti del citato Decreto.
Competenza in ordine ai ricorsi La competenza decisionale in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’INAIL e concernenti l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi è ripartita tra due organismi in relazione al contenuto dell’atto impugnato, ciascuno dei quali, nel proprio ambito di competenza, decide in via definitiva. In particolare il datore di lavoro può proporre ricorso:
– alla Sede territoriale dell’INAIL, avverso i provvedimenti, emessi dalla stessa Sede in materia di oscillazione del tasso medio per prevenzione infortuni nel primo biennio di attività, per andamento infortunistico secondo le modalità di applicazione della tariffa, nonché per l’oscillazione del tasso supplementare per silicosi ed asbestosi;
– al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, avverso i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi (essenzialmente per quanto concerne l’inquadramento in una delle quattro gestioni operato direttamente dall’INAIL e per i profili della classificazione delle lavorazioni esercite alla corrispondente voce della tariffa). Il ricorso al Consiglio di Amministrazione deve essere presentato per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio.
Pertanto, secondo la nuova disciplina, introdotta dal provvedimento in esame, vi è un unico grado di giurisdizione amministrativa, non potendo più proporre, in prima istanza, opposizione alla Sede Territoriale e, in secondo grado, ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso il provvedimento della Sede Territoriale, come previsto dall’art. 26 delle nuove modalità tariffarie di cui al D.M. 12 dicembre 2000.
Contenuto ed effetti dei ricorsi I ricorsi, sia quelli inoltrati alla Sede territoriale che quelli al Consiglio di Amministrazione, devono essere adeguatamente motivati e circostanziati e pertanto contenere puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati. Il datore di lavoro che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa nella quale è stato inquadrato, e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato. L’eventuale conguaglio della differenza tra la somma versata e quella che risulti eventualmente dovuta in esito alla definizione del ricorso è maggiorata, in ragione d’anno, di un importo in misura pari al tasso di interesse di dilazione e di differimento.
Termini e modalità di presentazione dei ricorsi I ricorsi, tanto alla Sede territoriale quanto al Consiglio di Amministrazione, devono essere proposti entro trenta giorni dalla data della piena conoscenza degli atti impugnati mediante presentazione diretta all’organo adito, ovvero spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o notificati ai sensi dell’art.137 c.p.c. o, non appena l’Istituto ne avrà definito le relative modalità, per via telematica.
Termini per la decisione dei ricorsi I ricorsi devono essere decisi e ne deve essere data comunicazione al ricorrente entro:
1) 180 giorni dalla presentazione, per i ricorsi inoltrati al Consiglio di Amministrazione, ovvero
2) 120 giorni dalla presentazione, per i ricorsi inoltrati alle Sedi territoriali
In caso di mancata risposta nei suddetti termini, il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio diniego è possibile esclusivamente adire la magistratura ordinaria.
Norme abrogate Con l’entrata in vigore del provvedimento in esame, il 18 agosto 2001, risulta abrogata la precedente procedura prevista dagli artt. 39,45,46,47,48 e 49 del T.U. 1124/1965 nonché l’art. 26 delle nuove modalità tariffarie di cui al D.M. 12 dicembre 2000.


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