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01.01.2001 - tributi

IVA – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA SANZIONE

IVA – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA SANZIONE IVA – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA  SANZIONE
(Cass. Sez. trib., Sent. 2/10/00, n. 12989)

In materia di violazioni, amministrativa-mente sanzionate con pena pecuniaria, relative all’imposta sul valore aggiunto, commesse anteriormente al 1° aprile 1998, data di entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie non penali, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata, nel caso in cui il provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e la relativa controversia sia stata definita con decisione passata in giudicato, si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui si è formato il giudicato (artt. 75 comma primo, D.P.R. n. 633/1972 e 17, comma primo, legge n. 4/1929) e non nel termine di prescrizione di dieci anni come previsto dalla norma del codice civile sugli effetti del giudicato (art. 2953, c.c.).
La Corte di Cassazione, che ha affrontato per la prima volta la questione, ha affermato che, in linea di principio, non può essere applicata per analogia alla prescrizione dei diritti che derivano dal rapporto tributario la norma civilistica secondo cui si prescrivono con il decorso di dieci anni i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Infatti il diritto sanzionatorio tributario ha acquisito, nel corso del tempo, il carattere di un vero e proprio “sistema speciale”, ormai tendenzialmente compiuto (D.Lgs n. 472/1997 e D.Lgs. n. 74 /2000).
E proprio le norme in vigore dal 1° aprile 1998 prevedono che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, e che l’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non decorre fino alla definizione del procedimento.
E’ evidente, secondo i Supremi Giudici, che, mentre l’istituto della conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale per effetto di giudicato attiene a controversie di natura “privatistica” e si fonda sul principio dell’autonomia del titolo giudiziale (art. 2909 c.c.), il quale, una volta che si è formato, vive di vita propria rispetto alle originarie cause del ricorso delle parti, la disposizione tributaria si basa pur sempre sui principi di autoritarietà ed esecutorietà del provvedimento di irrogazione della sanzione, che resta l’unico “titolo” della pretesa sanzionatoria, anche in presenza di giudicato (ovviamente, se confermativo, in tutto o in parte, della pretesa stessa), ed attua il contemperamento tra tali principi ed il giudicato sull’impugnazione del provvedimento medesimo mediante l’istituto dell’interruzione della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria, salvaguardando, in tal modo, sia il diritto dell’Amministrazione finanziaria a realizzare la propria pretesa (anche prima, sia pure parzialmente, della formazione del giudicato), sia il diritto del contribuente alla tutela giurisdizionale contro gli atti (illegittimi) dell’Amministrazione stessa.


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