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01.04.2001 - tributi

TRIBUTI LOCALI – ATTRIBUZIONE O MODIFICA DELLE RENDITE CATASTALI: GLI EFFETTI SULL’ICI

TRIBUTI LOCALI – ATTRIBUZIONE O MODIFICA DELLE RENDITE CATASTALI: GLI EFFETTI SULL’ICI TRIBUTI LOCALI – ATTRIBUZIONE O MODIFICA DELLE RENDITE CATASTALI: GLI EFFETTI SULL’ICI
(Min. fin., Circ. 13/3/01, n. 4/FL)

Dopo la circolare sulle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2001 alla disciplina dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili (Circ. n. 3/FL), il Ministero delle finanze ha fornito nuovi chiarimenti in materia di ICI esaminando le novità del collegato alla finanziaria 2000 relative all’attribuzione o modificazione delle rendite catastali (art. 74, legge n. 342/2000).
Il collegato ha previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita.
Non è più sufficiente, quindi, la semplice “comunicazione” della rendita catastale, ma occorre effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve essere effettuata dall’Ufficio del territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.
La disposizione stabilisce, in sostanza, l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate.
Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso contro l’attribuzione della rendita catastale.
Il Ministero, a questo proposito, ha evidenziato che, ai fini processuali, possono sorgere alcuni problemi, in quanto può legittimamente proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l’intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo.
I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti possono essere risolti dallo statuto dei diritti del contribuente, che prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.
Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato a impugnare gli atti (art. 6, legge n. 212/2000).
Poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, il Comune, a decorrere dal 1º gennaio 2000, fino alla data dell’avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell’ICI:
– l’imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; ciò perché questa, avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota all’interessato;
– le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
– gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.
La disposizione non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell’ICI secondo la procedura Doc-Fa, in quanto tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante, al quale viene peraltro rilasciata copia dell’attestazione dell’avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate, e non necessitano quindi di notificazione.
Se l’Ufficio del territorio modifica la rendita entro il termine di dodici mesi, la nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua notificazione.
Solamente nell’ipotesi in cui il contribuente, a conoscenza della rendita o al quale la stessa sia stata ritualmente notificata, continui a versare l’imposta calcolata sulla base di una rendita diversa da quella attribuita, potranno essere legittimamente richiesti la differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati sull’importo non versato, solo però a decorrere dalla data della presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di immobili preesistenti o dalla data dell’avvenuta notificazione della rendita catastale.
Il collegato disciplina anche l’ipotesi in cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall’Ufficio del territorio entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall’ente locale in atti impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore del collegato stesso, non erano ancora divenuti definitivi.
A questo proposito il Ministero ha precisato che per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi dall’ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi all’albo pretorio e che al 10 dicembre 2000 non erano ancora definitivi – in quanto non era ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi – non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l’attribuzione della rendita stessa, termine che è stato prorogato all’8 febbraio 2001.
Nel caso in cui gli atti che abbiano comportato l’attribuzione o la modificazione della rendita siano stati adottati dall’Ufficio del Territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in atti impositivi degli enti locali, il comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di esercizio della potestà impositiva, ad emettere gli avvisi di liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.
Sull’eventuale maggiore imposta non sono computabili nè sanzioni, nè interessi.
Nell’eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi.
Il collegato stabilisce che gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita.
Tale disposizione è finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti, poiché fino al 31 dicembre 1999 le rendite non dovevano essere necessariamente notificate all’interessato, essendo sufficiente la loro affissione all’albo pretorio.
La norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi all’ente locale dall’Ufficio del Territorio, decorre il termine di 60 giorni non solo per la presentazione del ricorso contro la determinazione del tributo, ma anche contro la determinazione della rendita.
Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza con l’indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà proporsi ricorso, nei termini sopra indicati, chiamando in giudizio rispettivamente il comune o l’Ufficio del Territorio o anche entrambi, nel caso in cui si voglia contestare sia l’importo richiesto dall’ente impositore a titolo di ICI, sia la rendita attribuita, sulla base della quale è stata determinata l’imposta.


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