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01.05.2001 - economia

VALORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO

VALORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO VALORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile la legge 2 aprile 2001 n. 136 che modifica ed integra l’articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili statali.
Le modifiche introdotte tendono ad accelerare il processo di dismissione degli immobili pubblici aumentandone conseguentemente l’offerta. I primi a beneficiare dalla maggiore disponibilità di aree ed immobili saranno gli enti locali, i quali potranno impiegare i beni nei processi di riqualificazione urbana.
In particolare viene prevista per gli enti pubblici (Amministrazioni statali ed Enti territoriali) e per i privati la possibilità di presentare progetti all’Amministrazione delle finanze per lo sviluppo e la valorizzazione di beni o complessi di beni appartenenti allo Stato. Per consentire una più proficua gestione, tali beni, anche se posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, possono essere conferiti o venduti a società per azioni appositamente costituite. A tal fine i comuni, nella cui circoscrizione ricadono gli immobili, possono costituire società miste, a prevalenza di capitale pubblico, che abbiano come oggetto sociale la gestione e la valorizzazione dei medesimi beni.
Per quei beni non alienabili le società miste dovranno corrispondere un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione che sarà fissato tenendo conto dell’impegno finanziario derivante dall’esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene.
Nel caso in cui l’attuazione del progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni richieda decisioni di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall’Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo (da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale), il quale promuove e coordina gli adempimenti necessari, tra questi vi è la convocazione della conferenza di servizi. La nomina del commissario è obbligatoria quando le amministrazioni interessate (es. regione o comune) appartengono a diversi livelli di governo.
Alla conferenza vengono attribuite (tramite la modifica dell’art. 19 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e l’introduzione del comma 6 quater) competenze molto ampie tra cui:
-l’approvazione del progetto;
-le eventuali varianti ai piani di settore vigenti; la sdemanializzazione del bene;
-la diversa destinazione previa rilocalizzazione delle relative attività per gli immobili adibiti ad uso governativo;
-la fissazione del termine entro il quale il progetto deve essere attuato, pena la retrocessione dei beni allo Stato;
-l’approvazione del progetto determina, ove previsto dalla tipologia di intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati.
Si ricorda che il commissario straordinario, a norma della lettera c-bis del comma 2 dell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora verifichi, in sede di conferenza di servizi, l’inerzia delle amministrazioni dello Stato o l’emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può deferire al Consiglio dei Ministri la soluzione dei problemi.
I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione, ma, compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, pip, peep, etc.) predisposti dal comune, provincia e regione sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli stessi sulla base di una convenzione ad hoc, che determina le condizioni, le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché il termine entro il quale deve compiersi l’attuazione del piano.
Gli immobili statali che non sono compresi nei piani di dismissione né in quelli di valorizzazione possono essere assegnati in concessione, anche gratuita, o in locazione, anche a canone ridotto, con modalità da stabilire con Regolamento governativo da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:
-autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
-utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
-individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l’autorizzazione;
-revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
Di rilievo è la norma (art. 2 comma 1) che prevede, per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali, il trasferimento a titolo gratuito alle università medesime, salvo che entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto il comune sul cui territorio insiste l’immobile manifesti la volontà di presentare un progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l’utilizzo dell’immobile. In tal caso non si fa luogo al trasferimento in favore dell’università ma il bene viene conferito al comune.
La legge 136/01 dispone altresì che le normative che prevedono facoltà di riscatto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base al disposto del comma 3 dell’art. 2, devono interpretarsi nel senso di consentire agli eredi di acquisire l’immobile qualora il soggetto avente titolo al riscatto, che abbia presentato la domanda nei termini prescritti sia deceduto, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa da parte degli eredi.
Infine l’art. 3 consente di applicare le nuove disposizioni anche ai beni immobili di proprietà dell’Amministrazione della difesa, la quale viene, inoltre, esonerata dalla consegna all’acquirente dei documenti relativi ai titoli di proprietà o alla documentazione di regolarità urbanistica sul bene immobile ceduto (come già avviene per gli immobili di altre amministrazioni pubbliche).


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