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06.06.2002 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – ILLEGITTIME LE SANZIONI DELL’AUTORITÀ PRIVE DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE

APPALTI PUBBLICI – ILLEGITTIME LE SANZIONI DELL’AUTORITA’ PRIVE DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE APPALTI PUBBLICI – ILLEGITTIME LE SANZIONI DELL’AUTORITA’ PRIVE DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE
(Cons. di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2498)

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici è tenuta a verificare l’effettiva assenza di fondati motivi idonei a giustificare la mancata trasmissione della documentazione richiesta: la stessa Autorità, quindi, deve esternare le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’eventuale giudizio di non sufficiente congruità delle ragioni difensive addotte dal soggetto passivo del procedimento sanzionatorio

Diritto
… omissis …

Preliminarmente giova tener conto che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in applicazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 109/94 a tenore del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire la documentazione di cui al comma 6 dello stesso articolo “sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri”.
Orbene, dalla lettura della disposizione citata emerge agevolmente che il mero ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta, se certo non può reputarsi di per sé inidoneo ad integrare la fattispecie omissiva, deve tuttavia essere immotivato, non sorretto, cioè, da ragionevoli giustificazioni.
E’ opportuno rilevare che, diversamente da quanto previsto da altre disposizioni tra cui, per esempio, in ambito penale, l’art.328 c.p., il legislatore non richiede che entro il termine assegnato per assolvere all’obbligo di comunicazione si ponga in essere l’atto dovuto o, alternativamente, si esplicitino le ragioni del ritardo, ma si limita a sanzionare l’omissione non accompagnata da “giustificato motivo”.
Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere, quindi, che nel verificare la sussumibilità della condotta nella fattispecie astratta delineata dal citato art. 4, comma 7, L. n.109/94, l’Autorità è tenuta a verificare l’effettiva assenza di fondati motivi idonei a giustificare la mancata trasmissione della documentazione richiesta: la stessa Autorità, quindi, deve esternare le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’eventuale giudizio di non sufficiente congruità delle ragioni difensive addotte dal soggetto passivo del procedimento sanzionatorio.
Orbene, come rilevato dal primo Giudice, nella parte motiva del contestato provvedimento sanzionatorio non è dato rinvenire un apparato motivazionale idoneo a dare conto delle ragioni in base alle quali l’Autorità ha reputato insussistenti, ininfluenti o comunque non idonee ad integrare un giustificato motivo del ritardo le circostanze fattuali dedotte dall’odierno appellato in seno al procedimento, tra cui la lievità del ritardo, la gravosità dei carichi di lavoro, l’insufficienza del personale assegnato all’Ufficio tecnico comunale; al contempo, appare contraddetta dalle emergenze documentali, o comunque dalle stesse non del tutto confortata, l’affermazione dell’imputabilità del ritardo allo scarso impegno dell’appellato, reintegrato nell’incarico ricoperto all’interno dell’Amministrazione comunale in forza di ordinanza del Giudice del lavoro.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame va dunque respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso. Compensate le spese del secondo grado di giudizio.


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