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04.02.2002 - ambiente

ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI DELLA CCIAA DI MILANO – SERVIZIO DI INOLTRO E GESTIONE PRATICHE

ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI DELLA CCIAA DI MILANO – SERVIZIO DI INOLTRO E GESTIONE PRATICHE ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI DELLA CCIAA DI MILANO – SERVIZIO DI INOLTRO E GESTIONE PRATICHE

L’articolo 1, comma 15, della L. 443 del 21/12/01, cd “Legge Lunardi” disciplina la fase transitoria connessa al passaggio dal vecchio Codice Europeo Rifiuti (CER) al nuovo Elenco europeo dei rifiuti, intervenendo opportunamente per assicurare la prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, delle attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario 12/2001).
Con deliberazione del 27/12/01 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti ha provveduto a licenziare le disposizioni di propria competenza al fine di rendere operative le previsioni dell’articolo 1, comma 15, della legge 21/12/01, n.443.
Più precisamente, ha provveduto a stabilire i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) delle imprese che intendono continuare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti che, in base alle suddette decisioni comunitarie, vengono ad essere classificati pericolosi.
In particolare, la L. 443/2001 prevede che i gestori di rifiuti interessati debbano, a seconda del tipo di attività (gestione di impianti di smaltimento e recupero o raccolta e trasporto), presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs 22/97 o di iscrizione ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro l’11/2/2002), indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività.
L’attività può essere proseguita fino alla emanazione del conseguente provvedimento di autorizzazione o di iscrizione.

Domande di iscrizione (o di variazione)
La deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 27 dicembre 2001 dispone che, ai fini della prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che in base alle decisioni comunitarie vengono ad essere classificati come pericolosi, i soggetti interessati devono:
a) presentare domanda d’iscrizione nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria. Tale disposizione riguarda le imprese già iscritte all’Albo per la raccolta ed il trasporto di rifiuti classificati non pericolosi ai sensi della disciplina previgente e che ora sono classificati pericolosi nonché le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti (attività per la quale non è prevista iscrizione) le quali solo a seguito del cambiamento di classificazione di tali rifiuti hanno l’obbligo dell’iscrizione all’Albo;
b) presentare domanda di variazione dell’iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività, qualora già iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti.
Le domande d’iscrizione o di variazione devono essere compilate su apposito modulo (allegato “A” alla deliberazione – disponibile presso gli uffici del Collegio) e devono essere corredate dalla documentazione, prevista dall’articolo 12 del Dm 406/1998, che attesti il possesso da parte dell’impresa dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 5.
A tal fine, le imprese già iscritte possono fare riferimento alla documentazione agli atti della competente Sezione regionale dell’Albo.

Responsabile tecnico, mezzi e personale
Al fine di garantire la prosecuzione dell’attività alle imprese che presentano domanda nel previsto termine di trenta giorni (11/2/2002), la deliberazione 27/12/01 prevede un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti per la categoria 5 e, per le imprese già iscritte all’Albo, un periodo transitorio riguardante le dotazioni minime di mezzi e di personale previste per le diverse classi della categoria 5.
In particolare, viene stabilito che, limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti del responsabile tecnico possono essere soddisfatti entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1, comma 15, della “Legge Lunardi”.
Le imprese già iscritte, inoltre, possono continuare a svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che hanno una nuova classificazione con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento d’iscrizione. Tali imprese possono conformarsi alle dotazioni minime previste per l’iscrizione nella categoria 5 entro sei mesi dalla suddetta scadenza del termine di trenta giorni.
Tali agevolazioni non riguardano l’impresa che intenda estendere l’iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali risulta già iscritta alla data di entrata in vigore della “Lunardi”. In tal caso la domanda resta sottoposta alla procedura ordinaria.
La deliberazione 27/12/01, infine, stabilisce che alla domanda di iscrizione nella categoria 5 o di variazione di classe all’interno della medesima categoria 5 debba essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività svolta.
Ciò significa che le imprese devono presentare, con la domanda d’iscrizione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per l’importo previsto dal Dm 8 ottobre 1996, modificato con Dm 23 aprile 1999, ai fini dell’iscrizione nella categoria 5.
Nel caso di passaggio da una classe inferiore ad una classe superiore della categoria 5, dovrà essere adeguato l’importo già prestato per l’iscrizione nella categoria medesima.
Si segnala, infine, che al fine di agevolare le imprese associate, il Collegio Costruttori, per il tramite del Centredil-ANCE Lombardia, inoltrerà le domande di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti.


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