Print Friendly, PDF & Email
07.10.2002 - tributi

REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – TERMINE TRIENNALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – TERMINE TRIENNALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – TERMINE TRIENNALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
(Min. fin. – Circ. 14/8/02, n. 69/E)

In materia di imposta di registro l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è triennale il termine entro il quale gli uffici possono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”.
Le sezioni unite della Cassazione hanno avallato l’indirizzo giurisprudenziale favorevole all’operatività del termine di decadenza triennale ed hanno individuato le regole attinenti alla sua decorrenza. (Cass., SS.UU., 6-21 ottobre 2000, n. 1196).
Al riguardo è stato ritenuto che le previsioni normative decadenziali, riferite agli atti da presentarsi o presentati per la registrazione, hanno portata generale in quanto includono ogni ipotesi d’iniziativa del soggetto impositore volta alla richiesta dell’imposta senza delimitazioni od eccezioni in relazione all’oggetto della richiesta stessa.
Esse, inoltre, rispondono all’esigenza di porre scadenze perentorie per l’atto dell’ufficio, allo scopo di assicurare certezza al rapporto ed insieme tutelare il contribuente con la predeterminazione del tempo massimo del suo assoggettamento all’atto stesso.
A tali norme occorre quindi far riferimento per il tempo dell’emanazione del provvedimento integrante esercizio del potere impositivo.
Quanto all’oggetto dell’accertamento dell’ufficio finanziario, la Corte di Cassazione ne ha tuttavia evidenziato la rilevanza al diverso fine del decorso del termine triennale di decadenza, il quale, non trovando specifiche regole di decorrenza in ambito tributario, rimane soggetto alle comuni norme di operatività dell’ordinamento (art. 2964 segg. c.c.), in forza delle quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento stesso.
Tali principi, enucleati dalla Cassazione in ordine ad una fattispecie regolamentata dalla vecchia normativa, assumono rilevanza, secondo l’Agenzia, anche con riferimento a quella vigente, in ordine alla quale non emergono particolari problemi applicativi.
Con riferimento alla normativa attuale, il termine triennale di decadenza decorre:
– dalla registrazione dell’atto, se oggetto dell’accertamento è la mendacità delle dichiarazioni da parte dell’acquirente di impossidenza di altra casa di abitazione nello stesso comune dove è ubicato il nuovo immobile e di altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato usufruendo delle agevolazioni in discorso;
– dallo spirare dell’anno successivo (o dei diciotto mesi, dal 1° gennaio 2001) alla registrazione dell’atto, se oggetto di accertamento è la mendacità della dichiarazione resa dall’acquirente di voler trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicato l’immobile entro un anno dall’acquisto;
– dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale (si tratta, in questo caso, della decadenza dalle agevolazioni).
La Corte di Cassazione ha evidenziato due distinte ipotesi:
– l’intento abitativo non sussiste sin dalla stipula dell’atto, in quanto la sua inattuabilità è immediatamente rilevabile;
– l’intento abitativo non può, per difficoltà oggettive, essere immediatamente attuabile; successivamente sopravvengono talune circostanze che rendono definitivamente certa la non utilizzabilità del bene quale principale abitazione (ad esempio, l’immobile viene dato in durevole godimento ad altri soggetti, viene distrutto o, comunque, perde le caratteristiche che lo rendono idoneo alla destinazione abitativa).
Nel primo caso il giorno iniziale della decadenza coincide con quello della registrazione dell’atto, in quanto il potere dell’ufficio di contestare l’ammissibilità delle agevolazioni è immediatamente esercita-bile.
Nel secondo caso, invece, il termine triennale di decadenza decorre dal verificarsi dell’evento sopravvenuto che rende chiaramente inattuabile l’utilizzo dell’immobile acquistato come abitazione principale.
Infatti, la Suprema Corte non ha evidenziato la rilevanza nell’ipotesi in esame dell’articolo 19 del testo unico, secondo il quale, il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.
Il verificarsi di un evento successivo che renda impossibile il progetto abitativo rientra nella previsione dell’art. 19 TU.
Nel caso di c.d. mendacio successivo:
– il contribuente deve denunciare entro venti giorni l’evento che rende definitivamente inattuabile l’intento di adibire l’immobile ad abitazione principale;
– l’ufficio deve liquidare l’imposta complementare entro tre anni dalla dichiarazione di cui all’articolo 19, senza comminare sanzione alcuna;
– nel caso in cui la prescritta dichiarazione non sia stata presentata, l’ufficio deve liquidare la differenza di imposta entro cinque anni dall’evento che ha reso inattuabile l’abitabilità del bene ed applicare le relative sanzioni ai sensi dell’articolo 69 del testo unico (più favorevole rispetto all’articolo 67 del DPR n. 634 del 1972).
Nel caso, invece, di mendacio originario l’ufficio deve, entro tre anni dalla data di registrazione dell’atto, liquidare la differenza di imposta, nonché la sanzione del 30%.
La consapevolezza dell’oggettiva difficoltà nella valutazione delle circostanze che possono posticipare il termine iniziale del decorso della decadenza non ha mutato l’orientamento dei giudici di legittimità.
Gli uffici, in ipotesi di contestazione devono provare le circostanze che hanno posticipato il termine iniziale, anche desumendole dagli stessi scritti difensivi del contribuente.
Inoltre, dovendo il contribuente provare il venir meno del potere dell’amministrazione di contestare l’agevolazione fiscale, gli uffici potranno eccepire negli atti difensivi l’eventuale mancata allegazione di detta prova.
Risulta pertanto, secondo l’Agenzia, necessario, rivedere le posizioni amministrative in materia e integrare, ove occorra, la difesa dell’amministrazione in sede contenziosa.
Qualora, per contro, il termine triennale o quinquennale, computato secondo le regole sopradelineate, sia scaduto al momento di notifica dell’atto impositivo, le relative controversie tributarie tuttora in corso dovranno essere abbandonate con le modalità di carattere generale (circ. n. 218/2000).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941