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05.09.2002 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 494/96 – PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 494/96 – PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressamente sollecitato da un apposito quesito dell’ANCE, ha puntualizzato, con la nota prot. N. 20861/PQCAN/9, le modalità per la consultazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.). Il committente od il responsabile dei lavori, in base al disposto degli art. 12 e 13 del D.Lgs n. 494/96, deve predisporre il P.S.C. che sarà disponibile per le imprese che concorrono alle opere d’appalto. Prima dell’accettazione del P.S.C. il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ordine a tale incombenza il Ministero, con la succitata nota, precisa che la data di accettazione dei P.S.C. da parte dell’impresa esecutrice è da riferirsi a quella di sottoscrizione del contratto medesimo e, pertanto, la consultazione del RLS deve avvenire anteriormente a tale data. Resta inteso, pertanto, che questo adempimento, sanzionato dall’art. 22 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.032 a 2.582 euro, è di competenza della sola impresa che si è aggiudicata l’appalto e non delle imprese che prendono solo visione del P.S.C. per la partecipazione alla gara d’appalto. Con l’occasione il Ministero ha altresì precisato che gli Organismi paritetici territoriali (CPT) possono fornire indirizzi operativi concordati tra le parti sociali in merito alla consultazione; ciò naturalmente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b) dei D.Lgs. 626/94 che prevede una consultazione “preventiva e tempestiva”. Le indicazioni di cui sopra sono di semplice attuazione se nell’impresa vi è il rappresentate dei lavoratori interno. Se non è presente il rappresentante interno si deve fare ricorso ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, in particolare per quanto attiene l’adempimento delle prescrizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 494/96 (consultazione prima dell’accettazione dei piano). E’ opportuno che la consultazione preventiva risulti da apposito verbale o, quantomeno, documento scritto. Considerato che sono previste sanzioni di una certa entità si ritiene opportuno richiamare  schematicamente gli adempimenti da attuare in materia di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Principali adempimenti in materia di consultazione
Riferimenti

normativi
contenuti
adempimenti
D. Lgs, 494 art. 2, c.11, f – ter)
definizione di piano operativo con riferimento all’art. 4 dei D.L.gs 626194 (valutazione dei rischi per il singolo cantiere interessato)
dato che il POS rappresenta la valutazione dei rischi per il cantiere interessato, preventivamente alla sua redazione il RLS deve essere consultato. Occorre che la consultazione risulti da un documento (verbale dichiarazione del RLS)
D. Lgs. 494 art. 14
obbligo di consultazione del RLS prima dell’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, con fornitura di eventuali chiarimenti. Il RLS può formulare proposte
la legge non indica il momento dell’accettazione del piano. In sede ministeriale l’orientamento è di legarla alla firma del contratto, anche in considerazione del fatto che il piano ne forma parte integrante, Quindi, la consultazione del RLS deve risultar
D. Lgs. 494 art. 12, c. 4
obbligo di mettere a disposizione dei RLS copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori
copia della comunicazione di messa a disposizione dei due piani con firma di ricevuta dei RLS. Data anteriore di almeno 10 giorni (meglio qualcuno di più) dall’inizio dei lavori


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