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24.06.2002 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO LEGISLATIVO n. 25/2002 – RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI

SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO LEGISLATIVO n SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO LEGISLATIVO n. 25/2002 – RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI

Si fa seguito alla precedente nota informativa in materia (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 5/2002) sciogliendo la riserva ivi contenuta, per pubblicare, qui di seguito, alcune indicazioni operative elaborate dal Gruppo Tecnico della Commissione sicurezza sul lavoro dell’ANCE. Si sottolinea che le indicazioni contenute nel documento elaborato dall’ANCE rivestono carattere provvisorio in attesa dell’emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs. n. 25/2002. In ogni caso le presenti indicazioni costituiscono un livello minimo al di sotto del quale è sconsigliabile attestarsi.
Si segnala infine, prima di procedere alla pubblicazione del documento di cui trattasi, che sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 2002 sono state apportate alcune rettifiche al testo del Decreto Legislativo in parola per errori materiali contenuti nell’originale del provvedimento stesso. La più rilevante di tali rettifiche consiste nel fatto che ovunque è indicato il n. 60 si deve leggere il n. 72 ad esempio “art. 60 bis” va letto come “art. 72 bis”.
1. La valutazione del rischio chimico
L’obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall’uso di agenti chimici pericolosi non è una novità in quanto tale obbligo è previsto esplicitamente dal comma 1 dell’art.4 del D.Lgs n.626/94, fin dalla sua stesura originale, ed era previsto, implicitamente, almeno per determinati prodotti, dal D.P.R. n.303/56 (rischi connessi all’esposizione a polveri, fibre, gas, vapori, fumi, allergeni, oli minerali e derivati etc.).
Tali rischi si ricollegano direttamente all’esposizione ad agenti chimici pericolosi (ivi compresi quegli agenti chimici ai quali, anche se non classificati come pericolosi in quanto non soggetti ad etichettatura, è stato assegnato un valore limite di esposizione). A tale proposito va sottolineato che, per tutti i rischi di cui sopra, gli indici di attenzione, indicati nel Manuale per la valutazione dei rischi edito dal CPT di Torino, evidentemente legati al livello di esposizione in termini di quantità e qualità, risultano quasi sempre uguali ad 1 o 2 e, solo in rari casi, pari a 3.
Ovviamente, ad esposizioni vicine al valore limite di esposizione professionale sarebbe stato assegnato il valore 5 e al livello di esposizione corrispondente al rischio moderato il valore 4 (nell’ipotesi che il rischio moderato sia valutato secondo quanto si dirà nel seguito).
Portando alle estreme conseguenze quanto testè illustrato si potrebbe giungere alla conclusione che, salvo situazioni particolarissime (p. es. lavoro al chiuso e senza ventilazione per periodi di tempo continuativi eccedenti una settimana al mese o un giorno la settimana) i lavoratori che svolgono le mansioni correnti nelle costruzioni, risultano esposti a livelli sempre inferiori a quelli corrispondenti al rischio moderato.
Comunque, anche a prescindere dal livello di esposizione, la valutazione del rischio chimico va effettuata comunque e si forniscono nel seguito le modalità per effettuare tale valutazione.
2. Come individuare gli agenti chimici pericolosi
2.1.Prodotti etichettati
Le sostanze e preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull’etichettatura dettate dai D.Lgs n.52/97 e n.285/98 che impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti simboli:
+ T (altamente tossico = un teschio su tibie incrociate)
T (tossico = un teschio su tibie incrociate)
X n (nocivo = una croce di S.Andrea)
X i (irritante = una croce di S.Andrea)
Il simbolo è accompagnato sempre da frasi di rischio (R seguita da un numero) e da consigli di prudenza (S seguita da un numero)
Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all’utilizzatore.
Altri simboli riportati nella confezione e non direttamente legati al tema della sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
E (esplosivo = una bomba che esplode)
O (comburente = una fiamma sopra un cerchio)
F (facilmente infiammabile = una fiamma)
+ F (altamente infiammabile = una fiamma)
Si ricorda che, in base allo schema di Regolamento sui piani di sicurezza ex art. 31 della legge n. 109/94 e del D. Lgs n. 528/99, tali schede fanno parte integrante del POS ed è quindi essenziale che le imprese verifichino la presenza in azienda di tali schede o, in mancanza, le richiedano al fornitore.
2.1.1 La struttura della scheda di sicurezza
La scheda di sicurezza contiene i seguenti dati:
1) Identificazione del prodotto e della società produttrice
2) Composizione e informazioni sugli ingredienti
In tale sezione sono indicate le sostanze pericolose e la relativa classificazione (simbolo e frasi di rischio). E’ da tale sezione che, fra l’altro, si può evincere se il prodotto può provocare sensibilizzazione (frasi R 42, R 43). In tale sezione, in talune schede, è indicato il TLV (limiti di esposizione professionale).
3) Identificazione dei pericoli. Esplicita le frasi di rischio.
4), 5), 6), 7), 8) Misure di primo soccorso. Misure antincendio. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. Manipolazione e stoccaggio. Controllo dell’esposizione/protezione individuale. Tali sezioni, oltre ad esplicitare i consigli di prudenza, indicano le precauzioni da adottare nelle varie fasi di utilizzo: anche a prescindere dai livelli di esposizione, tali precauzioni vanno puntualmente adottate e i lavoratori ne devono essere appositamente informati.
Nella sezione 8), in talune schede, è indicato il TLV.
9) Proprietà chimiche e fisiche
10) Stabilità e reattività
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni.
Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono essenziali per effettuare una corretta valutazione del rischio. E’ evidente che tanto più la scheda di sicurezza offre indicazioni utili ad individuare, nelle effettive condizioni di impiego, il livello di esposizione del lavoratore, tanto più essa scheda è funzionale ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto. Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra (correlazione tra l’esposizione nelle condizioni di impiego ricorrenti in edilizia e TLV) sono da privilegiare, almeno dal punto di vista della valutazione.
2.2.Agenti chimici pericolosi non etichettati
Taluni agenti chimici pericolosi possono entrare in contatto con i lavoratori come risultato delle lavorazioni. Casi tipici sono quelli delle polveri risultanti da escavazioni; polveri o fumi prodotti nel corso di taglio o abrasione; agenti prodotti da reazioni chimico-fisiche durante l’uso; etc. Per taluni di tali agenti sono conosciuti valori limite di esposizione (vedi capitolo successivo) e esistono specifiche normative (norme contro la silicosi, monitoraggio biologico per il piombo, etc.).
Fermo restando che, in caso di normative specifiche, è a tali normative che va fatto riferimento, in tutti gli altri casi si può affermare con sufficiente tranquillità che i valori di esposizione normalmente rilevabili nei cantieri (tenendo conto anche del fatto che i tempi di esposizione sono, in genere, inferiori ad un quinto del tempo lavorativo) sono talmente lontani dai valori limite e da quelli corrispondenti al rischio moderato che l’attuazione delle misure previste dall’art.72 quinquies del D.Lgs n. 25/2002 è sufficiente a dare piena attuazione alle norme.
3. Come individuare i valori limite di esposizione professionale (TLV)
Premesso che per gli agenti sensibilizzanti non possono essere fissati valori limite di validità generale, in tali casi è importante l’adozione generalizzata delle misure di sicurezza indicate nelle schede e, in caso di riscontri positivi, l’immediato consulto del medico competente ai fini dell’allontanamento dal posto di lavoro e/o la destinazione ad altre mansioni.
In tutti gli altri casi ed in attesa dell’emanazione di decreti di cui al secondo comma dell’art.72 terdecies del D.Lgs n.25/2002, si assumono come valori limite di esposizione professionale quelli fissati dall’associazione degli igienisti americani (ACGIH) e pubblicati nella più recente edizione di “TLVs and BEIs” basati sulla documentazione di cui a “Threshold Limit Values for chemical substances and Phisical Agents and Biological Exposure Indices” (la traduzione italiana di tale pubblicazione può essere richiesta all’AIDII (Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali) Via G.B. Morgagni 32. 20129 Milano – Tel. 02/20241784) –
I limiti di esposizione professionale, TLV, sono esplicitati come TLV-TWA (concentrazione media pesata su 8 ore/giorno o 40 ore/settimana); per taluni agenti è esplicitato anche il TLVSTEL (è il TWA su base 15 minuti) o il TLV-C (valore assoluto di soglia).
Per la maggior parte degli agenti chimici pericolosi utilizzati nel settore delle costruzioni il TLV è esplicitato sotto forma di TWA; nel caso di TLV esplicitati sotto forma di STEL/C le concentrazioni riscontrabili in prodotti utilizzati nel settore delle costruzioni non sono tali da provocare esposizioni pericolose.
Da tutte le fonti di notizie assunte non risulta che nel settore delle costruzioni tali limiti siano raggiunti anche nelle più pesanti situazioni di esposizione (esposizione continuativa con scarsa ventilazione).
Sempre in condizioni estreme, valori di esposizione professionale vicini alla metà dei valori limite possono essere riscontrati, in locali chiusi o in assenza pressochè totale di ventilazione, in caso di uso prolungato di impermeabilizzanti a caldo, di prolungate operazioni di saldatura, etc. In tali casi limite ed estremamente rari, l’adozione delle misure previste dagli articoli 72 sexies, septies, decies ed undecies del D.Lgs n.25/2000 è obbligatoria.
Nel caso, del resto abbastanza infrequente vista la specializzazione nel settore delle costruzioni, di esposizioni dello stesso lavoratore a più agenti chimici pericolosi, la pubblicazione citata in precedenza illustra la metodologia da seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 72 quater del D. Lgs di cui trattasi.
4. Come individuare il livello di esposizione corrispondente al rischio moderato
Sulla base delle indicazioni predisposte dalle Associazioni dei datori di lavoro ai sensi del comma 4 dell’art.72 terdecies del D.Lgs n.25/2002 ed in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al terzo comma dell’art.72 terdecies dello stesso decreto, si assume quale livello di esposizione corrispondente al rischio moderato la metà del valore indicato nelle tabelle dell’ ACGIH.
Nell’ipotesi che l’agente chimico pericoloso sia etichettato come altamente tossico, si assume un livello di esposizione corrispondente al rischio moderato pari al 30% del valore indicato nelle tabelle dell’ACGIH. Inoltre, anche a prescindere dal livello di esposizione si assume che il rischio possa essere considerato come moderato:
– quando la durata dell’esposizione non eccede 1/5 del tempo di lavoro (un giorno alla settimana, quattro giorni al mese) e si faccia uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza; naturalmente tale criterio non può essere applicato nel caso di esposizione ad agenti chimici classificati con TLV-STEL/C;
– in caso di lavoro all’aperto o in presenza di ricambio generalizzato o in presenza di aspirazioni localizzate o quando si faccia ricorso ad attrezzature che limitano la diffusione dell’agente chimico e si faccia uso dei DPI previsti dalla scheda di sicurezza;
– in caso di limitata quantità dell’agente o scarsa pericolosità dello stesso.
Dalle informazioni assunte, l’eventuale utilizzo di agenti chimici pericolosi nei cantieri non provoca, salvo casi limite, esposizioni eccedenti a quelle corrispondenti al rischio moderato quale sopra definito.
5) Consigli operativi Per tener conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 25/2002 è necessario che i datori di lavoro delle imprese di costruzione verifichino, alla luce delle nuove disposizioni, la completezza dei relativi documenti di valutazione con riferimento al rischio chimico.
Ricordato che l’obbligo di redazione del documento di valutazione, previsto dall’art. 4 del D. Lgs n. 626/94, può essere assolto, in relazione al singolo cantiere, in sede di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), si propongono le seguenti procedure operative.
Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro a) Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall’impresa, l’eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni previste dalle norme sull’etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza S);
b) Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne copia al POS, se se ne prevede l’utilizzo nel singolo cantiere;
c) Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati (in genere rilevabile anche dal PSC);
d) Per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto etichettato o è in contatto con agenti chimici non etichettati.
Tale tempo è, in genere, inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro: in tale situazione la valutazione può ritenersi conclusa con l’indicazione: l’esposizione del lavoratore è inferiore a quella corrispondente al rischio moderato in quanto il tempo di esposizione è inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro.
Anche per durate di esposizione superiori (fino ad 1/2 del tempo di lavoro) si può giungere alla stessa conclusione (esposizione del lavoratore inferiore a quella corrispondente al rischio moderato) nel caso di lavoro all’aperto o in presenza di ventilazione o di aspirazione localizzata.
Utili indicazioni riguardanti l’esposizione dei lavoratori ai vari agenti chimici possono essere dedotte dall’esperienza diretta;
e) Nei casi non rientranti nella precedente lettera d), se le schede di sicurezza indicano che nelle condizioni usuali di utilizzo nel settore delle costruzioni non si supera l’esposizione corrispondente al rischio moderato o quando sulla base della bibliografia tecnica si possa giungere alla stessa conclusione, concludere la valutazione con l’indicazione che: sulla base delle indicazioni contenute sulla scheda di sicurezza (o, in alternativa) sulla base delle indicazioni dedotte dalla bibliografia, l’esposizione del lavoratore è inferiore a quella corrispondente al rischio moderato;
f) In tutti gli altri casi e in collaborazione col medico competente definire il livello di esposizione.
Ricordare sempre che la valutazione deve essere fatta in collaborazione col medico competente all’attenzione del quale detta valutazione deve essere sottoposta.
Ricordare che il rappresentante dei lavoratori ha diritto di essere consultato.
Misure di sicurezza da adottare A prescindere dal livello di rischio e, quindi, anche nel caso di rischio moderato, ove siano presenti agenti chimici pericolosi:
a) Adottare le misure di sicurezza di cui al comma 1 dell’art. 72 quinquies del D. Lgs e precisamente:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
b) Adottare le misure di sicurezza previste dalle schede (comprese quelle relative all’utilizzo dei DPI) e darne informazione ai lavoratori;
c) Nel caso di agenti chimici non etichettati adottare le misure di sicurezza del caso, mettere a disposizione e far utilizzare idonei DPI.
d) Nel caso di lavoratori già soggetti in passato a sorveglianza sanitaria in quanto addetti a lavorazioni contemplate nelle voci da 1 a 44 e nella voce 47 (abrogate) della tabella allegata al D.P.R. n. 303/56, verificare col medico competente la sussistenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Nel caso la valutazione indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al rischio moderato (esposizione massiccia, pressochè continuativa ed in assenza di ventilazione), va data piena attuazione alla norma. In tale ipotesi quindi, oltre a quanto indicato in precedenza, va attuato quanto previsto dagli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies e 72-undecies del D.Lgs n. 25/2002. Il testo degli articoli citati è a disposizione presso gli uffici del Collegio.


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