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04.03.2002 - lavori pubblici

TERMINI E FORME DI PUBBLICITA’ DELLE GARE

TERMINI E FORME DI PUBBLICITA’ DELLE GARE TERMINI E FORME DI PUBBLICITA’ DELLE GARE
(D.P.R. 554/99 artt. da 79 a 81)

TERMINI
Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (per la licitazione privata e appalto concorso):
– lavori superiori a 6.242.028 euro, controvalore in euro di 5 milioni di DSP): 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. In tale ambito di appalti la domanda può essere inoltrata oltre che mediante lettera, anche mediante telegramma, telescritto, telecopia, telefono, previa conferma con lettera inviata entro il termine di ricezione delle domande stesse.
– lavori non superiori a 6.242.028 euro (controvalore in euro di 5 milioni di DSP): 19 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

Termine per la ricezione delle offerte:
– pubblici incanti: non inferiore  a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
– licitazione privata: non inferiore a 40 giorni, dalla data di spedizione dell’invito scritto;
– appalto-concorso: non inferiore a 80 giorni, dalla data di spedizione dell’invito scritto (termine più ampio rispetto alle altre fattispecie giustificato dalla volontà di riservare ai potenziali concorrenti un lasso di tempo più lungo in considerazione della particolarità della procedura di gara in questione. Si tratta, infatti, di una gara esperita sulla base di un progetto preliminare, predisposto dalla committente, che presuppone l’elaborazione, da parte dei concorrenti, di un progetto esecutivo proposto con l’offerta unitamente al prezzo – cfr. art. 10, Legge n. 109/94 e successive modificazioni).
Si prevede, poi, che le stazioni appaltanti debbano adeguatamente aumentare detti termini quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere effettuate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri.

Termine di ricezione delle domande di partecipazione: non inferiore a 19 giorni dalla data di pubblicazione del bando (per quanto riguarda gli appalti di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, in caso di licitazione privata e di appalto-concorso,)
Termine di ricezione delle offerte:
– licitazione privata: non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione degli inviti;
– appalto-concorso: non inferiore a 80 giorni dalla data di spedizione degli inviti;
– pubblico incanto: non inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
– per ragioni di urgenza, che non consentono di rispettare i termini ordinari, relativamente all’ipotesi di licitazione privata, è prevista una procedura accelerata (art. 81) con termini ridotti a prescindere dall’importo dei lavori: il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. (per gli appalti di rilevanza comunitaria tale pubblicazione deve essere successiva a quella sulla GUCE), mentre quello per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione dell’invito.
Richiesta di informazioni complementari sul capitolato d’oneri:  semprechè richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte

Modalità di trasmissione della domanda di partecipazione e degli inviti: devono essere trasmessi per le vie più rapide possibili, fermo restando che, qualora per le domande di invito si utilizzi il telegramma, il telescritto, la telecopia o il telefono, le stesse vanno confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine per la ricezione delle stesse.

FORME E MODALITÀ
 DELLA PUBBLICITÀ

Avvisi e bandi di rilevanza nazionale
– lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro ed inferiore 6.242.028 euro (controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP): avvisi o bandi devono essere pubblicati sul foglio inserzioni della G.U.R.I. nonché, per estratto, su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e due a diffusione nella regione ove si eseguono i lavori.
–  lavori di importo pari o superiore a 500.000 ed inferiore a 1.000.000 di Euro: avvisi o bandi devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due quotidiani particolarmente diffusi nella provincia dove si eseguono i lavori.
– lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro: avvisi e bandi possono essere pubblicati soltanto nell’Albo Pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.
Accanto alle citate forme di pubblicità, il legislatore considera la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.

Pubblicità telematica: il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 richiama l’articolo 24 della Legge di semplificazione per l’anno 2001 (legge 24 novembre 2000, n. 340), che ha introdotto la pubblicità informatica per le gare d’appalto, prevedendo, dal l° gennaio 2001, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara, relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto sino ao ora non emanato
Detta norma precisava che, a partire dal 1° luglio 2001, la pubblicità su siti informatici degli avvisi e bandi di gara, di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, avrebbe sostituito ogni altra forma di pubblicità (G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio), mentre per quelli di importo superiore, rimarranno operative le disposizioni comunitarie; pertanto oltre alla pubblicità sul sito, le committenti continueranno ad inviare i bandi e gli avvisi all’ufficio delle pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea.
Il Decreto 6 aprile 2001 (sulla cui validità si discute, per eccesso, o difetto, di delega, tanto che sinora poche amministrazioni ne hanno tenuto conto) dispone che, in attesa dell’emanazione del D.P.C.M. di cui al citato articolo 24 della Legge di semplificazione, a decorrere dal l° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale o di interesse nazionale hanno l’obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici (www.llpp.it). Per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale, i bandi vanno pubblicati su siti internet predisposti dalle regioni o dalle province autonome.
In caso di mancata attivazione dei siti internet da parte delle regioni e delle province autonome, le amministrazioni tenute all’assolvi-mento degli obblighi informativi suddetti trasmetteranno i bandi e gli avvisi di gara al Ministero dei Lavori Pubblici, che provvederà alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito.

Contenuto degli estratti degli avvisi e dei bandi di gara: la tipologia della commessa, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie
.
Forme di pubblicità successiva (cioè quelle espressamente individuate dall’art. 29, comma 1, lett. f), f-bis), f-ter) della “Legge quadro”, concernenti eventi successivi all’aggiudicazione quali elenco invitati, vincitore, aumento dei lavori oltre il 20%, ritardi, casi di contenzioso, ecc.): devono essere effettuate con le stesse modalità previste per gli avvisi ed i bandi di gara.
L’art. 20 della legge n. 55/1990, nel caso di licitazione privata, poneva l’obbligo di procedere anche ad una informazione successiva allo svolgimento della gara, facendo esplicito riferimento a norme ora abrogate. Si ritiene pertanto non più vigente tale obbligo.

Individuazione dei  “quotidiani nazionali” e dei “quotidiani regionali o provinciali”: per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Avvisi e bandi di rilevanza comunitaria
Gli avvisi ed i bandi di gara relativi ai lavori di importo pari o superiore a 6.242.028 euro (controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP), le cui caratteristiche essenziali sono rese note mediante comunicazione di preinformazione, sono inviati, per la necessaria pubblicazione sulla GUCE, all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
Inoltre, devono essere pubblicati anche sulla G.U.R.I. e, dopo dodici giorni dall’invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, per estratto su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione ove si eseguono i lavori.
Dette pubblicazioni devono specificare la data in cui l’avviso o il bando è stato trasmesso per la pubblicità comunitaria e non devono contenere indicazioni difformi rispetto a quelle inviate alla Comunità.

Lavori considerati “segreti”
Per quanto concerne la segretezza e sicurezza (art. 82), nel DPR554/99 sono definite, in conformità a quanto previsto all’art. 33 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, le modalità di affidamento delle opere dichiarate “segrete” ai sensi del R.D. n. 1161/1941 e della Legge n. 801/1977, nonché di quelle per la cui esecuzione si presupponga l’adozione di “speciali misure di sicurezza”.
In questo contesto viene precisato che per la realizzazione di siffatte opere, l’esecutore deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, nonché l’ulteriore requisito costituito dal “nulla osta segretezza” (NOS).
Per quanto concerne l’individuazione del soggetto esecutore, è disposto che questa debba avvenire previo esperimento di una gara informale alla quale sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le indicazioni previste dall’art. 78 del Regolamento, commi 1, 2 e 3 (invito simultaneo a presentare offerta a tutte le imprese individuate; negoziazione del contratto con il concorrente che ha offerto le condizioni migliori).
La particolarità dei lavori di cui trattasi ha, poi, indotto il legislatore a limitare la facoltà per l’impresa, invitata come singola, di poter presentare l’offerta quale mandataria di un’associazione temporanea. Questa possibilità, infatti, è ora subordinata ad una espressa richiesta, in tal senso formulata dall’impresa invitata “uti singula”, all’amministrazione committente, che è tenuta a pronunciarsi nel merito, nei successivi dieci giorni; la mancanza di una risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

Computo dei termini per gli appalti
L’art. 79, comma 12, del D.P.R. 554/99, stabilisce che “i termini (per le gare) sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.”
Si ritiene pertanto utile pubblicare il relativo Regolamento della Comunità Europea.
 
Regolamento (CEE, EURATOM) del Consiglio delle Comunità Europee del 3 giugno 1971 n. 1182 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini

Il Consiglio delle Comunità europee, ha adottato il presente regolamento:

1. Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati, o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

CAP 1.
PERIODI DI TEMPO

2.1 I giorni festivi, da prendere in considerazione per l’applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell’istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.
A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla commissione l’elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l’indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni della Comunità.
2.2 I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.
3.1 Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l’ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.
Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.
3.2 Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all’inizio della prima ora e termina con lo spirare dell’ultima ora del periodo;
b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell’ultima ora dell’ultimo giorno del periodo
c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.
3.3 I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.
3.4 Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.
3.5 Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.

CAP. II
DATE E TERMINI

4.1 Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell’art. 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d’entrata in vigore, d’inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell’efficacia, di cessazione dell’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.
4.2 L’entrata in vigore, l’inizio dell’efficacia e l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione – o di disposizioni di tali atti – fissati ad una data determinata hanno luogo all’inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando l’entrata in vigore, l’inizio dell’efficacia o l’applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
4.3 La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione dell’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione – o di disposizioni di tali atti – fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la cessazione dell’efficacia o la cessazione dell’applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
5.1 Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell’art. 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.
5.2 Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere compiuto tra l’inizio della prima ora e lo spirare dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto.

6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.


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