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04.02.2002 - ambiente

TERRE DA SCAVO – DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

TERRE DA SCAVO – DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA TERRE DA SCAVO – DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA
(L. 443/2001)

 
Sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001 n. 299, supplemento ordinario n. 279/L, è stata pubblicata la legge 21/12/01 n. 443 cosiddetta “legge obiettivo” promossa dal Governo con lo scopo principale, da un lato di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali e dall’altro di rilanciare l’edilizia privata attraverso la semplificazione procedurale.
In merito alla gestione dei rifiuti (art. 1 comma 15) si evidenzia l’introduzione del regime transitorio connesso all’approvazione delle decisioni della Commissione europea che modificano il catalogo europeo dei rifiuti.
I soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti con autorizzazione ex art. 28 del Decreto legislativo 22/97 o con iscrizione all’Albo ex art. 30 dello stesso Decreto legislativo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della “legge obiettivo” (entro l’11/2/02), devono presentare domanda di autorizzazione o iscrizione indicando i nuovi codici dei rifiuti.
L’attività potrà proseguire fino al rilascio delle autorizzazioni o dei provvedimenti di iscrizione.
Per quanto riguarda le comunicazioni ex art. 33 del Decreto legislativo 22/97 concernenti il recupero dei rifiuti con procedure semplificate, il Ministero dell’Ambiente si è impegnato ad emanare al più presto un Decreto di modifica dei codici ivi previsti.
Con riferimento alle terre da scavo le nuove norme introducono una disposizione interpretativa dalla quale si ricava che: le terre e rocce da scavo non sono rifiuti anche provenienti dalla realizzazione di gallerie con conseguente attività di escavazione, perforazione, e costruzione, semprechè la composizione dell’intera massa non presenti una concentrazione che superi i limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
Il controllo dei limiti viene accertato sui siti dove il materiale viene impiegato e, quindi, non dal soggetto che ha svolto l’attività di scavo, ma dal soggetto che lo deve riutilizzare.
I limiti massimi sono quelli individuati dall’allegato al D.M. n. 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati con riferimento ai siti ad uso commerciale ed industriale.
La nuova norma amplia altresì lo spettro di riutilizzo delle terre e rocce ad altri cicli di produzione industriale, riempimento di cave, ricollocazione in altro sito per la rimodellazione ambientale semprechè sia autorizzata dall’autorità amministrativa competente, salvo che la destinazione urbanistica non richieda limiti inferiori.
Le prescrizioni della nuova legge sulle terre da scavo sono che quando tali materiali non sono interessati da significativi processi di contaminazione possono essere riutilizzati senza alcun specifico adempimento.


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