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16.07.2003 - tecnica

CLASSIFICAZIONE SISMICA – NOTA ESPLICATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CLASSIFICAZIONE SISMICA – NOTA ESPLICATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZINE CIVILE CLASSIFICAZIONE SISMICA – NOTA ESPLICATIVA  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZINE CIVILE

Sul precedente Notiziario n. 6/2003 è stato pubblicato il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri del 20 marzo 2003. Oggetto dell’Ordinanza sono i criteri per la classificazione sismica e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. In allegato è stato riportato un prospetto relativo alla situazione sismica di ciascun comune della provincia di Brescia.
Il Servizio sismico nazionale ha redatto il 4 giugno una nota esplicativa sulla corretta interpretazione e lettura della citata Ordinanza.
La nota esplicativa in particolare chiarisce i termini per la entrata in vigore delle nuove norme contenute nell’ordinanza anche in considerazione della loro applicazione relativamente ai lavori già iniziati, ai progetti di lavori già approvati, al completamento di interventi di ricostruzione in corso.
Vi sono chiarimenti anche in ordine alla possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e le classificazioni previgenti.



Dipartimento della Protezione Civile

Ufficio Servizio Sismico Nazionale

Nota esplicativa dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante” Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8.5.2003).

Roma 4 giugno 2003
Premessa

L’ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente essere ritardata, visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche.
La volontà di dare una risposta rapida ha condotto allo strumento ordinanza, che ha anche carattere di transitori età in attesa di un assetto definitivo stabile.
La scelta di dare una risposta integrata discende dalla consapevolezza della complessità dei fattori di rischio e dalla molteplicità delle competenze da mettere in campo.
L’ordinanza è quindi intervenuta direttamente sull’aggiornamento della pericolosità sismica “ufficiale”, ossia sulla classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio, ossia sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. I criteri per la classificazione sismica definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare per la formazione degli elenchi delle zone sismiche sfÌ11ttando gli avanzamenti delle conoscenze nel settore della pericolosità. Le norme adottano un’impostazione prestazionale, individuando esplicitamente gli obiettivi da raggiungere in termini di danni accettati a fronte di livelli di azione sismica definiti (requisiti di sicurezza) e fornendo disposizioni di dettaglio il cui rispetto è condizione sufficiente per assicurare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, ma non escludendo approcci alternativi che portino allo stesso obiettivo.
L’aver predisposto in tempi brevissimi un provvedimento di portata molto vasta e con impatto immediato su molte Amministrazioni e cittadini ha portato alla necessità di predisporre una nota di primi chiarimenti su alcuni aspetti applicativi.
Altre note esplicative certamente seguiranno a seguito di necessità ulteriori che dovessero palesarsi attraverso quesiti o esperienze di applicazione.

Entrata in vigore dell’Ordinanza

L’ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dallo stesso termine decorrono i tempi previsti nell ‘art. 2 commi 2, 3 e 4.

Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1)

All’ ordinanza è allegato il documento che definisce i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” (Allegato 1). La nuova classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica.
I suddetti Criteri prevedono che in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche siano individuate sulla base del documento “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale”, elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con alcune precisazioni che sostanzialmente fanno si che i comuni già classificati prima dell’ ordinanza non possano essere assegnati ad una zona di pericolosità inferiore. Fra gli allegati all’Ordinanza è compresa la lista dei comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali (Allegato A).
Questa lista è dunque immediatamente operativa ai sensi dell’ordinanza.
Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche, utilizzando come mappa di riferimento proprio l’allegato A ed avendo, rispetto ad esso, una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Ciò significa che se un comune è definito nell’allegato A come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo alla l, alla 2 oppure alla 3.
A regime la procedura di formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche prevede la messa a punto, entro un anno, di una nuova mappa nazionale di riferimento, espressa in termini di accelerazione orizzontale di picco al suolo. Tale mappa sarà la base per gli aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche che le Regioni attueranno utilizzando i margini di tolleranza specificati nell’allegato 1. Della mappa di riferimento sono previste revisioni che la mantengano attuale rispetto al consolidarsi delle conoscenze nel settore.

Graduazione dell’applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)

L’Ordinanza prevede una graduale applicazione della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le difficoltà connesse all’innovazione apportata. Questa graduazione in alcuni casi va anche a modificare il regime transitorio stabilito dalla Legge n. 64/74 rendendo lo meno stringente. In sostanza:
a) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati;
b) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti continuano ad essere applicabili per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza stessa;
c) le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sono immediatamente operative per le opere esistenti strategiche e il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti, sia per quelle esistenti, sia per quelle di nuova costruzione.
d) In tutti gli altri casi è data facoltà per altri 18 mesi di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa + classificazione).
Nel seguito si illustrano in maggiore dettaglio i punti sopra elencati

Lavori già iniziati
Si intendono per lavori già iniziati tutti quelli che siano stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. La precisa definizione dell’inizio dei lavori è regolata a volte in modo non perfettamente omogeneo in regioni diverse (dichiarazione di inizio dei lavori, recinzione dell’area di cantiere, esecuzione di opere strutturali etc.). Anche in questo caso, per limitare l’impatto della disposizione, potranno essere utilizzate le defrnizioni già codificate in ciascuna regione.

Progetti di opere pubbliche già approvati
L’ordinanza vuole ridurre l’impatto del nuovo assetto normativo sugli stanziamenti già definiti ed approvati. Se una Pubblica Amministrazione ha già approvato uno stanziamento per la realizzazione di un’opera, anche sulla base solo di un progetto preliminare, potrà continuare l’iter che porta alla realizzazione della stessa senza variare il quadro tecnico di riferimento.
Ovviamente per le opere strategiche o il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti occorrerà considerare il fatto che, qualora la progettazione fosse effettuata per una zona precedentemente non classificata o classificata come meno gravosa, l’opera stessa dovrà essere verificata entro cinque anni ai sensi delle nuove norme e della nuova classificazione.

Completamento di interventi di ricostruzione in corso
L’ordinanza non vuole stravolgere i processi di ricostruzione in corso e detta quindi una disciplina specifica per essi. L’intento è sempre quello di assicurare una transizione il più possibile semplice, senza creare evidenti disparità di trattamento e senza complicare procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed amministrazioni locali. In questo caso il termine “completamento degli interventi di ricostruzione” deve quindi essere inteso in senso più lato come “completamento dell’insieme degli interventi programmati per la ricostruzione”, ossia, in altri termini, come “completamento del processo di ricostruzione”. In caso contrario si ricadrebbe nella fattispecie prevista nel primo capoverso del comma 2 dell’articol02. In definitiva per i processi di ricostruzione già disciplinati alla data della pubblicazione dell’Ordinanza, quindi per i quali siano state già definite procedure di concessione dei contributi e diretti ve tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti, fino alla conclusione del processo. Esempi di processi di ricostruzione già disciplinati sono il sisma del 1997 in Marche ed Umbria, il sisma del 1998 in Basilicata, Campania e Calabria; esempi di processi ancora non disciplinati alla data di pubblicazione dell’ordinanza sono il sisma del 29.10.2002 in provincia di Catania o quello del 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia.
Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione
previgenti.
L’ordinanza prevede che in tutti i casi che non ricadano nelle fattispecie elencate ai precedenti paragrafi, eccezion fatta per gli edifici e le opere di cui al comma 3, si potrà, per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi, continuare ad applicare la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore.
Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi presenta il progetto, quindi il proprietario o l’Amministrazione competente, che espliciterà questa volontà all’atto del deposito. Gli Uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica prenderanno atto di questa volontà e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica. Per i comuni per i quali è prevista dall’allegato A (o, successivamente dalle delibere regionali) per la prima volta la classificazione sismica e per il periodo di 18 mesi prima citato, si dovranno gestire sia pratiche ‘non sismiche’ sia ‘pratiche sismiche’.
Da questa possibilità sono escluse tutte le opere di carattere strategico o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo che debbano essere progettate o sottoposte a lavori di adeguamento sismico. La disposizione in questione consente un minore impatto anche sulle operazioni di controllo del processo edilizio in caso di variazione della classificazione sismica. In tal caso, infatti, l’art. 30 della legge 64/74 prevedeva che entro 15 gg dalla nuova classificazione i lavori in corso fossero denunciati agli uffici dei geni civili e questi entro 30 gg rilasciassero il certificato al denunciante dichiarando, eventualmente a che piano fermarsi. Con l’ordinanza i lavori in corso sono completamente salvaguardati, e per 18 mesi è ancora data la possibilità di progettare e costruire (eccetto che per le opere di cui al comma 3) riferendosi alla classificazione sismica ed alla normativa previgenti. Quindi non è più necessaria, in questi 18 mesi, la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell’ufficio di controllo. E’ anche più agevole la gestione della concessione della licenza d’uso (art. 28 della L. 64/74) che potrà far riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto.
Questo intervallo di tempo potrà consentire alle regioni più massicciamente interessate dalla riclassificazione sismica di organizzare al meglio soprattutto gli uffici nelle zone prima non classificate. Sarà inoltre possibile apportare le modifiche eventualmente necessarie alle leggi regionali emanate in attuazione dell’art. 20 della legge 741/1981.
Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6)

L’ordinanza avvia un’azione di ricognizione dello stato di sicurezza che durerà 5 anni ed interesserà obbligatoriamente (art.2 comma 3):
. gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
. gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra riportate saranno individuate entro 6 mesi dal Dipartimento e dalle Regioni, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale. Alcuni esempi di tipologie di opere ricadenti nelle due categorie sopra richiamate sono riportati nelle Norme tecniche per gli edifici (allegato 2 dell’ordinanza, punto 4.7), dove sono stabiliti i valori dei fattori di importanza. Sempre DPC e Regioni elaboreranno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche e forniranno assistenza tecnica ai soggetti competenti.
Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica emanati con l’ordinanza. I risultati delle verifiche permetteranno di avere anche una indicazione di priorità di intervento.
La verifica non è richiesta se le opere sono state progettate secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1,2 e 3 così come individuate dall’Ordinanza (art. 2 comma 5).


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