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11.11.2003 - tecnica

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO – PRIMA PARTE

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO – PRIMA PARTE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO – PRIMA PARTE
(Pubblicato su Unificazione e Certificazione di settembre 2003)

In Italia l’utilizzo di gas combustibili, per usi domestici e similari, è soggetto, innanzi tutto, all’applicazione della Legge 6/12/71 n° 1083 (Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile). La legge, all’articolo 1, specifica che” i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile, per uso domestico ed usi similari, devono essere realizzati nel rispetto delle regole specifiche di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza”.
Sempre per la salvaguardia della sicurezza, l’articolo 2 della legge prescrive, per le imprese di produzione e di distribuzione di combustibili gassosi, l’obbligo di “odorizzare” i gas combustibili, mediante particolari sostanze che conferiscono agli stessi un odore caratteristico.
In caso di dispersione accidentale di gas la prescrizione sopraccitata, che vale sia per i gas combustibili distribuiti mediante condotte, sia per quelli forniti in bidoni o piccoli serbatoi, consente di avvertire la presenza di gas combustibile prima che si possano creare condizioni di pericolo per esplosività o tossicità.
All’articolo 3, la legge precisa che” i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti di cui all’articolo 1 precedentemente citato, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’Ente Nazionale di Unificazione (UNI), in tabelle con la denomina-zione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con Decreto del Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato (ora Ministero delle Attività produttive) e pubblicate su Gazzetta Ufficiale”.
Sempre a proposito di “salvaguardia della sicurezza” si ricorda, infine, che la Legge 1083/71 è una legge con risvolti “penali” che all’articolo 5 prevede appunto, per i trasgressori, sanzioni quali l’ammenda o l’arresto fino a due anni.
Gli impianti a gas, realizzati in edifici adibiti ad uso civile (così come gli impianti elettrici, gli impianti radio televisivi, gli impianti di riscaldamento, gli impianti idrosanitari, gli impianti di sollevamento e gli impianti di protezione antincendio) sono soggetti anche all’applicazione della Legge 5/3/90 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed ai relativi regolamenti di attuazione, tra cui citiamo, in particolare, il DPR 447/91, il DPR 392/94 ed il DPR 218/98.
La Legge 46/90 ha introdotto importanti novità tra le quali ricordiamo:
– l’obbligo dell’abilitazione per le imprese installatrici, necessaria alle stesse per realizzare, modificare o eseguire la manutenzione straordinaria degli impianti;
– l’obbligo, sempre per le imprese installatrici, di rilasciare, alla fine dei lavori, la “Dichiarazione di conformità”, completa dei relativi “Allegati obbligatori”;
– l’obbligo, per il cliente finale, di rivolgersi sempre ad “imprese abilitate”.
Relativamente alla realizzazione ed alla sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, all’articolo 7, in analogia alla Legge 1083/71, ribadisce che” le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte, utilizzando allo scopo materiali, componenti ed apparecchi parimenti costruiti a regola d’arte”. Lo stesso articolo precisa che “i materiali, i componenti e gli impianti, realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, sono considerati costruiti a regola d’arte”.
Il DPR 447/91 ha stabilito, inoltre, che l’impianto a gas, a valle del punto di consegna, è costituito” dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori fino agli apparecchi di utilizzazione, dall’installazione degli apparecchi, dalle predisposizioni per la ventilazione dei locali e dalle predisposizioni per l’evacuazione dei prodotti della combustione”.
Ai sensi delle disposizioni di legge sopraccitate, la specifica norma UNI di riferimento, per quanto riguarda gli impianti a gas ad uso domestico, con apparecchi di portata termica singola nominale non maggiore di 35 kW, alimentati da rete di distribuzione, è la norma UNI 7129, di cui l’UNI ha pubblicato, nel dicembre 2001, la terza edizione.
La prima pubblicazione, risalente al mese di ottobre del 1972, fu recepita, ai sensi della Legge 1083/71, e pubblicata sulla Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica Italiana, con il Decreto Ministeriale del 23 novembre 1972.
Sin dalla sua prima versione, la norma elencava i criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici, alimentati rispettivamente con:
– gas combustibile della I famiglia, più noto come gas manifatturato o gas di città;
– gas combustibile della II famiglia, nella quale troviamo il gas naturale, generalmente denominato metano;
– gas combustibile della III famiglia alla quale appartengono i GPL, o gas di petrolio liquefatti.
Il suo ambito di applicazione copre rispettivamente i seguenti aspetti:
– costruzione e rifacimento di impianti, o parte di essi, a valle del contatore;
– installazione di apparecchi con portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW (30.000 kCal);
– ventilazione dei locali nei quali sono installati gli apparecchi;
– evacuazione dei prodotti della combustione.
Di seguito riportiamo le principali condizioni prescrittive, per ogni singolo capitolo indicato.

Costruzione e rifacimento di impianti o parte di essi
Relativamente a questo punto la norma riporta, in primo luogo, le prescrizioni relative ai materiali che possono essere utilizzati.
Essi sono rispettivamente l’acciaio ed il rame.
In alternativa a tali materiali, per i soli tratti interrati, è consentito impiegare il polietilene.
Le giunzioni delle tubazioni d’acciaio possono essere realizzate mediante saldatura o filettatura.
La filettatura, che può prevedere l’impiego di materiali di tenuta quali, ad esempio, nastro di politetrafluoruro di etilene (comunemente definito “teflon”), non è però ammessa nei locali ciechi, vale a dire privi di qualsiasi apertura (finestre, porte finestre, aperture permanenti di ventilazione ecc.) rivolta verso l’esterno.
Per le tubazioni in rame sono ammesse giunzioni per “brasatura capillare”, che in funzione del tipo di materiale d’apporto impiegato può essere “dolce” (leghe di stagno), oppure “forte” (leghe d’argento), nonché l’utilizzo di giunzioni meccaniche smontabili. Per queste ultime, come nel caso precedente dell’acciaio, sono previste alcune limitazioni relative al divieto di impiego in locali ciechi e nei tratti interrati.
Per quanto riguarda, infine, le tubazioni di polietilene, la norma precisa che per tale materiale possono essere adottate solo giunzioni saldate, nelle due varianti possibili (saldatura di testa oppure saldatura con ele-menti elettro saldabili).
Relativamente ai criteri di posa degli impianti viene stabilito che, in linea di principio generale, le tubazioni debbano essere collocate “in vista”. –
Con particolari precauzioni e limitazioni sono tuttavia consentite la posa “interrata” (sotto giardini, cortili, ecc.) nonché la posa “sottotraccia”.
Quest’ultima tipologia di posa è tuttavia vietata sulle pareti esterne dell’edificio,
In entrambi i casi il percorso delle tubazioni deve essere facilmente individuabile e segnalato.
Nel primo caso (tratto di impianto interrato), la tubazione deve essere posata ad almeno 60 cm di profondità; qualora la profondità di posa prevista non possa essere rispettata è necessario adottare ulteriori protezioni quali, ad esempio, un contro tubo di acciaio o appositi manufatti di protezione (ad esempio coppelle in conglomerato cementizio). L’individuazione e la segnalazione della direttrice del tratto di tubazione interrata può avvenire mediante l’utilizzo di paletti o pozzetti,
Nel secondo caso (impianto sotto traccia), la tubazione può essere, appunto, collocata in una “traccia”, realizzata nelle pareti interne o nei pavimenti, purché sia opportunamente protetta con una copertura di malta di cemento. In alcuni casi, quali ad esempio la posa in pareti di mattoni forati, è richiesta, ad ulteriore protezione, l’ausilio di una guaina.
La presenza di eventuali giunzioni filettate, o meccaniche, lungo il percorso comporta l’obbligo di installare, in corrispondenza delle giunzioni stesse, delle scatole ispezionabili non a tenuta.
Per questa tipologia impiantistica è prevista la posa delle tubazioni in una zona predefinita. Le tubazioni, infatti, devono essere posate ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli delle pareti e dei pavimenti paralleli alla tubazione.
Limitatamente ai tratti terminali, per l’allacciamento degli apparecchi, sono ammessi anche percorsi diversi la cui lunghezza, però, deve risultare il più breve possibile.
Al fine di individuare comunque facilmente il percorso delle tubazioni, la norma prescrive di adottare elementi che ne segnalino la presenza. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere protette anche negli attraversamenti.
Nel caso di attraversamenti di intercapedini non ventilate, locali con pericolo d’incendio (ad esempio box), oppure pareti, è prevista la protezione della tubazione mediante opportune guaine che, a seconda del tipo di struttura da attraversare, devono essere rispettivamente di acciaio, di materiale in combustibile o di materiale autoestinguente.
Tra i componenti necessari alla corretta realizzazione dell’impianto rivestono un ruolo fondamentale i dispositivi di intercettazione (rubinetti).
La norma prevede, infatti, l’installazione obbligatoria di un dispositivo generale di intercettazione, solitamente da installare immediatamente all’ingresso dell’unità abitativa, o sul balcone facente parte dell’unità abitativa stessa, nonché di altri dispositivi di intercettazione ubicati a monte di ciascun apparecchio di utilizzazione alimentato dall’impianto.
I dispositivi di intercettazione devono essere installati in posizione visibile e facilmente accessibile, per consentire di intervenire rapidamente in caso di necessità.
Una volta terminata la posa dell’impianto, prima di installare gli apparecchi, la norma specifica che si deve procedere al collaudo, mediante una prova di tenuta, alla pressione di 100 mbar (1.000 millimetri di colon-na d’acqua).
Chiaramente, nel caso di impianti che presentano tratti interrati o sottotraccia, il collaudo deve essere eseguito prima che i tratti in questione siano ricoperti rispettivamente con terra o malta di cemento.
Il collaudo, della durata complessiva di 30 minuti, prevede due letture del manometro rispettivamente dopo 15 minuti e dopo 30 minuti. Il valore di pressione riscontrato nelle due letture non deve evidenziare alcuna caduta di pressione.
In caso diverso le dispersioni devono essere individuate ed eliminate. Al termine dei lavori di ripristino il collaudo deve essere ripetuto fino all’ottenimento di esito positivo.

Installazione di apparecchi con portata termica nominale singola fino a 35 kW (30.000 kCal)
Il secondo capitolo della norma riguarda l’installazione degli apparecchi. Essi devono essere allacciati all’impianto interno per mezzo di tubi metallici di collegamento, rigidi o flessibili.
Soltanto nel caso di apparecchi trasportabili e di piccola portata (piccole stufe, cucine non da incasso, fornelli ecc.) è consentito l’impiego di tubi flessibili non metallici (in gomma).
Questi ultimi devono essere conformi alla norma UNI 7140 “Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento” che prevede, tra l’altro, una lunghezza massima (non maggiore di 1.5 m) e una data di scadenza (5 anni) stampigliata sul tubo stesso.
La norma considera i tipi di apparecchi illustrati di seguito.
– Apparecchi di tipo “A”: sono apparecchi di bassa portata termica, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria (scalda acqua istantanei fino a 11 kw e scalda acqua ad accumulo fino a 4,65 kw) o al riscaldamento dei singoli ambienti (stufe per riscaldamento fino a 3,5 kw e altre apparecchiature a gas fino a 2,9 kw). Sono caratterizzati dal fatto che possono essere installati senza dover essere raccordati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione. Essi, infatti, prelevano l’aria, necessaria alla combustione, nel locale in cui sono installati ed evacuano i prodotti della combustione direttamente nello stesso locale. La loro installazione è vietata nei bagni, nelle camere da letto e nei locali di volume inferiore a 12 m3. In ogni caso la portata termica complessiva, installata in un unico locale, non deve essere maggiore di 15 kw (circa 12.850 kCal) ed il rapporto tra il volume del locale e la portata termica installata deve risultare non minore di 1.5 m3 per ogni kw di portata termica installata. Il locale di installazione, inoltre, deve essere provvisto di due aperture di ventilazione permanenti, comunicanti direttamente con l’esterno, di superficie non minore di 100 cm2 ciascuna, ubicate una nella parte bassa e una nella parte alta di una parete perimetrale.
– Apparecchi di tipo “B”: sono i cosiddetti “apparecchi tradizionali”, con bruciatore “atmosferico” (detto anche a “camera aperta”). Essi prelevano l’aria, necessaria alla combustione, nel locale di installazione e devono essere raccordati, per mezzo di canali da fumo, a camini canne fumarie o terminali esterni, mediante i quali evacuano all’esterno i prodotti della combustione. Gli apparecchi di tipo B possono essere “a tiraggio naturale” o “a tiraggio forzato” (cioè muniti di ventilatore nel circuito di combustione) e possono essere ulteriormente suddivisi in:
– apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldabagni);
– apparecchi per il solo riscaldamento (stufe, caldaie);
– apparecchi combinati (riscaldamento più produzione di acqua calda sanitaria).
Gli apparecchi di tipo B devono essere installati in locali ventilati in modo idoneo, con le seguenti limitazioni:
– gli apparecchi combinati e per il solo riscaldamento non possono essere installati in locali adibiti a bagno o a camera da letto;
– gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria non possono essere installati nelle camere da letto. È consentita la loro installazione in locali adibiti a bagno purché il locale sia dotato di ventilazione naturale diretta e abbia un volume non minore di 20 m3. Inoltre, il rapporto tra il volume del locale e la portata termica installata deve essere non minore di 1.5 m3 per ogni kw di portata termica installata.
– Apparecchi di tipo “C”: sono gli apparecchi di ultima generazione (cosiddetti stagni o turbo) nei quali il circuito di combustione (pre-lievo aria, camera di combustione ed evacuazione fumi) è a tenuta distinto rispetto al locale di installazione. L’aria necessaria alla combustione viene, infatti, prelevata direttamente all’esterno ed i prodotti della combustione vengono evacuati sempre direttamente all’esterno mediante due specifici condotti che possono essere coassiali, separati, ecc.. Per questo motivo nei locali di installazione di questi apparecchi non sono necessarie, aperture di ventilazione permanenti. Analogamente agli apparecchi di tipo “B”, gli appa-recchi di tipo “C” possono essere a tiraggio naturale (flusso bilanciato naturale), o muniti di ventilatore nel circuito di combustione (tiraggio forzato o flusso bilanciato forzato) e sono disponibili nelle versioni per il solo riscaldamento, per la sola produzione di acqua calda sanitaria o combinati.
– Apparecchi di cottura: sono certamente gli apparecchi alimentati a gas più diffusi, presenti praticamente in ogni impianto domestico. Sono destinati alla preparazione dei cibi e comprendono le cucine tradizionali, i forni, i fornelli, i piani di cottura, ecc.. Per questa tipologia di apparecchi non esistono particolari prescrizioni tranne che per l’apertura di ventilazione, la cui sezione dipende dalla presenza o meno, sul piano di lavoro, del dispositivo di rilevazione di fiamma, e della necessità di convogliare all’esterno sia i prodotti della combustione, sia i vapori di cottura.
In conclusione, sempre relativamente all’installazione di apparecchi a gas, si ricorda, in generale, che nei locali con pericolo d’incendio (ad esempio i box), è vietata l’installazione di qualsiasi apparecchio alimentato a gas.
Si precisa, inoltre, che i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione automatica, facenti parte di un apparecchio, possono essere modificati soltanto ed esclusivamente dal costruttore dell’apparecchio sotto sua responsabilità.


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