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11.11.2003 - ambiente

RIFIUTI – SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – NUOVE NORME REGIONALI

RIFIUTI – SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – NUOVE NORME REGIONALI RIFIUTI – SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – NUOVE NORME REGIONALI

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1° Supplemento Ordinario al n° 40 del 3 ottobre 2003) è stata pubblicata la legge regionale n° 17/2003 recante “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”.
La nuova norma regionale vuole dare attuazione alle disposizioni della legge n°257/1992, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” estendendone il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta.
In particolare, l’articolo 2 della legge consentirà di ricorrere ai contributi stanziati dalla Regione per la bonifica dell’amianto anche per lo smaltimento di manufatti che non presentano elementi di degrado e pericolosità tale da dover ricorrere all’immediata rimozione degli stessi.
Si analizzano di seguito gli aspetti più interessanti per il settore.

Art. 2 – Contributi per la bonifica e lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto
L’articolo in questione intende perseguire l’obiettivo di risanare l’ambiente dalla presenza di piccole quantità di amianto mediante il parziale finanziamento degli interventi risultanti dal censimento dei siti da bonificare effettuato dai Comuni, nel proprio territorio, con l’ausilio delle ASL e dell’ARPA (art.2, comma 7).
Tale censimento sarà formalizzato in un vero e proprio catasto comunale dei siti da bonificare.
Operato il censimento i Comuni dovranno predisporre un piano di lavoro per le opere di bonifica secondo uno schema che verrà definito dalla Giunta Regionale.
L’attribuzione ai Comuni dei contributi per effettuare gli interventi di bonifica sarà effettuata secondo criteri e modalità definiti con successiva delibera di Giunta Regionale.
Tale delibera, in particolare, stabilirà:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che potranno espletare il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.
L’articolo 2 dispone l’erogazione da parte della Regione dei contributi a fondo perduto a:
– Comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenti amianto abbandonati in aree pubbliche;
– soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenti amianto provenienti da edifici ad uso civile abitazione ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare.
Non sono, invece, previsti contributi specifici diretti per le imprese che effettuano lo smaltimento.
Le piccole quantità di amianto sopra indicate sono definite come inferiori a metri quadrati 30 e a chilogrammi 450.
Tale definizione non appare del tutto chiara nella sua formulazione; si può, tuttavia, ritenere che le condizioni poste dalla legge per l’individuazione delle piccole quantità di amianto ammissibili a contributo siano tra loro disgiuntive, per cui sia possibile ricorrere ai contributi sia nel caso di materiale contenente amianto inferiore a 30 mq. sia inferiore a 450 Kg. di peso.
L’articolo 2 comma 6, lett.e) fa riferimento ad un bando per l’individuazione delle aziende che espleteranno, previo convenzionamento, il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati ed i Comuni beneficiari dei contributi.
Tale indicazione lascerebbe supporre la costituzione di un albo/registro delle imprese che effettuano la bonifica e la rimozione delle piccole quantità di materiali contenenti amianto.
Non risulta chiara la motivazione sottesa alla costituzione di questo albo/registro, a parte la volontà della Regione Lombardia di agevolare i privati ed i Comuni nel reperimento delle imprese che sono abilitate alla bonifica/smaltimento dell’amianto.
Nella legge, tuttavia, non è presente alcun accenno ad una possibile semplificazione delle procedure per chi si rivolge alle imprese inserite nell’albo, né ad eventuali condizioni meno restrittive per le imprese che aderiscono a tale albo/registro.
I fondi, pari a 1 milione di euro, messi a disposizione dalla Regione contribuiranno alla copertura della spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo del 30%. Tale indicazione, tuttavia, non riguarda la pluralità degli interventi, ma solo un numero minimo che dovrebbe essere indicato nello stesso bando destinato ad individuare le imprese esecutrici della bonifica/rimozione dei materiali contenti amianto.
Si rileva, inoltre, la mancanza di norme a presidio di interventi multipli richiesti da uno stesso soggetto, anche se probabilmente potranno trovare spazio nella deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 2, sesto comma.

Piano regionale amianto della
Lombardia (PRAL) – art.4
Nella legge in oggetto la Regione introduce il Piano regionale amianto della Lombardia (PRAL) contenente le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti dalla legge stessa.
I contenuti del PRAL, così come definiti all’articolo 3, sembrano tuttavia configurare il Piano quale strumento con prevalente valenza sanitaria.
Il PRAL, infatti, mira ad effettuare il censimento e la mappatura di tutti i siti con presenza di amianto, il monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre d’amianto nell’aria, la definizione delle priorità degli interventi di bonifica, il monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico e, solo in ultimo, la definizione dei criteri per l’elaborazione di un piano regionale di smaltimento dell’amianto.

Relazione annuale
L’articolo 5, comma 3 chiarisce quale sia “l’ASL competente per territorio” alla quale debba essere trasmessa la relazione annuale di cui all’articolo 9 della L. 257/92.
L’ASL competente per territorio è quella in cui l’impresa ha sede legale, mentre per le aziende dotate di più sedi con impianti fissi, l’ASL a cui far riferimento è quella nel cui territorio è ubicata la sede dell’unità produttiva. Contestualmente viene indicato anche il termine temporale ultimo per la presentazione della relazione annuale individuato nel 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Registri
L’articolo 5 dispone l’istituzione presso le ASL competenti per territorio di due Registri:
a) un Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;
b) un Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
Se da un lato il primo Registro si rende necessario per dare corso alla prevista bonifica dell’amianto, per quanto riguarda il Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e/o smaltimento si rimanda alle considerazioni di cui al precedente paragrafo.


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