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26.05.2004 - ambiente

BONIFICHE DALL’AMIANTO – NUOVE NORME PER L’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI

BONIFICHE DALL’AMIANTO – NUOVE NORME PER L’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI BONIFICHE DALL’AMIANTO – NUOVE NORME PER L’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004 e delle due Delibere del Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti n. 01 e 02 CN/Albo del 30 marzo 2004 (rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n. 87 del 14 aprile 2004 e n. 88 del 15 aprile 2004) è divenuto operativo, per le imprese che svolgono attività di bonifica di beni contenenti amianto, l’obbligo dell’iscrizione alla categoria 10 dell’Albo gestori rifiuti, previsto a suo tempo dal Decreto del Ministero dell’ambiente 406/1998.
In particolare, il D.M. 5 febbraio 2004 indica gli importi e le modalità delle garanzie finanziarie (fideiussioni) che le imprese devono prestare a favore dello Stato e alla cui presentazione è subordinata l’iscrizione (art. 30, comma 6, D.Lgs. 22/1997 e art. 14, D.M. 406/1998), mentre le Delibere contengono i requisiti per l’iscrizione (Delibera 01) e la relativa modulistica (Delibera 02).
Questi i principali contenuti della nuova normativa.

Chi deve iscriversi alla categoria 10
La categoria 10 è divisa nelle sottocategorie a) e b) a seconda della tipologia di attività ed in classi di lavori cantierabili.

·  Le categorie
Devono iscriversi le imprese che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto su (art. 1, Delibera n. 1/2004):
–   10 a) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie (es. eternit e simili);
–   10 b) materiali di attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali contenenti amianto.
I soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione per la categoria 10 b) possono eseguire anche le bonifiche previste dalla categoria 10 a), ma non viceversa.

·  Le classi
Le categorie 10 a) e 10 b) sono suddivise ognuna in 5 classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
–   a) oltre Euro 7.746.853,49
–   b) sino a Euro 7.746.853,49
–   c) sino a Euro 1.549.370,70
–   d) sino a Euro 413.165,52
–   e) sino a Euro 51.645,69

Quando presentare la domanda
Imprese in attività al 15 aprile 2004: entro il 14 giugno 2004 (art. 30, comma 8 D.Lgs. n.22/97) con “documentazione speciale” (art 3 Delibera 30 marzo 2004 n. 01)
Altre imprese: senza scadenza.

I requisiti minimi per iscriversi
Occorre avere i seguenti requisiti minimi:
–   attrezzatura tecnica
–   responsabile tecnico
–   capacità finanziaria
–   fideiussione
Tutti i requisiti sono proporzionali alla classe per cui si chiede l’iscrizione.

Attrezzatura minima (art. 2, Delibera n. 01/2004)

·  Categoria 10 a)
Le attrezzature minime richieste sono:
–   aspiratori con filtri assoluti
–   dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere)
–   airless (pompe per spruzzare incapsulanti).

Il valore minimo varia in funzione della classe di iscrizione a cui l’impresa intende iscriversi:
classe e): Euro 2.600,00
classe d): Euro 2.600,00
classe c): Euro 7.700,00
classe b): Euro 38.700,00
classe a): Euro 51.600,00

·  Categoria 10 b)
Le attrezzature minime richieste sono:
–   impianti di estrazione ed estrattori d’aria dotati di filtri assoluti
–   unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate
–   unità filtrazione acqua
–   aspiratori con filtri assoluti
–   dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere)
–   airless (pompe per spruzzare incapsulanti)
–   campionatori d’aria personali ed ambientali
–   misuratori di depressione
–   generatori di fumo
–   unità di riscaldamento acque
Il valore minimo varia in funzione della classe di iscrizione a cui l’impresa intende iscriversi:
–   classe e): Euro 12.900,00
–   classe d): Euro 12.900,00
–   classe c): Euro 31.000,00
–   classe b): Euro 154.900,00
–   classe a): Euro 180.800,00

·  Come si calcola il valore
Il valore si calcola secondo il valore dell’ultimo acquisto risultante dalla contabililtà di impresa ecc. (Allegato B, Delibera 01/2004).

·  Titolo disponibilità
Le attrezzature debbono essere nella piena disponibilità dell’impresa mediante:
–   proprietà
–   usufrutto
–   acquisto con riservato dominio
–   leasing

·  Dichiarazioni
–   Il titolare dell’impresa ed il responsabile tecnico congiuntamente dovranno attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B Delibera 01/2004):

a) dati identificativi delle attrezzature in dotazione
b) titolo giuridico di disponibilità delle singole attrezzature
c) valore d’acquisto
d) stato di conservazione

–   La dichiarazione deve essere stata fatta nei sei mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione.
–   All’atto della domanda di iscrizione va presentata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante relativamente alla conformità dell’impresa alle norme del D.Lgs. n. 277/1991 e del D.Lgs. n. 626/94.

Responsabile tecnico (art. 3, Delibera n. 1/2004)
Le imprese che intendono iscriversi devono avere un responsabile tecnico con ben identificati requisiti professionali (art. 3, ed Allegato C Delibera 01/2004).
Al responsabile tecnico è richiesta l’esperienza professionale e il titolo di studio, ovvero un corso di formazione professionale.

Capacità finanziaria (art. 4, Delibera n. 1/2004)
La capacità finanziaria dell’impresa deve essere pari agli importi elencati nella Delibera n. 01/2004 Allegato D e varia a seconda della categoria e della classe di appartenenza.
In particolare, le imprese che si iscrivono alla categoria 10 a) devono possedere le seguenti capacità finanziarie:
–   classe e): Euro 23.200,00
–   classe d): Euro 43.900,00
–   classe c): Euro 152.400,00
–   classe b): Euro 803.100,00
–   classe a): Euro 1.084.600,00
 
Le capacità finanziarie delle imprese che si iscrivono alla categoria 10 b) sono le seguenti:
–  classe e): Euro 33.600,00
–  classe d): Euro 54.200,00
–  classe c): Euro 175.600,00
–  classe b): Euro 919.300,00
–  classe a): Euro 1.213.700,00

La capacità finanziaria deve essere dimostrata, alternativamente, da:
–  idonee referenze bancarie
– documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa (volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’IVA, patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta)
– attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.500.000 (il cui schema è contenuto nell’Allegato E)
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari globale e distinta per lavori, dell’impresa per gli ultimi cinque esercizi.

Fideiussione (D.M. 5/2/2004)
L’iscrizione è subordinata altresì alla presentazione di una garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa), con validità quinquennale, a favore dello Stato e stipulata secondo lo schema dell’Allegato A del Decreto Ministeriale.
L’importo della garanzia è proporzionale alla classe di iscrizione e quindi all’entità dei lavori cantierabili:
– classe a): Euro 480.000 per lavori di bonifica cantierabili oltre Euro 7.746.853,49
– classe b): Euro 240.000 per lavori di bonifica cantierabili sino Euro 7.746.853,49
– classe c): Euro 120.000 per lavori di bonifica cantierabili sino Euro 1.549.370,70
– classe d): Euro 60.000 per lavori di bonifica cantierabili sino Euro 413.165,52
– classe e): Euro 30.500 per lavori di bonifica cantierabili sino Euro 50.000 e Euro 15.000 per lavori cantierabili sino a Euro 25.000.
È previsto uno sconto del 70% sugli importi per le imprese registrate EMAS.

L’iscrizione delle imprese in attività.
Il decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 2004 non ha previsto alcun periodo transitorio per l’applicazione della nuova normativa che dal giorno della sua entrata in vigore (15 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) si dovrebbe ritenere obbligatoria con la conseguente necessità di iscrizione alla categoria 10.
Tale interpretazione restrittiva fortemente penalizzante per le imprese, può essere superata, secondo il Comitato centrale dell’Albo gestori, con quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della Delibera 30 marzo 2004 n.01 dello stesso Comitato.
In tale provvedimento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile e divenuto esecutivo il giorno stesso per effetto dell’art. 5 comma 1), che è essenziale per l’individuazione dei requisiti necessari per l’iscrizione alla categoria 10, è indicata, in modo per certi versi improprio, una sorta di disciplina transitoria che il Comitato centrale dell’Albo gestori avrebbe però già utilizzato in precedenti occasioni ed integrato con un’ ulteriore interpretazione che di seguito si riporta.
Nell’ambito della normativa relativa al responsabile tecnico ed ai suoi requisiti professionali, è stato previsto che le imprese in attività “alla data di efficacia della delibera” debbano presentare domanda di iscrizione entro i successivi 60 giorni (14 giugno) e cioè nel termine di cui all’art. 30 comma 8 del D.Lgs. 22/97 (“devono iscriversi” entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle norme tecniche).
Il Comitato centrale dell’Albo gestori rifiuti, in base alla sua interpretazione confermata nella Nota 2700/Albo/Pres del 21 aprile 2004 ritiene che, ai fini della prosecuzione dell’attività, sia sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo corredata dalla documentazione espressamente indicata nelle Delibere 01 e 02 del 30 marzo 2004, nonchè dalle garanzie finanziarie previste dal decreto 5 febbraio 2004.
Tra l’altro con riferimento alla citata nota n. 2700 si evidenzia che il Comitato, relativamente all’entrata in vigore del decreto 5 febbraio 2004, precisa che esso è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, mentre invece, non essendovi stata alcuna espressa previsione in tal senso nello stesso decreto, l’entrata in vigore è quella ordinaria e cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Per le imprese che invece stavano eseguendo lavori di bonifica regolarmente autorizzati al 15 aprile 2004 e che non intendono iscriversi all’Albo la situazione va valutata con particolare cautela, in quanto, formalmente, da tale data, sarebbero prive di uno dei requisiti che le abilita ad eseguire le opere e cioè l’iscrizione alla categoria 10.
Al riguardo si ricorda comunque che l’art. 11, comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e pertanto si potrebbe ritenere che i lavori iniziati, ovvero i contratti stipulati prima del 15 aprile 2004, possano essere portati a compimento senza necessità di iscrizione alla categoria 10. È evidente, data la delicatezza della situazione, nonchè i risvolti penali conseguenti alla violazione della normativa in materia di rifiuti, che l’impresa dovrà attentamente valutare l’opportunità o meno di ricorrere al principio sopra enunciato.
Gli altri requisiti speciali per le imprese in attività (al 15 aprile 2004).
La Delibera n. 01, all’art. 3, prevede che per le imprese in attività l’incarico di responsabile tecnico possa essere assunto dal legale rappresentate dell’impresa anche se non in possesso dei prescritti requisiti. In questo caso l’impresa dovrà, nei cinque anni successivi, indicare comunque il responsabile tecnico abilitato secondo le prescrizioni dell’art. 3 della Delibera n. 01.
Le imprese dovranno inoltre dimostrare di essere in attività mediante la presentazione di copia autentica della relazione annuale sull’attività, predisposta ai sensi dell’art. 9 della legge 257/92, ovvero di almeno un piano di lavoro per la bonifica presentato alla ASL (art. 34 D.Lgs. 277/91).
Non è chiaro se l’adempimento sia riferito solo al caso in cui ci si avvalga della facoltà di non nominare il responsabile tecnico ovvero debba applicarsi comunque ai fini della dimostrazione di “impresa in attività”.
Qualora le imprese in attività non dovessero presentare la domanda di iscrizione entro il 14 giugno 2004, non potrebbero beneficiare, se necessario, nè dell’eventuale deroga in materia di responsabile tecnico, nè sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato centrale, della possibilità di prosecuzione dell’attività durante il periodo di esame della domanda.


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