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22.09.2004 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE RILEVANO ANCHE LE CONDANNE RIPORTATE PRIMA DELL’ASSUNZIONE DELLA CARICA SOCIALE

LAVORI PUBBLICI – PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE RILEVANO ANCHE LE CONDANNE RIPORTATE PRIMA DELL’ASSUNZIONE DELLA CARICA SOCIALE LAVORI PUBBLICI – PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE RILEVANO ANCHE LE CONDANNE RIPORTATE PRIMA DELL’ASSUNZIONE DELLA CARICA SOCIALE
 (Consiglio di Stato, 26/7/2004, n. 5318)

Con la sentenza n. 5318 del 26 luglio scorso, il Consiglio di Stato ha chiarito un importante principio in materia di cause di esclusione dalle gare di appalto di lavori pubblici.
Si tratta, in particolare, di un chiarimento concernente la fattispecie contemplata all’articolo 75, comma 1, lettera c), del DPR 554/99, che riguarda la pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. (cd. patteggiamento), per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale.
Il Consiglio, in particolare, nel respingere il ricorso in appello di un’impresa esclusa da una gara, a causa di precedenti condanne riportate da uno dei suoi legali rappresentati per mancato versamento dei contributi di legge a favore di dipendenti, ha precisato che, ad assumere rilievo ai fini dell’esclusione dalle gare, sono anche le condanne riportate prima dell’assunzione della carica sociale in seno all’impresa.
Ciò che rileva, infatti, è l’elemento oggettivo dell’avvenuta commissione di reati rivelatori di un’indole deontologicamente confliggente con i doveri e le prerogative di una determinata attività professionale, da parte di soggetti che, di regola, coincidono con l’azienda medesima per il sussistente rapporto (fiduciario) di immedesimazione organica.
L’unica via percorribile dall’impresa per evitare l’esclusione dalla gara, è quella della dissociazione dalla condotta penalmente condannata dei propri legali rappresentanti; e ciò, ovviamente, attraverso atti che devono intervenire esclusivamente prima dell’apertura della gara.


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