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12.01.2004 - trasporti

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI PER L’ANNO 2004

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI PER L’ANNO 2004 REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI PER L’ANNO 2004
Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei Lavori Pubblici, con circolare 2 dicembre 1999 – prot. n. 1334/4383/CG (C1) – ha comunicato che dall’anno 2000 la periodicità dell’effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si allinea alla cadenza comunitaria già recepita in seno all’art. 80, commi 3 e 4, del Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Per tale circostanza, a far data dall’anno 2000, non è più necessario emanare il decreto annuale relativo ai criteri, ai tempi e alle modalità per l’effettuazione della revisione annuale o periodica delle categorie dei veicoli e rimorchi.

Revisioni annuali
a) autobus
b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (compreso l’eventuale carrello appendice)
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
e) autoambulanze

Revisioni periodiche
f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate – quadricicli a motore
g) autovetture – autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d) – autocaravan
h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel corso del 2003 o lo saranno nel 2004, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2003
Le operazioni di revisione devono essere effettuate nel corso dell’anno 2004, per le lettere a), b), c), d) ed e) secondo il seguente calendario:
– entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati nel 2003 sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta,
– entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
Le operazioni di revisione devono essere effettuate nel corso dell’anno 2004 per le lettere f), g) ed h) secondo il seguente calendario:
– entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati entro il 31 dicembre 2000, sono sottoposti a revisione periodica per la prima volta,
– entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
Limitatamente ai veicoli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) è consentita la circolazione in presenza di prenotazione effettuata entro le date predette fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova.
I proprietari dei veicoli potranno rivolgersi, per la revisione agli uffici provinciali della Motorizzazione civile o alle imprese di autoriparazione che abbiano ottenuto dagli stessi uffici la concessione quinquennale ad esercitare questo servizio.


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