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28.09.2005 - tributi

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
(Comm. Trib. Prov. Udine, Sent. 6 giugno 2005, n. 43)
Il contribuente che intende beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale può usufruire del termine più lungo di diciotto mesi (anziché di dodici) stabilito dalla legge 388/2000 per il trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile, a condizione che il termine più breve di un anno non fosse ancora scaduto al 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge che sancisce il nuovo termine.
In generale, affinchè la nuova norma non sia applicabile occorre che il rapporto sia già esaurito, o che seppure in corso di svolgimento abbia già prodotto effetti giuridici definitivi e quindi il debito di imposta sia sorto e perfezionato sotto l’impero della vecchia norma.


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