Print Friendly, PDF & Email
18.10.2005 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 187/2005 – RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI

SICUREZZA SUL LAVORO-D SICUREZZA SUL LAVORO-D.LGS. 187/2005 – RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005, n. 22 è pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 “Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni”.
L’entrata in vigore delle norme è fissata al 1° gennaio 2006.
Il provvedimento, vista la materia trattata, interessa tutte le attività produttive e le imprese di costruzioni in particolare in quanto utilizzatrici di attrezzature che possono provocare vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio (utensili manuali a motore, etc.) e l’intero corpo (macchine operatrici con conduttore a bordo, mezzi di trasporto, etc.).
Quanto ai contenuti del decreto legislativo, premesso che il testo rispecchia quasi alla lettera i contenuti della direttiva 2003/44/CE che esso recepisce, segnaliamo quanto segue:

Campo di applicazione, definizioni, valori limite di esposizione e valori di azione (Artt. 1, 2 e 3) 
Come già accennato la norma fissa le misure di prevenzione contro i rischi indotti dalle vibrazioni che possono coinvolgere il sistema mano-braccio e l’intero corpo del lavoratore.
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è fissato un valore di azione giornaliero (base 8 ore) pari a 2,5 m/sec2, al di sotto del quale si può ipotizzare l’assenza di rischi, e un valore limite di esposizione pari a 5 m/sec2, che non deve mai essere superato. 
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore d’azione è fissato in 0,5 m/sec2 e quello di esposizione in 1,15 m/sec2.

Valutazione dei rischi (art.4)
In attuazione di quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs n.626/94, è fatto obbligo ai datori di lavoro di valutare il livello di vibrazioni meccaniche a cui sono esposti i lavoratori e gli esiti di tale valutazione vanno riportati sul documento di valutazione dei rischi previsto dallo stesso art.4 del D.lgs n.626/94.
Nella sostanza, per il rischio da vibrazioni si prevede un procedimento analogo a quello attualmente vigente per il rischio rumore.
La valutazione può essere effettuata sia sulla base delle informazioni disponibili sulle banche dati predisposte dall’ISPESL, dalle Regioni o dal CNR che sulla base delle informazioni fornite dai produttori o dai fornitori delle macchine che producono vibrazioni. Le modalità di utilizzo di tali informazioni verranno fornite in tempo utile assieme alle indicazioni operative per dare pratica applicazione alle norme e di cui si è già fatto cenno.
Ove non siano disponibili le informazioni di cui sopra la valutazione dovrà avvenire mediante apposite misure dei livelli di vibrazione; è noto che tali misure richiedono l’impiego di particolari attrezzature assai poco diffuse e di metodologie assai complesse.

Misure di prevenzione e protezione (art.5)
L’articolo prescrive che in nessun caso vengano superati i valori limite di esposizione e, ove siano superati i valori di azione, si prescrive l’elaborazione e l’adozione da parte del datore di lavoro di un programma volto a ridurre l’esposizione alle vibrazioni considerando in particolare:
– l’adozione di altri metodi di lavoro;
– la scelta di attrezzature che producano il minor livello di vibrazioni;
– la fornitura di attrezzature accessorie che riducano le vibrazioni;
– adeguata manutenzione;
– progettazione e organizzazione dei posti di lavoro;
– informazione e formazione dei lavoratori;
– limitazione dell’esposizione, organizzazione degli orari di lavoro con adeguati periodi di riposo;
– fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità (in quanto tali fattori possono esaltare i danni da vibrazioni)

Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio (artt.6,7 e 8)
Vengono indicati i contenuti della informazione e formazione a cui hanno diritto tutti i lavoratori, si stabilisce l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al livello di azione e si prevede, per tali lavoratori, la tenuta della cartella sanitaria e di rischio.

Deroghe, adeguamenti normativi e clausola di cedevolezza (artt.9, 10 e 11)
Tali articoli non richiedono particolari commenti .

Sanzioni  (art.12)
Sono previste sanzioni per la mancata documentazione della valutazione e per il mancato aggiornamento della stessa.
Inoltre, in sede di approvazione definitiva del provvedimento è stata prevista specifica sanzione in caso di mancata elaborazione e applicazione del programma previsto in caso di superamento dei valori di azione.

Entrata in vigore e abrogazioni (art.13)
Particolari difficoltà presenta l’interpretazione del secondo comma dell’articolo che prevede, per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori prima del 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto del valore limite di esposizione (5 m/sec2 per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e 1,15 m/sec2 per vibrazioni trasmesse all’intero corpo), la possibilità di utilizzo di tali attrezzature fino al 6 luglio 2010. 
Tale possibilità di utilizzo è prevista peraltro ‘‘tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto”: ove tra tali misure organizzative fossero ricomprese la sostituzione delle attrezzature o la riduzione indiscriminata dei tempi di esposizione, è evidente come la norma relativa alle attrezzature messe di disposizione prima del 6 luglio 2007 perderebbe di significato  pratico e provocherebbe gravissime difficoltà alle imprese in quanto pochissime delle attrezzature attualmente in uso rispettano i requisiti richiesti dalla nuove norme (a meno di utilizzi incompatibili con le esigenze lavorative).
Su tali aspetti di interpretazione della norma nè il parlamento (tramite le Commissioni che hanno espresso i pareri sullo schema di decreto legislativo), nè il Governo hanno voluto, nonostante le pressanti richieste del mondo industriale, dare chiarimenti normativi: è impegno di ANCE e Confindustria ottenere tali chiarimenti prima della pratica entrata in vigore degli obblighi sottesi dal D.Lgs in esame e dell’esito di tali azioni verrà data tempestiva notizia.
Resta inteso comunque che, fin da ora, le imprese dovranno prestare particolare attenzione nell’acquisto di nuove attrezzature verificando preventivamente presso i costruttori o i fornitori:
– la compatibilità delle attrezzature con le nuove disposizioni;
– la fornitura, da parte dei rivenditori, di tutte le indicazioni che consentano, in relazione alla singola attrezzatura, l’agevole valutazione del rischio.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941