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26.07.2005 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 235/2003 – FORMAZIONE ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO –  D.LGS. 235/2003 – FORMAZIONE ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI

Come è noto (cfr. nota suppl. n.3 al Not. 5/2005)  il D.Lgs. 235/03 prevede che “i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

I contenuti della formazione sono indicati al comma 7 dell’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D. Lgs. n. 235/03.

Inoltre il comma 8 dell’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94 stabilisce che “in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi”. Alla data odierna, la Conferenza Stato – Regioni non ha definito quanto previsto dal citato comma 8 e quindi i datori di lavoro interessati non sono in grado di adempiere agli obblighi formativi in parola. Peraltro i commi 9 e 10 dello stesso articolo 36-quater prevedono la possibilità per i lavoratori ed i preposti, che alla data del 19 luglio 2005 hanno rispettivamente svolto per almeno due anni e per almeno tre anni attività di montaggio e smontaggio ponteggi, di partecipare ai corsi di formazione in parola entro due anni decorrenti dalla precitata data del 19 luglio 2005. Pertanto per tali soggetti l’obbligo formativo potrà essere validamente assolto entro il 18 luglio 2007.
Invece, per i lavoratori e per i  preposti che non possano far valere i requisiti di cui sopra (rispettivamente due o tre anni di attività di montaggio e smontaggio ponteggi) e che fossero adibiti all’attività in parola, in assenza dei corsi e di specifiche istruzioni, l’ANCE ha fornito le seguenti indicazioni operative:
“Il datore di lavoro, nelle more dell’istituzione dei corsi, può formare direttamente i lavoratori attenendosi ai principi indicati al comma 7 dell’art. 36 quater, fermo restando che sarà cura del datore di lavoro stesso iscrivere i lavoratori e preposti così formati ai corsi di formazione, per così dire “ufficiali” non appena essi verranno istituiti localmente”


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