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07.06.2005 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – MODIFICHE AL D.LGS. 626/1994 – D.LGS. 235/2003 – LAVORI IN QUOTA – LINEE GUIDA ISPESL

SICUREZZA SUL LAVORO – MODIFICHE AL D SICUREZZA SUL LAVORO – MODIFICHE AL D.LGS. 626/1994 – D.LGS. 235/2003 – LAVORI IN QUOTA – LINEE GUIDA ISPESL
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003, n. 198 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 ‘‘Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
Il provvedimento entra in vigore il 19 luglio 2005.
Tipologia della norma, campo di applicazione, definizioni
Il recepimento della direttiva è attuato mediante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626/94. Il decreto n. 235/2003 determina i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. Si intende per lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Tale definizione dovrebbe contribuire a chiarire l’esatta portata dell’art. 16 del DPR n. 164/1956 che, imponendo l’adozione di misure di prevenzione delle cadute ‘‘nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore a m 2”, era stato interpretato in maniera  non univoca.
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota 
Richiamato il principio che anche nei lavori in quota va data priorità alle misure di protezione collettiva e ricordate le prescrizioni già contenute nelle normative vigenti, il decreto indica le condizioni per l’utilizzo delle scale a pioli quali posti di lavoro e per l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi dalle quali il lavoratore è direttamente sostenuto.
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli   
Ribadite le disposizioni vigenti, si stabilisce che il lavoratore deve disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri, in particolare nel caso di trasporto a mano di pesi.
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego di ponteggi
Le nuove norme non si discostano nella sostanza da quelle vigenti salvo per la previsione di formazione specifica per i montatori dei ponteggi e i preposti.
I criteri per la formazione saranno fissati in sede di Conferenza Stato – Regioni e, non appena formulati ne sarà data tempestiva comunicazione.
Si fa notare che il provvedimento prevede, per i lavoratori già esperti nel montaggio e smontaggio di ponteggi (con due anni di esperienza nel caso dei montatori e con tre anni di esperienza nel caso dei preposti), non la semplice esenzione dai corsi di formazione ma solo un margine di tempo superiore per partecipare ai corsi di formazione.
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Trattandosi di materia totalmente nuova almeno dal punto di vista normativo le prescrizioni sono piuttosto dettagliate e per esse si rimanda al testo del provvedimento in esame integrato dall’apposita linee guida, di cui si dirà più avanti, predisposta dal Ministero del lavoro in collaborazione con l’ANCE, l’Ispesl, i Vigili del Fuoco e gli apporti delle imprese utilizzatrici delle attrezzature di cui trattasi
Anche per i lavoratori che utilizzino tali attrezzature è prevista formazione specifica con modalità analoghe a quelle già indicate per i montatori di ponteggi.
Linee guida ISPESL
Con specifico riferimento al D.Lgs. 235/2003 ad oggi sono state elaborati tre documenti:
– linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi. La guida fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attività in cui l’operatore è esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.
– linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di scale portatili;
– linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata.
Con l’occasione si segnala che l’Ispesl ha predisposto anche altre due linee guida di interesse per il settore.
Una riguarda l’utilizzo in sicurezza di attrezzature dedicate al trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei, al fine di una corretta applicazione del DPR n. 547/55. L’altra attiene alla scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ed i sistemi di arresto caduta.
Tutte le linee guida richiamate sono reperibili sul sito del Collegio in calce alla presente circolare.

Linee guida disponibili

Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi

Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di scale portatili

Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata

Linee Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta


– Linee Guida sul trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei
Prima Parte


Seconda Parte


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