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27.06.2006 - tecnica

CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE

CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 2006 l’Ordinanza 3519 del Presidente del Consiglio dei Ministri firmata il 28 aprile 2006 recante i “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi e delle medesime zone”. Si tratta di una mappa scientificamente aggiornata, non vincolante, che suddivide il territorio in 12 fasce di pericolosità. 
Infatti il contenuto dell’ordinanza non modifica la classificazione sismica vigente dal 2003, ma consente alle Regioni di adeguare in modo criticamente consapevole la classificazione sismica del proprio territorio se e quando lo riterranno opportuno avviando intanto un processo di più approfondita conoscenza delle caratteristiche del proprio territorio.
La documentazione tecnico-scientifica utilizzata per la redazione della mappa, i valori di ag calcolati sulla griglia di punti, nonché le stime dell’incertezza sono disponibili consultando i siti web dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Milano (http://zonesismiche.mi.ingv.it), del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.it) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp/).
Si ritiene opportuno pubblicare di seguito il testo dell’Ordinanza in parola.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone
(Gazzetta ufficiale 11/05/2006 n. 108)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l’art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle zone medesime, nonchè l’art. 94, comma 2, lettera a), recante l’attribuzione di funzioni alle regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale sono stati tra l’altro approvati i «Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», di cui all’allegato 1 alla medesima ordinanza;
Visto, in particolare, il punto 4, lettera m), del predetto allegato, con il quale è stata tra l’altro prefigurata la predisposizione entro un anno di una nuova mappa di riferimento a
scala nazionale;
Visto il documento elaborato allo scopo dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
Visto il parere favorevole formulato dalla Sezione rischio sismico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 6 aprile 2004, nonché la preliminare condivisione espressa dai rappresentanti regionali nel corso di apposita riunione tenutasi a Roma il 19 aprile 2004 e ribadita nella successiva riunione del 26 luglio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni;
Visto il decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12/RIS/SEGR. del 28 febbraio 2006, con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro avente fra i suoi obiettivi l’elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi riguardanti i criteri generali per la classificazione sismica del territorio per pervenire ad una articolazione delle zone sismiche molto più puntuale di quella attuale, da sottoporre al parere del consiglio superiore dei LL.PP.;
Viste le risultanze della riunione del 1° marzo 2006 del predetto gruppo di lavoro, in cui sono stati proposti i criteri generali da utilizzare per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonchè la mappa di pericolosità sismica di riferimento;
Visto il voto espresso dall’assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici nell’adunanza del 10 marzo 2006;
Considerato che occorre, anche nel periodo di cui al comma 2-bis, dell’art. 5, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, provvedere a rendere coerenti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 con quelle di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 e che in tale ambito e nei limiti di tempo previsti per la fase sperimentale di applicazione delle predette norme tecniche potrà essere opportuno predisporre ulteriori affinamenti del rapporto fra classificazione sismica e normativa;
Considerata l’esigenza, nelle more dell’espletamento delle disposizioni di cui all’art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di fornire alle regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica;
Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella riunione del 20 aprile 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.
1. Ai fini dell’individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sono approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Il gruppo di lavoro istituito con il decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12/RIS/SEGR. del 28 febbraio 2006, proporrà, entro la fine del periodo di applicazione sperimentale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, criteri generali per la classificazione sismica armonizzati con le eventuali modifiche delle norme tecniche stesse.

Allegato 1

1.A Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone
In relazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 (punto 3.2.2. calcolo della azione sismica), sono individuate quattro zone, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione (ag) orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico.
a) Ciascuna zona è individuata mediante valori di accelerazione massima del suolo ag con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s, secondo lo schema seguente:

Zona 1           
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) = 0,25 < ag < 0,35 g   
Accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag) = 0,35 g

Zona 2
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) = 0,15 < ag < 0,25 g
Accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag) = 0,25 g

Zona 3           
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) = 0,05 < ag < 0,15 g
Accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag) =  0,15 g

Zona 4
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) = < 0,05 g
Accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag) = 0,05 g

Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate da valori di ag intermedi rispetto a quelli riportati in tabella e intervallati da valori non minori di 0,025 g.

b) Le valutazioni di ag da utilizzarsi per quanto previsto alla lettera a) sono effettuate sulla base di studi di pericolosità sismica condotti su dati aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate. l dati utilizzati per le valutazioni di cui al punto precedente sono resi pubblici in modo che sia possibile la riproduzione dell’intero processo.

c) Le valutazioni di ag sono calcolate su un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0,05°), corredate da stime dell’incertezza associata.

d) Differenti elaborazioni di ag di riferimento, eventualmente rese disponibili ai fini del successivo punto f), sono approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la protezione civile, al fine di valutarne le conformità ai presenti criteri.

e) Sulla base delle valutazioni di ag l’assegnazione di un territorio a una delle zone sismiche potrà avvenire, secondo la tabella di cui alla lettera a), con tolleranza di 0,025 g.

f) Nell’assegnazione di un territorio ad una zona sismica dovranno essere evitate situazioni di forte disomogeneità ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l’individuazione delle zone sismiche dovrà assumere come riferimento l’elaborato di pericolosità sismica di cui all’allegato 1B, ovvero altro elaborato approvato secondo la procedura di cui al punto d).

g) La formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovranno prevedere:
1) la discretizzazione dell’elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un’ altra i comuni attraversati da curve di livello di ag, ovvero di ripartire i territori comunali fra più zone e di tener della tolleranza di cui alla lettera e). È opportuno, a questo proposito, che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini graduali, sia all’interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse;
2) la definizione di eventuali sottozone, nell’ambito dello stesso comune e secondo quanto previsto alla lettera a), al fine di meglio descrivere l’azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di valutazione e recupero degli edifici esistenti.

1.B Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale di cui al precedente punto f)
La mappa (qui non riportata) rappresenta graficamente l’elaborato di cui al punto f); la pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s (ovvero di categoria A, di cui al punto 3.2.1 del decreto ministeriale 14 settembre 2005).
Le stime dell’incertezza di cui al punto c) sono espresse mediante la distribuzione dei valori corrispondenti al 16mo e all’84mo percentuale del valore di (ag).
 
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2006


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