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18.09.2006 - urbanistica

L.R. N. 12/2006 – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA – CHIARIMENTI

L L.R. N. 12/2006 – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA – CHIARIMENTI


E’ stata pubblicata sul 1°Supplemento ordinario al BURL del 18 luglio 2006, n. 29, la Legge Regionale 14 luglio 2006 n. 12  recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio” .
La Legge Regionale 12/06 entrata in vigore il 19 luglio costituisce il secondo intervento sulla Legge per il governo del territorio dopo quello relativo alla disciplina sui sottotetti (l.r. 20/2005) e introduce alcune novità che si illustrano di seguito.

Incentivazione urbanistica (art. 11)
La disposizione è finalizzata ad annoverare, tra le fattispecie da cui possono scaturire incentivazioni urbanistiche di tipo volumetrico, anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di favorire la realizzazione di alloggi erp ed il loro inserimento organico nel tessuto urbano.

Procedure di approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (art. 13, comma 5bis) in assenza di PTCP vigente.
Il nuovo comma 5 bis stabilisce che i Comuni appartenenti a Province non dotate di PTCP vigente debbano trasmettere il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito, ai fini dell’espressione, entro 120 giorni, di un parere vincolante in relazione agli indirizzi regionali di politica territoriale. Decorsi inutilmente i 120 giorni, il parere si intende reso favorevolmente.

Misure di salvaguardia (artt. 13 e 36)
La modifica sposta il termine finale per l’applicazione delle misure di salvaguardia al momento della pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione degli atti di PGT. Nella fase transitoria, invece, in caso di contrasto di un intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, le misure di salvaguardia delle previsioni del piano approvato vengono ridotte da cinque a tre anni così come disposto dal Testo Unico dell’Edilizia (art. 12, comma 3 del DPR n°380/2001).

Procedura di approvazione dei piani attuativi (artt. 14 e 25)
A regime
La modifica è finalizzata a porre in capo al Consiglio comunale la competenza per l’adozione e l’approvazione di tutti i piani attuativi, conformi o meno al PGT.
Viene raddoppiato (da trenta a sessanta giorni) il termine previsto, a pena di inefficacia, dal comma 4 per procedere all’approvazione definitiva del piano attuativo.

Nel periodo transitorio 
I piani attuativi e le loro varianti, qualora conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale.

Piani Territoriali Regionali d’Area (artt. 4 e 20)
La realizzazione dei Piani Territoriali Regionali d’Area viene svincolata dall’approvazione del Piano Territoriali Regionale (PTR).  Questo consente alla Giunta Regionale di dar corso a Piani Territoriali Regionali d’Area anche nella fase transitoria. Viene prevista, inoltre, espressamente anche per i Piani Territoriali Regionali d’Area la valutazione ambientale di cui all’articolo 4.

Disciplina della fase transitoria (art. 25)
La soppressione del riferimento al comma 4 dell’art. 97 della l.r. n° 12/2005 ribadisce l’immediata applicabilità, già nella fase transitoria, di tutte le disposizioni dettate dall’articolo 97 relativamente ai progetti in variante presentati allo Sportello Unico per le attività produttive. L’introduzione di un terzo periodo al comma 1 dell’art. 25 consente ai Comuni di approvare varianti urbanistiche conseguenti a studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, nonché a studi per la definizione del reticolo idrico.
Il nuovo comma 1 bis consente ai Comuni di assumere, nella fase transitoria, in aggiunta alle fattispecie di variante già contemplate al comma 1, anche varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione con esplicito rinvio a successiva discipina integrativa.  In questi casi la procedura da seguire è quella indicata all’art. 13 in riferimento agli atti di PGT.
L’integrazione apportata al comma 7 chiarisce che la competenza per l’approvazione del documento di inquadramento dei PII è affidata al Consiglio comunale, così come già previsto in precedenza dall’art. 5 della l.r. n° 9/99.
Il nuovo comma 8 ter consente ai Comuni di approvare nella fase transitoria i piani di zona ex lege 167/62 e gli interventi in attuazione del PRERP (Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla l.r. 1/2000) anche se comportanti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.  L’adozione e l’approvazione di tali piani è posta in capo al Consiglio Comunale. Il comma 8 quater stabilisce che gli strumenti approvati nella fase transitoria ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 25 acquistano efficacia al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione degli stessi sul BURL.
Con il nuovo comma 8 quinquies, nella fase transitoria torna ad essere possibile la correzione di errori materiali e l’indicazione di rettifiche dei PRG vigenti a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale analiticamente motivata.

Adozione ed approvazione del Regolamento edilizio (art. 29)
La competenza per l’adozione e l’approvazione del Regolamento edilizio viene posta in capo al Consiglio Comunale.

Interventi in aree agricole (artt.40 e 41, 59, 60, 62 e 62 bis)
Si sono introdotte alcune modifiche finalizzate a chiarire la possibilità di avvalersi della denuncia di inizio attività anche per gli interventi in aree agricole, con l’unica eccezione delle nuove costruzioni.

I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili (art. 51 e 52)
Si chiarisce che le disposizioni in materia di mutamento delle destinazioni d’uso, dettate dalla l.r. n°12/2005 in esplicito riferimento al PGT, valgono anche per la fase transitoria in riferimento ai vigenti strumenti urbanistici comunali (PRG). Nel contesto della disciplina in materia di mutamenti di destinazione d’uso viene inserita una nuova disposizione di carattere speciale e derogatorio secondo la quale le trasformazioni, anche senza opere edilizie, finalizzate alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali debbano essere subordinate al rilascio del permesso di costruire.

Ripartizione delle funzioni amministrative (art. 80)
Si attribuiscono alla Provincia le competenze in materia ambientale  per le linee elettriche con tensione compresa tra 15.000 e 150.000 volt (rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e irrogazione di eventuali sanzioni).

Programmi integrati di intervento (art. 92)
La modifica del comma 3 fa chiarezza sul momento in cui il Consiglio comunale deve pronunciarsi in merito a PII che modificano i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano:
– in sede di ratifica dell’Accordo di Programma, nel caso di PII con rilevanza regionale;
– in sede di adozione, nel caso di PII non di rilevanza regionale.
Viene inoltre indicato in 45 giorni il termine per la verifica provinciale di compatibilità dei PII in variante al documento di piano.

Si pubblica di seguito il testo della legge in parola.

Legge Regionale della Lombardia 14/7/2006 n. 12
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12
“Legge per il governo del territorio”
(B.U.R.L. 18/7/2006 n. 143)

Art. 1.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
“Legge per il governo del territorio”

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4, dopo le parole “piano territoriale regionale”, sono inserite le parole “, i piani territoriali regionali d’area”;

b) al comma 5 dell’articolo 11, dopo le parole “riqualificazione urbana” sono inserite le parole “e in iniziative di edilizia residenziale pubblica”;

c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:
“5-bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.”;
2) al comma 12 le parole “definitiva approvazione” sono sostituite con le parole “pubblicazione dell’avviso di approvazione”;

d) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, primo periodo, le parole “dalla Giunta comunale” sono sostituite con le parole “dal Consiglio comunale”;
2) al comma 4 le parole “Entro trenta giorni” sono sostituite con le parole “Entro sessanta giorni”, e le parole “la Giunta comunale” sono sostituite con le parole “il Consiglio comunale”;
3) al comma 5 le parole “della giunta comunale” sono sostituite con le parole “del Consiglio comunale”;
e) all’articolo 20, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis:
“7-bis. Fino all’approvazione del PTR previsto dall’articolo 19, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all’approvazione di piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione ambientale di cui all’articolo 4.”;

f) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “e con l’applicazione dell’articolo 97” sono soppresse le parole “, comma 4,”;
2) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo:
“Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto di cui all’elaborato 2 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all’articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti Strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lett. i), della legge regionale 23/1997 trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lett. i). Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva”;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
“1-bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all’approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione ovvero dagli stessi Comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.”;
4) al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 36, comma 4.”;
5) al comma 7, dopo le parole “è subordinata all’approvazione”, sono inserite le parole “da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione,”;
6) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
“8-bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.
8-ter. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge regionale 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.
8-quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione definitiva.
8-quinquies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.”;

g) al comma 1 dell’articolo 29, dopo le parole “regolamento edilizio è” sono inserite le parole “adottato e”;

h) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.”;

i) al termine del comma 2 dell’articolo 40, le parole “dal piano delle regole e dai piani attuativi” sono sostituite con le parole “dagli strumenti di pianificazione comunale”;

j) il comma 1 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:
“1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, salvo quanto disposto dall’articolo 52, comma 3-bis. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura sono disciplinati dal Titolo III della Parte II.”;

k) all’articolo 51, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
“5-bis. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente articolo, nonché degli articoli 52 e 53, si applicano in riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti.”;

l) al comma 4 dell’articolo 48, le parole “al 10 per cento del costo effettivo dell’intervento previsto dal titolo abilitativo.” sono sostituite con le parole “ad una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale.”;

m) al comma 3 dell’articolo 52, è aggiunto il seguente:
“3-bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.”;

n) al comma 7 dell’articolo 59, le parole “di cui al comma 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 4”;

o) al comma 1 dell’articolo 60, dopo le parole “gli interventi edificatori” sono inserite le parole “relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati”;

p) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agromeccanica per la realizzazione delle sole attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione”;

q) all’articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per tali interventi è possibile inoltrare al comune denuncia di inizio attività.”;
2) il comma 2 è abrogato;

r) dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:
“Art. 62-bis. (Norma transitoria)
1. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.”;

s) dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo è aggiunta la seguente:
“e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt”;

t) all’articolo 92 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le proprie determinazioni in sede di ratifica dell’accordo di programma nei casi di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi di applicazione del comma 8.”;
2) al comma 8, le parole “, sono approvati dal consiglio comunale” sono sostituite con le parole“, sono adottati e approvati dal consiglio comunale”, e le parole “ridotti della metà.” sono sostituite con le parole “ridotti a quarantacinque giorni.”.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


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