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26.05.2006 - tecnica

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA – ULTERIORI PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA – ULTERIORI PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA NORME TECNICHE  PER LE COSTRUZIONI  IN ZONA SISMICA – ULTERIORI PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Sul Notiziario n. 3/2006, a pagina 225, è stato pubblicato un articolo in merito  alle precisazioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici riguardanti le costruzioni in zona sismica. Sul successivo Notiziario, a pagina 291, è stata riportata una prima puntualizzazione sul tema da parte degli uffici della Regione, la cui sede territoriale di Brescia ritiene ora opportuna un’ulteriore precisazione sempre in riferimento al pronunciamento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. Si ritiene pertanto opportuno rendere nota tale ultima presa di posizione.
Presidenza – Direzione centrale Programmazione Integrata
Dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio – Sede Territoriale di Brescia

Articolo pubblicato sul “Notiziario” del Collegio Costruttori di Brescia N. 3/2006 a pag. 225: Chiarimenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in merito all’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica – precisazioni interpretative da applicarsi in regione Lombardia

PUNTO 1  I^PARTE
Il testo recita: … non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale.

PRECISAZIONE AL PUNTO 1 I^ PARTE
Non è così in quanto è sufficiente il deposito del progetto esecutivo a sensi della L.R. 24 maggio 1985 n. 46.

COMMENTO
Atteso che la Legge 10 dicembre 1981 n. 741-“Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche” prevede all’art. 20 – “Snellimento di procedure di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64” che “Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l’inizio dei lavori. Per l’osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa e del collaudatore. . .omissis …”.
La Regione Lombardia con L.R. 24 maggio 1985 n. 46 – “Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali” e con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 1996 n. 6/10650 – “Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali” ha normato le procedure per i controlli sugli interventi edilizi ed infrastrutturali in essere, a sensi della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 artt. 17 e 18 e, attuando lo snellimento delle procedure, della Legge 21 gennaio 1981 n. 741 art. 20, nonchè della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 art. 4.
Nella fattispecie la citata L.R. 46/85 all’art. 2 – “Deposito del progetto esecutivo”, comma 2 dispone che “Il progetto deve essere redatto e presentato, con i relativi allegati, ai sensi dell’art. 17 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64”. Il comma 4 dell’art. 2 della stessa 46/85 recita “…il deposito del progetto tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’art. 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64,…”. L’art. 3 della legge 46/85 – “Attestazione di deposito e responsabilità” recita “…tale attestazione è rilasciata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086”.
La normativa sopra citata è tutt’ora in vigore in quanto l’atto formale Legge non può essere modificato da un Decreto, ancorchè del Presidente della Repubblica (DPR).

PUNTO 1 II^ PARTE
Il testo recita: “Ai fini della determinazione delle azioni sismiche da applicare nella zona 4 di nuova classificazione, qualora ci si avvalga della facoltà data dal DM 14 settembre 2005 … di applicare … la normativa previgente … è opportuno assumere per S il valore di 4”.

PRECISAZIONE AL PUNTO 1 II^  PARTE
La Regione Lombardia con nota n. Y1. 2005.11368 in data 5 dicembre 2005 ha ritenuto corretto assumere un grado di sismicità S pari a 6 sia per la zona 3 che per le zona 4.

COMMENTO
“La corrispondente norma previgente (DM 16 gennaio 1996) considera valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche (S=12 per la 1° categoria; S=9 per la 2° categoria; S=6 per la 3° categoria), non prescrivendo nulla per la zona 4, al tempo non prevista. Alla luce della DGR n. 14964 del 7 novembre 2003 con la quale la Regione Lombardia imponeva l’obbligo, in zona 4, della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, si può ritenere corretto considerare le specifiche di “sismicità media” (S=9) per i comuni di zona 2 e di “sismicità bassa” (S=6) per comuni sia in zona 3 che in zona 4”.
La Regione non ha recepito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 264 in data 12 dicembre 2005, pertanto rimane in vigore quanto sopra indicato.
Rimane comunque il fatto che tali disposizioni hanno efficacia sino al 23 aprile 2007, data di entrata in vigore nella sua piena efficacia del DM 14 settembre 2005 – “Norme tecniche per le costruzioni”, che non dà facoltà alle regioni di stabilire alcunchè in zona 4. Pertanto da quella data tutto il territorio nazionale andrà considerato classificato in quattro zone sismiche, con l’obbligo, nella progettazione, di considerare i valori dell’accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, con valore di ancoraggio dello spettro elastico quindi pari a:
zona 1            0.35g
zona 2            0.25g
zona 3            0.15g
zona 4            0.05g.

PUNTO 2
Il testo recita: “L’art. 104 del DPR n. 380/01 prevede che chi ha iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore di un provvedimento di nuova classificazione debba sottostare ad una procedura che prevede la comunicazione all’Ufficio Tecnico della Regione, che deve accertare la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti e la conformità della parte di costruzione già realizzata”.

PRECISAZIONI AL PUNTO 2
Chiunque abbia costruzioni in corso, iniziate prima del 23 ottobre 2005, in zone di nuova classificazione sismica, può continuare le opere stesse senza ulteriori verifiche terminando, la parte strutturale, entro 18 mesi (23 aprile 2007).

COMMENTO
La citata nota della Regione Lombardia Y1. 11368/2005 stabilisce quanto sopra precisato anche in considerazione dei contenuti della nota del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15316/2005 in data 21 ottobre 2005 “ …le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni …”.
Si precisa inoltre che l’art. 104 del DPR 380/2001 si riferisce a zone sismiche di nuova classificazione secondo criteri generali definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 83 dello stesso DPR (criteri ad oggi non definiti; a tal fine sta operando un gruppo di lavoro appositamente costituito). Le nuove zone sismiche attuali sono state classificate non secondo i contenuti dell’art. 83, per le quali andrebbero applicati i disposti dell’art. 104, ma secondo “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale …”.


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