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27.06.2006 - qualificazione

QUALIFICAZIONE SOA NELLA OS12 – L’OBBLIGO DI POSSEDERE IL CERTIFICATO DI QUALITA’ PER BARRIERE STRADALI DALLA III CLASSIFICA VA VERIFICATO SOLO PER ISTANZE PRESENTATE DAL 1/1/2006

QUALIFICAZIONE SOA NELLA OS12 – L’OBBLIGO DI POSSEDERE IL CERTIFICATO DI QUALITA’ PER BARRIERE STRADALI DALLA III CLASSIFICA VA VERIFICATO SOLO PER ISTANZE PRESENTATE DAL 1/1/2006 QUALIFICAZIONE SOA NELLA OS12 – L’OBBLIGO DI POSSEDERE IL CERTIFICATO DI QUALITA’ PER BARRIERE STRADALI DALLA III CLASSIFICA VA VERIFICATO SOLO PER ISTANZE PRESENTATE DAL 1/1/2006
(T.A.R. Lazio, sezione Roma, 10/05/2006, ordinanza n. 2605)

Con l’Ordinanza n. 2605 del 10/05/2006 il Tar Lazio ha sancito la cessazione dell’obbligo di certificazione di qualità per la produzione di barriere stradali sospendendo la determinazione n. 2/2006 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella parte in cui imponeva alle stazioni appaItanti di accertare che i montatori di barriere stradali avessero il certificato qualità dal primo gennaio scorso per importi di lavori pari o superiori a euro 1.032.913.
II ricorso che ha dato origine alla sospensione viene dall’ associazione di categoria che si era ritenuta lesa dalla presa di posizione dell’ Autorità di vigilanza.
II Dpr n. 93 del 2004 ha introdotto per le imprese qualificate in OS12 con classifiche dalla III in su l’obbligo di esibire la certificazione di qualità Iso 9001/2000 «relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria». Un obbligo che è scattato dal primo gennaio 2006.
I problemi sono sorti intorno all’interpretazione di questa scadenza. Fra le due opinioni contrapposte, all’avvicinarsi della data ha preso piede un indirizzo secondo cui solo se l’attestazione Soa veniva verificata o rinnovata dopo il primo gennaio era necessaria integrarla con la certificazione di qualità. In pratica l’obbligo di certificazione sarebbe venuto in rilievo solo alla scadenza del certificato stesso.
Un orientamento che non ha convinto l’Autorità di vigilanza secondo la quale in questo modo si correva il rischio di una sorta di rincorsa alla richiesta di rinnovo entro il 31 dicembre 2005 (prima cioè dell’entrata in vigore) per poter godere di altri tre anni di esonero. E quindi l’Autorità con la determinazione n. 2 del 7 febbraio scorso aveva stabilito che anche le imprese già attestate dovevano comunque possedere dal primo gennaio il certificato di qualità e che se questo non era inserito nell’attestazione Soa spettava alle stazioni appaltanti verificarne il possesso in gara.
Ora però il Tar sembra di diverso avviso. Certo non si è ancora alla decisione definitiva. L’ordinanza si limita a sospendere la parte impugnata della determinazione che cita: “Qualora l’attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore all’1/1/2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l’obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualità e abbia in corso di svolgimento presso la Soa di riferimento l’istruttoria per l’adeguamento dell’attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità. E’ cura dell’impresa attestata, infatti, acquisire il requisito della qualità in parola e dimostrare tale possesso presso la Soa di riferimento, accedendo al meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione 40/2000 dell’Autorità”.
Tuttavia questo genere di decisioni, di solito, vengono prese perché si ravvisa un minimo di fondamento nella richiesta.  II merito della questione sarà comunque deciso nell’udienza fissata per il 12 luglio. Intanto, le stazioni appaltanti non possono più chiedere alle imprese qualificate in OS12 con attestazioni rilasciate prima del gennaio scorso di presentare il certificato di qualità.


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