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19.12.2006 - ambiente

RIFIUTI – FORMULARIO DI TRASPORTO – INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ

RIFIUTI – FORMULARIO DI TRASPORTO – INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ RIFIUTI – FORMULARIO DI TRASPORTO – INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ

L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente (e in precedenza l’art. 15 del D.Lgs. 22/1997) impone al produttore dei rifiuti, ai fini del loro trasporto, di redigere il formulario di accompagno dal quale risulti, tra l’altro, l’origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti trasportati, l’impianto di destinazione, ecc.
Ciò vale in tutti i casi, sia che il produttore effettui il trasporto con propri mezzi, sia che utilizzi veicoli di terzi.
Di recente la giurisprudenza (Cassazione, sez. II civile, sentenza 11 ottobre 2006, n. 21781) è intervenuta in merito al problema dell’indicazione della quantità dei rifiuti trasportati che deve risultare dal formulario ed essere espressa in Kg o litri (in partenza / da verificare a destino) (allegato B, punto 6 e allegato C, punto V, lettera C del D.M. 145/1998).
L’ambiguità del Decreto sul punto aveva infatti ingenerato, qualora risultasse difficile conoscere l’effettiva quantità trasportata, la prassi di barrare esclusivamente la voce “peso da verificarsi a destino” senza indicare il peso dei rifiuti.
Nella sentenza la Cassazione ha affermato che la quantità dei rifiuti trasportati deve essere indicata al momento della partenza non potendosi rimandare tale adempimento esclusivamente all’arrivo del carico a destinazione.
Ciò in considerazione sia della finalità del formulario che è quella di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, sia, soprattutto, del tenore letterale della disposizione per cui “peso da verificarsi a destino” indica solo la possibilità di un riscontro del quantitativo.
Ne deriva che nel caso sia impossibile determinare esattamente sin dall’inizio il peso dei rifiuti trasportati, il produttore dovrà comunque indicarne anche in via approssimativa la quantità al momento della partenza, barrando in aggiunta la voce “peso da verificarsi a destino”, al fine di conoscere l’effettivo quantitativo di rifiuti trasportato.
Si ricorda che l’art. 190, comma 9 del Codice dell’ambiente, modificando il D.M. 148/1998 (Allegato C, C1, sezione III, lettera C ), ha risolto un problema interpretativo relativo proprio alla indicazione della quantità dei rifiuti nella redazione del registro di carico e scarico, poichè è stata resa alternativa la trascrizione in kg/litri ovvero in metri cubi.
In precedenza infatti la norma richiedeva l’indicazione sia del peso dei rifiuti, più semplice da conoscere anche grazie all’avvenuto calcolo ai fini del trasporto, sia dell’ingombro volumetrico, con ciò rendendo questo adempimento estremamente gravoso per le imprese, se non in alcuni casi addirittura impossibile.


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