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08.11.2006 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. N. 235/2003 – PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI – PIMUS – INDICAZIONI PER LA REDAZIONE – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 25/2006

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. N. 235/2003 – PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI – PIMUS – INDICAZIONI PER LA REDAZIONE – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 25/2006

Si fa seguito a quanto precedente comunicato, per informare che i contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, c.d. PIMUS, indicati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni (cfr. Not. n. 8-9/2006) sono stati ufficialmente confermati dal Ministero del Lavoro, con circolare n. 25 del 13 settembre 2006.
Pertanto, nella redazione del PIMUS, si dovrà tener conto di tali indicazioni impartite dal Ministero.
Nel rinviare al Not. n. 8-9/2006 per l’elencazione dei contenuti minimi, di seguito si pubblica la prima parte della richiamata circolare ministeriale.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Circolare 13 settembre 2006, n. 25/2006
Oggetto: Articolo 36-quater D.lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

L’articolo 36-quater del D.lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.lgs. n. 235/03, prevede, tra l’altro che “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.lgs. n. 626/94 e del D.lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano concretamente finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi -, questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.a., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato articolo 36-quater del D.lgs. n. 626/94.
In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire:
– descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “piano di applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex articolo 30 del Dpr n. 164/56);
– descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”;
– descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio.

Allegato
…(omissis, cfr. Not. n. 8-9/2006)…


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