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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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20.07.2007 - tributi

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – CHIARIMENTI MINISTERIALI

(Risoluzioni n. 124/E del 4/6/07 e n.127/E del 5/6/07)

Nell’ipotesi di lavori su parti comuni condominiali, il limite massimo di 48.000 euro cui commisurare la detrazione del 36% va riferito a ciascuna unità immobiliare. Tale limite, inoltre, deve essere complessivamente considerato nell’ipotesi di lavori effettuati sia sull’abitazione che sulla pertinenza. In caso di bonifici pagati dopo il 4 luglio 2006, in relazione a fatture emesse prima di tale data, non è necessaria l’indicazione separata in fattura del costo della manodopera, che non deve essere altresì evidenziata nelle fatture emesse relativamente alla cessione di box pertinenziali, ultimati prima del 4 luglio 2006 ma ceduti successivamente a tale data.
Questi i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, contenuti nelle R. M. n. 124/E del 4 giugno 2007 e R.M. n.127/E del 5 giugno 2007.

1. Come calcolare il limite dei 48.000 euro
1.1 Spese su parti comuni condominiali
1.2 Spese relative a pertinenze di abitazioni
1.3 Spese sostenute da più comproprietari
2. Indicazione in fattura del costo della manodopera

 

1. Come calcolare il limite dei 48.000 euro
1.1 Spese su parti comuni condominiali

La R.M. 124/E del 4 giugno 2007 specifica che il limite massimo di spesa cui commisurare la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1, commi 387-388, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell’ipotesi di lavori su parti comuni condominiali, deve essere riferito a ciascuna abitazione facente parte del condominio. In sostanza, viene per la prima volta espressamente precisato che il limite dei 48.000 euro rileva autonomamente con riferimento a ciascun condomino rispetto anche a eventuali interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
In merito, la Risoluzione precisa che l’amministratore, nel rilasciare la quietanza in cui attesta il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente l’importo della spesa, relativa alle parti comuni, imputabile a ciascuna delle unità immobiliari.
Per le spese sostenute dal condominio nel corso del 2006, confermando quanto già affermato nella Circolare 28/E/2006 l’amministratore deve indicare l’importo delle spese per le quali è possibile fruire della detrazione del 41% o del 36%, a seconda se le fatture siano state emesse prima o dopo il 30 settembre 2006 (art. 35, comma 35quater della legge 4 agosto 2006 n.248).
Resta fermo che, per le spese relative ad interventi di restauro, risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per i quali l’IVA al 10% si applica a regime[1], la percentuale di detrazione è comunque pari al 41% semprechè i bonifici siano stati effettuati entro il 30 settembre 2006.
Inoltre, viene precisato che la detrazione spetta a tutti i condomini a condizione che l’amministratore abbia effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale (principio di cassa in capo all’amministratore) e che il singolo condomino abbia comunque versato la propria quota di spese entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale s’intende fruire della detrazione (pertanto anche successivamente al pagamento dell’amministratore).

1.2 Spese relative a pertinenze di abitazioni
Nella R.M.124/E/2007 viene altresì chiarito che il limite dei 48.000 euro, nell’ipotesi di interventi eseguiti sulle pertinenze di abitazioni (box, cantina, soffitta), va riferito complessivamente all’abitazione e, pertanto, non opera autonomamente.
Ciò in quanto l’art. 35, comma 35quater della legge 248/2006 riferisce tale limite all’unità abitativa. Tale interpretazione appare alquanto restrittiva in quanto non tiene conto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007 (art.1, commi 387-388 della legge 296/2006), che, invece, hanno sostituito il riferimento all’unità abitativa con quello di unità immobiliare e come tale dovrebbe agire autonomamente, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007, anche per le singole pertinenze dell’abitazione.

1.3 Spese sostenute da più comproprietari
Con riferimento alle limitazioni introdotte dall’art. 35, comma 35quater, della legge 248/2006, in base al quale il limite dei 48.000 euro, in caso di comproprietà va riferito complessivamente a ciascuna unità abitativa e non più ai singoli proprietari, la R.M. 124/E/2007 fornisce le regole di calcolo dell’importo detraibile per le spese sostenute nel corso del 2006.
In particolare, viene precisato che: “se nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 uno dei comproprietari ha raggiunto il limite dei 48.000 euro di spesa, tale soggetto non ha diritto di usufruire di ulteriori detrazioni nel 2006 con riferimento alle spese sostenute per la medesima unità immobiliare”.
Per contro, per il singolo comproprietario che non ha raggiunto entro il 30 settembre 2006 tale limite ed ha sostenuto spese anche dopo il 30 settembre 2006, permane il diritto a fruire della detrazione sulla quota residua.
A tal fine, il titolare del diritto alla detrazione deve produrre una dichiarazione (al CAAF o in sede di dichiarazione dei redditi) diretta ad attestare l’importo delle spese di ristrutturazione sostenuto da ciascuno dei comproprietari, prima e dopo il 30 settembre 2006.
Ad esempio, nell’ipotesi di tre soggetti comproprietari di cui due hanno superato il limite dei 48.000 euro per spese sostenute entro il 30 settembre 2006, mentre il terzo ha sostenuto spese per importi inferiori, il beneficio, per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre, compete solo a quest’ultimo per la differenza.
Nell’ipotesi, invece, in cui nessuno dei comproprietari abbia superato il limite dei 48.000 euro, la detrazione compete, a ciascuno dei tre comproprietari, per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, sulla base della seguente formula: spese sostenute tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2006/spese complessive sostenute per il medesimo importo dai tre comproprietari X 48.000 euro.

2. Indicazione in fattura del costo della manodopera
Con riferimento all’obbligo di indicazione della manodopera in fattura previsto, a pena di decadenza, dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, per le fatture emesse a partire dal 4 luglio 2006 (art. 35, comma 19, della legge 248/2006), viene precisato che:
–   l’obbligo di indicazione del costo della manodopera non è necessario in relazione alle spese sostenute dopo il 4 luglio 2006 per le quali siano state emesse fatture anteriormente a tale data. Pertanto, in tal caso, il contribuente non è tenuto a richiedere all’impresa un’integrazione delle fatture medesime (R.M. 124/E/2007);
–   nell’ipotesi di cessione di box pertinenziale non opera l’obbligo di indicazione del costo della manodopera nell’ipotesi in cui i lavori di costruzione siano stati ultimati anteriormente al 4 luglio 2006. In tal caso, resta confermato l’obbligo dell’impresa cedente di attestare le spese di realizzazione cui commisurare la detrazione IRPEF del 36% (R.M.127/E/2007).

Note:
[1] Cfr. D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, Tab. A, Parte III, n. 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
(omissis)

 


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