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26.04.2007 - lavoro

INPS – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IMPRESE CON ALMENO 50 DIPENDENTI -. OBBLIGO DI VERSAMENTO ALL’ISTITUTO DEL TFR DEI DIPENDENTI NON DESTINATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

INPS – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IMPRESE CON ALMENO 50 DIPENDENTI –
OBBLIGO DI VERSAMENTO ALL’ISTITUTO DEL TFR DEI DIPENDENTI NON DESTINATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con circolare n. 70 dello scorso 3 aprile 2007, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative per le imprese con almeno 50 dipendenti che, a seguito delle riforma della previdenza complementare, sono tenute a versare all’Istituto il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti che hanno deciso di non destinarlo a forme di previdenza complementare.
Nel formulare riserva di successivi chiarimenti in materia, di seguito si pubblica il testo della circolare in commento.
INPS
Roma 3 aprile 2007
Circolare n. 70

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30 gennaio 2007. Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

SOMMARIO: La legge finanziaria per l’anno 2007 ha istituito il”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS). Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina del contributo e delle modalità di versamento. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria e modalità di erogazione.

Parte prima
(Istituzione del Fondo di Tesoreria INPS)

Premessa.
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 – ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 756.
I Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 – Serie Generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e 3), disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del TFR alla previdenza complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs 252/2005) (1).
Di seguito si forniscono sulla materia istruzioni, condivise, peraltro, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

1. Finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS.

Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n. 296/2006 prevede:
– nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
– diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
– in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

2. Datori di lavoro obbligati al versamento.

La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:

a) Appartenenza al settore privato del datore di lavoro.
Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.
Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di “dipendenti pubblici”.
Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.
Per l’individuazione e la codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.

b) Limite dimensionale del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.
Per i criteri di calcolo della dimensione aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.

3. Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento.

L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono in ogni caso esclusi:
– lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
– lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
– lavoratori a domicilio;
– impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
– lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
– lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).
Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).
In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:
– nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
– nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.
I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c., sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.
Si precisa, da ultimo, che non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970.
Diversamente, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2120 citato le quote di accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.
4. Base imponibile

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione” (2).
Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite.
Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo TFR.
Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti.
Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni (3), deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro.
La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per il calcolo della contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota mensile da versare, si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda” .

5. Modalità di versamento

Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore (si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda”).

6. Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo importo.

In relazione a quanto illustrato al punto 1, per la decorrenza dell’obbligo contributivo occorre distinguere:

a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori possono manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex. 2120 c.c.; in tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di Tesoreria INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 (allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006); l’importo da versare è pari alle quote di TFR maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
Al riguardo si precisa che il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del c.c., deve intendersi come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.

b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori, ove non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c.; in tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di Tesoreria, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 (allegato al decreto ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto, relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Diversamente da quanto il decreto ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.
7. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria

7.1 Liquidazione del trattamento di fine rapporto

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT). Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.
Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale.
Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).
Nel caso di aziende che versano i contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti Enti previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.
Con riferimento al conguaglio con i contributi pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è possibile limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari di TFR ex articolo 2120 del c.c. – i quali abbiano optato per il mantenimento all’INPDAP del solo regime pensionistico.
Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito azienda.
7.2 Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto

L’articolo 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato articolo 2120 del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo prevede che:”le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore”.
Pertanto, la materia delle anticipazioni sul TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cuiall’articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.
Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1
– Anticipazione concessa per acquisto prima casa
– Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 150
– Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
– Anticipazione (70%): 140

Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.

Esempio 2
– Anticipazione concessa per acquisto prima casa
– Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 100
– Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
– Anticipazione (70%): 105

Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.
Per le modalità di conguaglio con la denuncia DM10 si veda il successivo punto 5 della “Parte Seconda” della presente circolare.

7.3. Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali

Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Parte Seconda
(Modalità operative)

1. Individuazione delle aziende destinatarie in relazione all’appartenenza al settore privato e codifica delle stesse
Come precisato al punto 2, lett. a) della “Parte Prima” sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
(…omissis…)

2. Calcolo del limite dimensionale e codifica delle aziende con almeno 50 dipendenti
Come precisato al punto 2, lett. b) della “Parte Prima” della presente circolare i datori di lavoro destinatari della normativa sono quelli che occupano almeno 50 addetti. Ai fini del calcolo occorre considerare che:
– per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale.
Questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).
I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.
Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.

Esempio:
– periodo di attività: intero anno 2006
– orario normale: 40 ore settimanali
– lavoratori occupati nell’anno:
– 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;
– 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese;
– 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.
– Il totale degli addetti (teste) è 100
– La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)

Lavoratori full-time

n. lavoratori
Tipologia
giornate mensili
n. mesi
Tot. Giornate
30
Full-time – Tempo indeterminato
26
12
9.360
5
Full-time – Tempo indeterminato
26
6
780
5
Full-time – Tempo indeterminato
26
9
1.170
20
Tempo determinato ed intermittenti
9
6
1.080
Lavoratori part-time

lavoratori
Tipologia
% p. time
p.t./ f.t. indiv.
Mesi lavorati
Calcolo
Tot. Giornate
10
Vert.
40%
16:40 =0,4*
12
4x26x 12=1248
1.248
10
Vert.
40%
16:40 =0,4*
6
4x26x 6= 624
624
10
Orizz.
50%
20:40 =0,5*
12
5x26x 12=1560
1.560
10
Orizz.
50%
20:40 =0,5*
6
5×26 x 6= 780
780

Totale complessivo giornate lavorate
16.602

16.602 : 312= 53,21 media annua
(*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.

Il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).
Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.
Esempio:
Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.
I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via telematica, apposita dichiarazione. Le u.d.p., al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina, provvederanno ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda con almeno 50 addetti”

2) Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti come sopra individuato.
In tal caso le aziende saranno tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi pregressi a far tempo da quello di inizio dell’attività.
In tale ipotesi rilasceranno la dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con le operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella di versamento.

3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, si precisa che, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c. illustrati al punto 4. della Parte Prima), riferita al periodo di paga interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori destinatari – il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.
Con riguardo al contributo dello 0,50% di cui sopra, si precisa altresì che la detrazione trova applicazione anche per i dirigenti industriali (4) e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, in sede di determinazione del contributo da portare in detrazione, il datore di lavoro terrà conto della misura di detto contributo effettivamente versata (5).

4. Modalità operative per il versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.
Come già detto nella prima parte, tale contribuzione, equiparata ai fini dell’accertamento e della riscossione a quella obbligatoria, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.

a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
A1) lavoratori che esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Periodi correnti
A decorrere dal mese successivo a quello di consegna da parte del lavoratore del modulo TFR1, i datori di lavoro esporranno il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione “CF01” avente il significato di “contr.finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Si precisa, al riguardo, che in materia di adempimenti contributivi da effettuarsi con il sistema DM10, per “mese successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello della consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti esempi:

Esempio n. 1
Lavoratore che decide di mantenere integralmente il proprio TFR in regime ex art. 2120 c.c. e consegna il mod. TFR1 il giorno 20 maggio 2007; contributo da esporre sul DM10 di “giugno 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato nel mese.

Esempio n. 2
Lavoratore, non iscritto alla previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di trasferire solo in parte il proprio TFR alla previdenza complementare e consegna il mod. TFR1 il giorno 30 giugno 2007 (data della scelta); contributo da esporre sul DM10 di “luglio 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 agosto 2007, pari alla quota di TFR non destinata alla previdenza complementare.

Periodi pregressi
Per il periodo da “gennaio 2007” fino al mese di consegna da parte dei lavoratori del modello TFR1, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate per i medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006.
Per il versamento dei contributi pari alle quote di TFR, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione ”CF02” avente il significato di “versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” avente il significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006”.
In corrispondenza dei suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Per la rivalutazione delle somme dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità antecedente quella dell’effettivo versamento il tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74% (6).

Nel precedente Esempio n. 1, nel DM10 di “giugno 2007”, sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Su ciascuna quota mensile maturata sarà applicato il tasso del 2,74% da calcolare dalla data di scadenza fino a quella di versamento (sulla rata maturata a gennaio sarà calcolata la maggiorazione per il periodo dal 16 febbraio al 16 luglio; su quella di febbraio, dal 16 marzo al 16 luglio, ecc). Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11 (7)
Nel precedente Esempio n. 2, nel DM10 di “luglio 2007”, sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 agosto 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007 e della quota residuale per il mese di giugno. Ciascuna quota mensile maturata sarà rivalutata come nel caso precedente. Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11.

a2) lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite, decidono di destinare l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito.
In tale ipotesi non è dovuto alcun versamento al Fondo di Tesoreria.

b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006.
b.1) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Anche per tali lavoratori il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell’effettivo versamento.
A tal fine, i datori di lavoro opereranno come segue:

Periodi correnti
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i datori di lavoro esporranno il contributo al Fondo di Tesoreria utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice “CF01” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.

Periodi pregressi
Per il versamento del contributo riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice ”CF02” di cui al punto precedente.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” di cui al punto precedente (8).
In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.

b.2) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente – la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche complementari.
In tale ipotesi, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.
Per il versamento di detto contributo i datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già citato codice ”CF02”.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice “CF11” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detti codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.

4.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi.
I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della predente circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
5. Modalità operative per il conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria erogate dal datore di lavoro.

5.1. Conguaglio trattamento fine rapporto
I datori di lavoro, come precisato al punto 7 della “Parte Prima”, conguagliano le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione “PF10” avente il significato di “rec.prest.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria”
Qualora il totale delle prestazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria riferito al mese di erogazione della prestazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione “PF20”avente il significato di “rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist.”.

5.2. Conguaglio anticipazioni sul TFR
Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi interamente capienza negli accantonamenti maturati presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come precisato al punto 7 della Parte Prima, conguagliano le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo stesso per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione “PA10” avente il significato di “rec.antic.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria”.
Qualora il totale delle anticipazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al mese di erogazione dell’anticipazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione “PA20”avente il significato di “rec.antic..TFR sui contr.previd.e assist.”.
Ai fini delle operazioni descritte ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro titolari di più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella quale l’ammontare della contribuzione dovuta consenta detto recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.
6. Misure compensative
L’articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 – introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
Con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 sono state fornite indicazioni per l’operatività di detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Con la presente circolare si forniscono precisazioni per la fruizione della misure compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)

6.1 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.
I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
– continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
– determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
– riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”. Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero – ove non effettuato – dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Al riguardo si precisa che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

6.2 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
– continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
– determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria;
– riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “TF02”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”.Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.

6.3 Esemplificazione degli esoneri di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
A titolo esemplificativo, si forniscono i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Dirigente di azienda industriale con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell’imponibile utile ai fini del t.f.r.

imponibile utile ai fini del TFR: euro 4.950

imponibile previdenziale: euro 5.200

TFR spettante nel mese: euro 340,67
(euro 4.950 –(euro 5.200 X 0,50%)) : 13,5

percentuale da versare al Fondo XX: 3%

quota: euro 148,50
(euro 4.950 X 3%)

TFR spettante nel mese: euro 340,67

Quota Fondo XX: euro 148,50

% di Fondo X: 43,59%
(euro 148,50 : euro 340,67)

Quota Fondo tesoreria: euro 192,17

% Fondo tesoreria: 56,41%
Calcolo misura compensativa

aliquota totale
fondo di garanzia TFR: 0,40%

% di riduzione fondo di tesoreria: 56,41%

sgravio applicabile
su previdenza complementare: 0,17%
(0,40 X 43,59%)

sgravio applicabile su
fondo di tesoreria: 0,23%
(0,40 X 56,41%)

importi da recuperare
sul DM10: euro 21,00
(0,40% X euro 5.200)

cod .TF01 euro 9,00
cod .TF02 euro 12,00
Esempio n. 2
Dirigente di azienda industriale con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell’imponibile utile ai fini del TFR

imponibile utile ai fini del TFR: euro 4.950

imponibile previdenziale: euro 5.200

TFR spettante nel mese: euro 340,67
(euro 4.950 – (euro 5.200 X 0,50%)) : 13,5

percentuale da versare al Fondo XX: 3%

quota: euro 148,5
(euro 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese: euro 340,67

Quota Fondo XX: euro 148,50

% di Fondo XX : 43,59%
(euro 148,50 : euro 340,67)
Calcolo misura compensativa

aliquota totale fondo
di garanzia TFR: 0,40%

% di riduzione
previdenza complementare: 43,59%

sgravio applicabile su
previdenza complementare: 0,17%
(0,40 X 43,59%)

importi da recuperare
sul DM10: euro 9,00
(0,17% X euro 5.200)

cod .TF01 euro 9,00
Esempio n. 3
Impiegato metalmeccanico vecchio iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50 dipendent
i
imponibile utile ai fini del TFR: euro 1.750

imponibile previdenziale: euro 2.000

TFR spettante nel mese: euro 119,63
(euro 1.750 – (euro 2000 X 0,50%)) : 13,5

percentuale da versare al Fondo YY: 40%

quota: euro 47,85
(euro119,63 X 40%)

TFR spettante nel mese: euro 119,63

Quota Fondo YY: euro 47,85

% di Fondo YY: 40%

Calcolo misura compensativa

aliquota totale fondo
di garanzia TFR: 0,20%

% di riduzione
previdenza complementare: 40,00%

sgravio applicabile su
previdenza complementare: 0,8%
(0,20 X 40%)

importo da recuperare
sul DM10: euro 2,0
(0,8% X euro 2.000 = euro 1,6
arrotondato a euro 2,00)

cod .TF01 euro 2,00

Note
1) L’art. 1, comma 749 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1.1.2007 l’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
2) Sentenza Cassazione civile, Sezione Lavoro, 10 agosto 1996, n. 7431 e 25 novembre 2004, n. 22264.
3) In caso di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, che cessano dal servizio al termine del periodo di sospensione, resta fermo l’intervento della CIGS per le quote di TFR maturate dal lavoratore. Per tale periodo è comunque dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria.
4) Cfr. INPDAI – Comunicato 28/1/2000, n. 70.
5) Per i lavoratori con qualifica di apprendista il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, non è previsto.
6) Il coefficiente di rivalutazione ex art. 2120 del c.c, al 31 dicembre 2006 è pari a 2,747031; lo stesso viene utilizzato, al fine di cui trattasi, con troncamento alle sole due cifre decimali.
7) Esempio di calcolo per determinare le maggiorazioni:
[(quota TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365] + [(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR 05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365]
8) Per i nuovi assunti, le quote dovute al Fondo di tesoreria dalla data di assunzione e fino a quella dell’effettivo versamento sono maggiorate delle rivalutazioni, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione del tasso di incremento riferito all’anno precedente, rapportato alla durata del periodo medesimo.
Per le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente.
9) Per i giornalisti iscritti INPGI la misura compensativa sarà operata con detto Ente previdenziale (cfr Circolare n. 2 – PC/02/CV del 05/02/2007)


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