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19.04.2007 - ambiente

MUD 2007

MUD 2007
Entro il 30 aprile 2007 le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti pericolosi prodotti o gestiti nel 2006.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la compilazione e la presentazione del MUD.
TERMINE DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA

Il MUD dovrà essere presentato entro lunedì 30 aprile 2007 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, che provvederà ad inoltrare i dati al Catasto dei rifiuti ed alle altre amministrazioni competenti (i riferimenti normativi, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”, continuano ad essere la Legge 70/1994 e il DPCM 24 dicembre 2002, come modificato dal DPCM 24 febbraio 2003).

Deve essere presentata una comunicazione per ogni unità locale, intendendosi per unità locale la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione (ad es. cantiere), in relazione alle attività svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero, smaltimento) o dalla quale dipendono funzionalmente le attività esterne che hanno originato i rifiuti oggetto della dichiarazione.     
CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA

Sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti (art. 189 del D.Lgs. 152/2006):
– i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti
– i soggetti che svolgono operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti
– i produttori di rifiuti pericolosi.

Non sono quindi soggette all’obbligo di presentazione del MUD (nè a quello della tenuta dei registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono:
– rifiuti non pericolosi del gruppo 17 (ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da demolizione, ecc..) del CER – Codice Europeo dei Rifiuti
– rifiuti non pericolosi comunque derivanti da attività di cantiere, anche se non riconducibili al gruppo 17 senza svolgere alcuna operazione successiva, se non il deposito temporaneo ai fini della raccolta e del trasporto presso discarica o altro impianto di smaltimento o di recupero.

Resta pertanto fermo l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono attività di recupero e per quelle che producono rifiuti pericolosi, (ad esempio, rifiuti contenenti amianto, oli esausti per motori, batterie esaurite al piombo, ecc.).

Si ricorda che in base all’art. 189, comma 4 del Codice, qualora i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano questi ultimi, previa apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, l’obbligo del MUD è assolto dal gestore del servizio stesso, limitatamente alla quantità conferita.
MUD E TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO

In merito alla questione se sussista o meno l’obbligo di presentazione del MUD in capo alle imprese iscritte all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8 del Codice, ossia quelle che trasportano con propri mezzi i rifiuti non pericolosi prodotti ovvero rifiuti pericolosi nei limiti di 30 kg/litri al giorno si segnala che da parte di alcune Camere di Commercio è stato diffuso un indirizzo interpretativo con il quale si equipara l’attività di trasporto dei propri rifiuti a quella a titolo professionale, con conseguente assoggettamento anche al MUD ed alla tenuta del registro di carico e scarico.

Si ricorda che il Ministero dell’Ambiente, con la nota GAB/2006/3471/1309 del 28 aprile 2006, indirizzata ad Unioncamere e alle organizzazioni di categoria, aveva precisato al punto 4 che per il trasporto in conto proprio nulla è cambiato riguardo al MUD e alla tenuta dei registri ed anzi aveva ribadito che il nuovo obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali derivava da una specifica disposizione comunitaria che non riguarda registri e MUD.

L’ANCE condivide tale interpretazione e ritiene che l’obbligo del MUD non sussista, poichè l’art. 189, comma 1, del Codice, impone la comunicazione alle sole imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale ossia per conto di soggetti terzi.

Peraltro l’art. 31 della Legge 298/1974 definisce il trasporto in conto proprio come attività complementare ed accessoria rispetto a quella principale dell’impresa, differenziandola in questo modo dal trasporto a titolo professionale dove il trasporto rappresenta l’oggetto sociale.

Si fa inoltre presente che il modello di MUD redatto ai sensi della Legge 70/1994 e del DPCM 24 dicembre 2002 non esamina l’ipotesi del trasporto in conto proprio ai sensi dell’art. 212 comma 8 e quindi non appare tecnicamente possibile adempiere all’obbligo della compilazione.

L’ANCE comunque ha formulato in proposito un quesito al Ministero dell’ambiente ed è in attesa della risposta.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

La modulistica da utilizzare per la denuncia è invariata rispetto agli anni precedenti ed è quella allegata al DPCM 24 febbraio 2003, mentre le disposizioni specifiche per la compilazione e la presentazione sono contenute nell’allegato al DPCM 24 dicembre 2002.

In particolare, la comunicazione può essere compilata su supporto cartaceo o informatico e deve essere presentata, unitamente all’attestazione del versamento dei diritti di segreteria (pari a 10,00 Euro per le denuncie su supporto informatico e a 15,00 Euro per quelle su supporto cartaceo), mediante:
– consegna diretta presso la sede della Camera di Commercio competente
– invio a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento
– invio telematico (internet).

I soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti (raccolta e trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) hanno l’obbligo di presentare il MUD su supporto informatico.

Le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– presentano il MUD su supporto cartaceo
– producono non più di tre tipi di rifiuti pericolosi
– i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la comunicazione
– non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, nè più di tre destinatari
devono compilare solo la Sezione “comunicazione semplificata”.
SANZIONI

La mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/06).

Se il MUD viene presentato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine (ossia entro venerdì 29 giugno 2007) è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.


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