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24.09.2007 - tecnica

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA – ASPETTI DI IMMEDIATO INTERESSE PER LE IMPRESE

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA – ASPETTI DI IMMEDIATO INTERESSE PER LE IMPRESE

Sul Bollettino della Regione Lombardia, 3° supplemento straordinario al n. 29 del 20 luglio 2007 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2007 n. 8/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. n. 24/2006”. Si tratta di un provvedimento che fissa i requisiti di prestazione energetica degli edifici e dei loro impianti.

In questa sede si ritiene necessario far presente gli aspetti di immediato interesse, rimandando ad altra occasione per una più completa disamina del provvedimento.

1) Gli edifici e impianti che risultano esclusi dall’applicazione del provvedimento sono
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ;
– gli immobili ricadenti nel vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

2) I requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti fissati nel provvedimento “hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato”.

3) A partire dal 20/7/2007, “nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”.
“Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica prevista  dall’Allegato B” alla delibera.

Dalla stessa data del 20/7/2007, “nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.”

4) L’aspetto che forse più di altri pone problemi di criticità è quello relativo  alla certificazione energetica degli edifici, tenuto conto che al momento non ci sono soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica e che l’iter per conseguirne l’abilitazione potrebbe non essere immediato.

E’ infatti previsto che “gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C” alla deliberazione.

Con la stessa decorrenza, “con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente”.

“Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione” sopra “richiamato sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità; 
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2.”
c) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.”

5) Il provvedimento esamina poi aspetti che si ritiene utile rammentare, rimandando alla lettura del testo del provvedimento per conoscerne la disciplina:
– la procedura per la certificazione energetica degli edifici nuovi e per quelli esistenti;
– la classificazione energetica degli edifici
– la suddivisione del territorio regionale in tre zone climatiche in funzione dei gradi giorno
– l’individuazione dei soggetti certificatori
– gli accertamenti e le ispezioni sulla certificazione energetica degli edifici (che possono essere effettuate nei cinque anni successivi al deposito presso il comune della dichiarazione di ultimazione dei lavori)
– l’individuazione dell’organismo regionale di accreditamento dei certificatori.
Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet del Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) nella rubrica “tecnica”.
Di seguito si pubblica un estratto della Delibera, esclusi gli allegati tecnici.

D.g.r. 26 giugno 2007 – n. 8/5018
Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006  

1. Finalità
Le disposizioni contenute nel presente dispositivo sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.

2. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si definisce:
a) accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico volte ad accertare che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
b) ambienti a temperatura controllata: sono gli ambienti serviti da un impianto termico;
c) attestato di certificazione energetica: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente dispositivo, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell’attestato vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio;
d) certificazione energetica dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
e) climatizzazione invernale o estiva: è l’insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
f) contratto servizio energia: è l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
g) edificio adibito ad uso pubblico: è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
h) edificio di proprietà pubblica: è un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività od usi, compreso quello di abitazione privata;
i) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
j) edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
k) fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
l) fonti energetiche rinnovabili: sono quelle definite all’articolo 2, comma l, lettera a), del Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
m) generatore di calore: è il complesso bruciatore-caldaia, che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
n) gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche di una località, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
o) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW;
p) impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente sprovvisto di impianto termico;
q) indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale, EPH, alla climatizzazione estiva, EPC, alla produzione di acqua calda sanitaria, EPw), riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m3 anno o kWh/m3 armo;
r) interventi di manutenzione ordinaria: sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a solo titolo d’esempio, si cita il rifacimento dell’intonaco) e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
s) interventi di manutenzione straordinaria: sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono così considerati anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
t) interventi di ristrutturazione edilizia: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricomprese anche la demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
u) involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
v) ispezioni su edifici ed impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti sia dal professionista incaricato di redigere la certificazione energetica dell’edificio, sia da esperti qualificati incaricati dagli Enti predisposti al controllo, o da organismi da essi deputati, così da verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
w) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: nella definizione sono comprese le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
x) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono così definiti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
y) massa superficiale: è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti; l’unità di misura utilizzata è il kg/ m2;
z) parete fittizia: è la parete schematizzata in figura;(DISEGNO)
aa) pompa di calore: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
bb) ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
cc) ponte termico corretto: si ha quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
dd) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;
ee) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
ff) potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;
gg)prestazione energetica di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti, della progettazione e della posizione dell’edificio in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
hh) rendimento di combustione di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
ii) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = l kWhe;
jj) rendimento di produzione medio stagionale: è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = l kWhe;
kk) rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
ll) ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
mm) schermature solari esterne: sono sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
nn) soggetto certificatore: è il soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
oo) sostituzione di un generatore di calore: consiste nella rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un generatore nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
pp) superficie utile: è la superficie netta calpestabile di un edificio;
qq) targa energetica: è il documento, rilasciato dal Comune di competenza, in cui viene riportato il valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, nonché la sua classificazione in riferimento alle classi di consumo;
rr) trasmittanza termica: è il flusso di calore che passa attraverso una parete per singolo m2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
ss) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

3. Ambito di applicazione
3.1 Fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.2, le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto al successivo punto 6.
3.2 Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma l, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

4. Requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Le seguenti disposizioni hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato.
4.1 Nel caso di edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, si procede, in sede progettuale:
a) alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, EPH, ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella Tabelle Al – A.2 di cui all’Allegato A, a seconda della classe dell’edificio, in funzione della zona climatica in cui esso è situato e del suo rapporto di forma;
b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato secondo quanto previsto al punto A.3 di cui all’Allegato A
4.2 Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmittanza termica non superi i valori fissati nella Tabella A3 di cui all’Allegato A, in funzione della fascia climatica di riferimento.
Il valore della trasmittanza (V) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. Per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza termica (V) deve essere inferiore a 2,8 W/m2K.
Per le strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume a temperatura controllata verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il valore della trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a quello riportato nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A. Qualora il ponte termico della strutture opache non risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sotto finestre e altri componenti), devono essere rispettati i limiti riportati nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A, con riferimento alla superficie totale di calcolo.
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, i valori di trasmittanza termica, da confrontare con i valori riportati nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A, sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.
4.3 Nei casi di cui al precedente punto 4.2, le verifiche previste possono essere omesse qualora si proceda alla verifica che il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, sia inferiore ai valori limite che sono riportati nelle Tabelle A.1 – A.2 di cui all’Allegato A
4.4 Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria dell’involucro e ampliamenti volumetrici, fatta eccezione per quanto già previsto, occorre verificare, limitatamente alle strutture edilizie oggetto di intervento, il rispetto di quanto indicato al precedente punto 4.2, considerando un margine di tolleranza pari al 30% dei valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache che delimitano l’edificio verso l’esterno.
4.5 Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto A.3 di cui all’Allegato A. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’Allegato B sia l’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C sia una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto, nella quale si individuano gli interventi utili alla riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica dell’edificio.
In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C e la diagnosi energetica alla relazione tecnica di cui all’Allegato B, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell’edificio o dalla potenza nominale dell’impianto termico preesistente, se superiore.
4.6 Nel caso della semplice sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al precedente punto 4.5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato secondo la formula: η
ηtu =(90+2•logPn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile, in condizioni nominali, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato secondo la formula:
ηtu =(90+3•logPn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica per le pompe di calore elettriche è fatta utilizzando 0,36 When. elettrica / When. primaria come fattore di conversione tra energia elettrica e energia primaria, mentre per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari ad 1;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui all’Allegato B, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solare o comunque gratuiti. La centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso la centralina:
i. nel caso di impianti termici centralizzati, deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;
ii. nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari, deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del 10% rispetto al valore preesistente, l’aumento di potenza deve essere motivato attraverso la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento, opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui all’Allegato B;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
f) nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, non è richiesta la relazione di cui all’Allegato B, a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.. In tal caso, a quest’ultimo documento dovrà essere allegata una relazione tecnica che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui ai precedenti punti c) e d).
4.7 Qualora, nella sostituzione del generatore di calore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente punto 4.6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o Regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al precedente punto 4.5 può comunque applicarsi, provvedendo:
a) all’installazione di generatori di calore che abbiano rendimento termico utile, a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a:
ηtu(30%) =(85+3•logPn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) alla redazione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del precedente punto 4.6, da allegare alla relazione tecnica di cui all’Allegato B o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i, correlata all’intervento, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare inferiore ai 35 kW.
4.8 Ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.
4.9 Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8, il progettista, nel caso di edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione degli elementi edilizi costituenti l’involucro e nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente:
a) valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare, integrando le informazioni;
b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della Zona F, per le località ove il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Ims sia maggiore a 290 W/m2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali e inclinate sia superiore a 230 kg/m2. Gli effetti positivi che si ottengono rispettando i valori di massa superficiale delle pareti opache previsti possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’efficacia rispetto alle predette disposizioni;
c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ven¬tilazione meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Documentazioni e valutazioni dovranno comunque essere integrate nella relazione tecnica di cui all’Allegato B.
4.10 Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, e per la categoria E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, nel caso di edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20 % di quello esistente, è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.
4.11 Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i., e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.
4.12 A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
4.13 Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di cui al precedente punto 4.12 possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B.
4.14 A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.

5. Metodologia di calcolo
5.1 Le verifiche di cui al precedente punto 4 devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita all’Allegato E.
Si procede analogamente per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C.
5.2 In ragione dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, in funzione delle definizione di nuove procedure aggiuntive per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, Regione Lombardia, con provvedimento della Giunta, si riserva la possibilità di modificare e integrare la procedura di calcolo di cui all’Allegato E.

6. Certificazione energetica degli edifici
6.1 Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.
6.2 Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 6.1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal l° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal l° settembre 2007 ed entro il l° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal l° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.
6.3  Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso.
6.4 Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal l° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.

7. Attestato di certificazione energetica
7.1 L’attestato di certificazione energetica è compilato e sottoscritto dal Soggetto certificatore di cui al successivo punto 13, secondo le modalità definite nell’Allegato C.
7.2 Gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione energetica riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.
7.3 L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 armi a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
7.4 Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

8. Targa energetica
8.1 La targa energetica, rilasciata dal Comune di competenza, deve essere riprodotta in conformità al modello riportato all’Allegato D.
8.2 Il Comune di competenza rilascia la targa energetica solamente nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica sia riferito all’intero edificio.
8.3 La targa deve obbligatoriamente essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità.
8.4 Qualora venga aggiornato l’attestato di certificazione energetica, è fatto obbligo di provvedere all’aggiornamento della targa energetica dell’edificio.

9. Procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo
9.1 Ai fini della compilazione della relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per le verifiche di cui al precedente punto 4, per mezzo della procedura di calcolo definita all’Allegato E. Lo schema e la modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di cui sopra sono riportati nell’Allegato B.
9.2 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al precedente punto 9.1, in forma cartacea e in forma digitale.
9.3 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.
9.4 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, nel caso di varianti al titolo abilitativo che alterino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al precedente punto 9.1., aggiornata secondo le varianti introdotte.
9.5 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore, corredato da un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al punto 13.7. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.
9.6 Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5 della l.r. 1/2007, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio appositamente vidimato e, qualora sia prevista, la targa energetica.
9.7 Il Comune provvede ad inviare all’Organismo regionale di accreditamento, in forma digitale, una copia dell’attestato di certificazione energetica.
9.8 Il rilascio da parte del Comune del certificato e della rispettiva targa energetica è subordinato al rimborso delle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione, comprensive della quota di competenza dell’Organismo regionale di Accreditamento, fissata in € 5,00 per l’attestato di certificazione energetica e in € 10,00 per la targa energetica.
9.9 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a versare all’Organismo regionale di accreditamento le quote di cui al precedente punto 9.8.

10. Procedura per la certificazione energetica degli edifici esistenti
10.1 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita, in forma cartacea e in forma digitale, presso il Comune, l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore. Il Comune rilascia al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia dell’attestato di certificazione energetica opportunamente vidimato, provvedendo, qualora sia prevista, a consegnare la corrispondente targa energetica.
10.2 Il Comune provvede ad inviare all’Organismo regionale di accreditamento, in forma digitale, una copia dell’attestato di certificazione energetica.
10.3 Il rilascio, da parte del Comune, dell’attestato di certificazione energetica e della eventuale rispettiva targa energetica è subordinato a quanto previsto al precedente punto 9.8.
10.4 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a versare all’Organismo regionale di accreditamento le quote di cui al precedente punto 9.8.

11. Accertamenti e ispezioni per la certificazione energetica degli edifici
11.1 L’Organismo regionale di accreditamento provvede a verificare, a campione, la conformità dei lavori rispetto a quanto dichiarato nella relazione di cui punto 9.1, anche mediante ispezioni in corso d’opera. A tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento, potrà chiedere al Comune la relazione citata, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari. L’Organismo regionale di accreditamento, provvede altresì a verificare la correttezza dei valori di prestazione energetica dichiarati dal Soggetto certificatore entro 5 anni dal deposito della dichiarazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto 9.5.
11.2 L’Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, effettua le operazioni di verifica di conformità dei risultati riportati sull’attestato di certificazioni energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, è a carico dei richiedenti.

12. Classificazione energetica degli edifici
12.1 La prestazione energetica del sistema edificio-impianto è definita dal valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, EPH, espresso:
a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno [kWh/m2 anno], per gli edifici appartenenti alla classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo, delle parti di edificio riscaldate, per anno [kWh/m3 anno], per tutti gli altri edifici.
12.2 Il territorio regionale è suddiviso in tre zone climatiche in funzione dei gradi giorno:
• zona F: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2101 e non superiore a 3000;
• zona Fl: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 300l e non superiore a 3900;
• zona F2: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 390l e non superiore a 4800.
Ai soli fini della classificazione energetica, il Comune di Limone sul Garda è collocato in zona climatica E.
12.3 In funzione della zona climatica di appartenenza della località in cui ha sede l’edificio, di cui al punto 12.1 e in relazione alla sua destinazione d’uso, vengono definiti i parametri numerici associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, secondo quanto indicato alle Tabelle A.4 e A.5 di cui all’Allegato A.
12.4 La classe energetica a cui l’edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, calcolato secondo la procedura di calcolo di cui all’Allegato D, con i parametri numerici associati a ogni classe, definiti secondo quanto previsto al punto 12.3.

13. Soggetto certificatore
13.1 Presso l’Organismo regionale di accreditamento, è istituito l’elenco dei Soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
13.2 Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
• diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
• diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale;
• diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
• diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
b) un’adeguata competenza comprovata da:
• esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività:
• progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
• progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
• gestione energetica di edifici ed impianti;
• certificazioni e diagnosi energetiche;
• oppure frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i., con superamento di un esame finale. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovrà essere presieduta da un docente universitario esperto in materia, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.
13.3 I requisiti di cui al precedente punto 13.2, lettera b) non sono necessari nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia frequentato con profitto, in data antecedente alla pubblicazione del presente provvedimento, un corso di formazione la cui validità dovrà essere riconosciuta con provvedimento regionale.
13.4 Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 13.2, lettera a), sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o Province Autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di accreditamento.
13.5 Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti alla Unione europea, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di accreditamento.
13.6 L’Organismo regionale di accreditamento verifica il soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti precedenti, provvede ad accreditare il Soggetto certificatore e ad iscriverlo nell’apposito elenco regionale.
13.7 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio.
13.8 Fino al l° luglio 2010, possono svolgere l’attività di certificazione energetica i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso del requisito di cui al precedente punto 13.2, lettera a), limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in cui un ente o società pubblica non abbia nel proprio organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di un Certificatore dipendente da un altro ente o società pubblica.

14. Organismo regionale di accreditamento regionale
14.1 Le funzioni di Organismo regionale di accreditamento sono svolte da Punti Energia scarl e includono le seguenti attività:
a) accreditamento dei Soggetti certificatori;
b) creazione e gestione del catasto energetico degli edifici;
c) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei Soggetti certificatori, da eseguire a campione o su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
d) elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al punto 13.2, lettera b) e relativi controlli;
e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei Soggetti che hanno superato con profitto i corsi di cui al punto 13.2, lettera b), 2 o punto;
f) aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici, e della modulistica da utilizzare nell’ambito delle procedure di certificazione;
g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e della targa energetica;
h) monitoraggio sull’impatto del presente provvedimento sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
i) monitoraggio sull’impatto del presente provvedimento sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
14.2 In relazione alle funzioni di cui al precedente punto 14.1, l’approvazione dei provvedimenti di regolazione e di indirizzo resta di competenza della Giunta regionale.

15. Catasto regionale delle certificazioni energetiche degli edifici
15.1 L’Organismo regionale di accreditamento, sulla base dei dati acquisiti mediante la certificazione energetica, provvede alla realizzazione e alla gestione di un programma informatico per la costituzione di un catasto delle certificazioni energetiche degli edifici.
15.2 Le informazioni contenute nel catasto saranno rese disponibili a tutti gli Enti pubblici che ne faranno richiesta alla struttura regionale competente.


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