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24.09.2007 - qualificazione

QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI – L’ATTESTATO SOA RILASCIATO SULLA BASE DI DOCUMENTI FALSI, ANCHE SE NON PRODOTTI DALL’IMPRESA, DEVE ESSERE ANNULLATO

QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI – L’ATTESTATO SOA RILASCIATO SULLA BASE DI DOCUMENTI FALSI, ANCHE SE NON PRODOTTI DALL’IMPRESA, DEVE ESSERE ANNULLATO
(T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II° del 18 aprile 2007, n. 3389)

Ciò che rileva, al fine della revoca dell’attestazione della qualificazione attesta da una SOA, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso. Invero, la attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità. L’obiettività del fatto rende irrilevante la difesa della ricorrente circa la sua estraneità alla falsificazione. La ricerca del responsabile ha rilievo in ambiti diversi (quelli delle responsabilità da sanzionare), ma non nella fase di controllo e revoca delle attestazioni SOA. Invero in tale fase l’Autorità non sanziona alcuno, ma semplicemente rimuove un atto che, essendo stato indebitamente rilasciato, non è più idoneo ad assolvere la sua funzione certificativa che consente l’accesso al mercato dei lavori pubblici.
Quanto alla percezione della falsità del documento, che l’impresa assume essere avvenuta successivamente alla sua presentazione alla SOA, si tratta caso di considerazione irrilevante, anche in considerazione del fatto che l’impresa che chiede la qualificazione ha senza dubbio l’onere di verificare diligentemente e preventivamente la correttezza dei dati risultanti dai certificati che essa stessa produce e la rispondenza dei certificati stessi ai lavori eseguiti e dunque ben conosciuti.


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