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24.09.2007 - tributi

REVERSE CHARGE NELL’EDILIZIA – FORNITURA CON POSA IN OPERA – CHIARIMENTI MINISTERIALI

REVERSE CHARGE NELL’EDILIZIA – FORNITURA CON POSA IN OPERA – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione 13/7/07, n.172/E)

Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” in edilizia (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972), per qualificare il rapporto giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, tenuto conto del comportamento effettivo assunto successivamente alla conclusione del contratto.
Allo stesso modo, se il subappaltatore svolge nella sostanza un’attività rientrante nella sezione F (“costruzioni”) della tabella ATECOFIN 2004, alle prestazioni da questa rese è comunque applicabile il regime dell’inversione contabile, a prescindere dal codice attività comunicato dallo stesso all’Agenzia delle Entrate (fermo restando l’obbligo di comunicare l’effettiva attività esercitata, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972).
Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.172/E del 13 luglio 2007, che affronta nello specifico alcuni casi pratici d’applicazione del “reverse charge”, in presenza di una società che esercita in via prevalente attività di produzione, commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici con codice 28.11.0 (“Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture”) ed, inoltre, realizza opere e lavori stradali nonché relativi alla sicurezza della viabilità, con codice 45.25.0 (“Altri lavori speciali di costruzione”).

CASO 1:
La società istante (ALFA s.p.a.) stipula un contratto di fornitura con posa in opera direttamente con il committente (BETA s.p.a.) e conferisce successivamente l’incarico di posa in opera ad altra impresa (IMPRESA Y), qualificando il contratto quale subappalto:
In tale ipotesi, l’attività di posa in opera (esercitata dall’IMPRESA Y) non è soggetta a “reverse charge” poiché resa nei confronti di un fornitore di beni (ALFA s.p.a) e non di un’impresa che si pone quale appaltatrice (o subappaltatrice) di lavori edili).

CASO 2:
La società istante (ALFA s.p.a.) stipula un contratto di fornitura con posa in opera con l’appaltatore principale (IMPRESA X) e conferisce successivamente l’incarico di posa in opera ad altra impresa (IMPRESA Y), qualificando il contratto quale subappalto:
Come chiarito dalla Circolare n.37/E/2006, la fornitura di beni con posa in opera è esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. Pertanto, nel caso specifico, la prestazione resa dall’impresa ALFA s.p.a. sarà fatturata all’appaltatore (IMPRESA X) secondo le regole ordinarie dell’IVA. Allo stesso modo, l’attività di posa in opera (esercitata dall’IMPRESA Y) non è soggetta a “reverse charge” poiché resa nei confronti di un fornitore di beni (ALFA s.p.a.) e non di un’impresa che si pone quale subappaltatrice di lavori edili.

CASO 3:
La società istante (ALFA s.p.a.) stipula un contratto di subappalto con l’appaltatore principale (IMPRESA X) ed affida successivamente, sulla base di un contratto di subappalto, l’esecuzione dei lavori ad altra impresa (IMPRESA Y), esercente attività con codice 28.11.0 (“fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture”), non riferibile alla Sezione F della tabella ATECOFIN:
In tal caso, il meccanismo dell’inversione contabile trova applicazione sia per le prestazioni effettuate, in subappalto, nei confronti dell’appaltatore principale (IMPRESA X), sia per quelle rese a favore dell’impresa subappaltatrice (ALFA s.p.a.), da parte di altro subappaltatore che, pur svolgendo di fatto un’attività riconducibile al settore delle costruzioni, opera utilizzando un codice ATECOFIN 2004 non compreso nella Sezione F.
L’Agenzia, in particolare, ritiene che, «se una società svolge nella sostanza un’attività rientrante nella predetta sezione F, alle prestazioni da questa rese sia comunque applicabile il regime dell’inversione contabile, fermo restando l’obbligo della stessa società di comunicare, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972, l’effettiva attività esercitata».
Con quest’ultima precisazione, l’Amministrazione sembra contraddire quanto precedentemente affermato nella Circolare 11/E/2007 dove è stata esclusa l’applicazione del “reverse charge” ad attività svolta nell’ambito del settore edile da un soggetto operante con codice attività non compreso nella Sezione F (nella fattispecie si trattava di installazione di infissi effettuata da un soggetto che utilizzava il codice 20.30.2, compreso nella Sezione D).
Come è evidente, è sempre più urgente pervenire ad una determinazione ufficiale che elimini i dubbi operativi ed i contrastanti orientamenti emersi in questi primi sette mesi di applicazione dell’inversione contabile.

CASO 4:
L’Associazione Temporanea di imprese (ALFA s.p.a. capogruppo) stipula un contratto di fornitura con posa in opera con l’appaltatore principale (IMPRESA X), le cui prestazioni sono fatturate in quota parte dalle imprese associate direttamente nei confronti dell’appaltatore:
Ai sensi dell’art. 37, comma 17, del D.Lgs. 163/2006[1] (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), le associazioni temporanee d’impresa (ATI), in linea di principio, devono ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetti trasparenti, che non danno vita ad autonomi soggetti giuridici[2].
Ciò implica che le prestazioni rese dalle singole imprese associate sono da queste fatturate direttamente nei confronti dell’appaltatore, secondo le disposizioni fiscali per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del “reverse charge”.
Pertanto, nel caso di specie, poiché il rapporto tra appaltatore e società ALFA s.p.a. (capogruppo dell’ATI) ha natura di contratto di fornitura con posa in opera, non potrà trovare applicazione il meccanismo del “reverse charge”, per mancanza del presupposto oggettivo. Troveranno, di conseguenza, applicazione le ordinarie regole di fatturazione, con applicazione dell’IVA.

CASO 5:
L’Associazione Temporanea di imprese (ALFA s.p.a. capogruppo) stipula un contratto di subappalto con l’appaltatore principale (IMPRESA X) e la capogruppo fornisce solo i beni che verranno installati da altra società (IMPRESA Y) facente parte anch’essa dell’ATI, entrambe fatturando, in quota parte, direttamente all’appaltatore:
In tal caso, l’Agenzia precisa che i presupposti per l’applicazione del “reverse charge” ricorrono solamente in relazione alle prestazioni di posa in opera rese, in subappalto, dall’IMPRESA Y, posto che la società ALFA s.p.a. pone in essere un’attività di mera fornitura di beni, esclusa dal regime dell’inversione contabile.
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 [1] D.Lgs. 12-4-2006 n. 163
Art. 37- Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
(omissis)
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
(omissis)
[1] Diversamente, nel caso in cui con la costituzione dell’ATI, le imprese associate intendano istituire un soggetto giuridico autonomo (comportandosi, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso sia nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei rapporti giuridici posti in essere), tale nuovo soggetto assume autonomia gestionale e, conseguentemente fiscale.
Solo in tale ipotesi valgono le considerazioni di cui alla Circolare n.19/E del 4 aprile 2007, in ordine all’applicazione dell’inversione contabile in presenza di consorzi con rilevanza esterna, che agiscono in nome proprio e per conto delle consorziate, con mandato senza rappresentanza


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