Print Friendly, PDF & Email
29.12.2008 - tributi

REVERSE CHARGE – CONTRATTI DI GLOBAL SERVICE – CHIARIMENTI MINISTERIALI

REVERSE CHARGE – CONTRATTI DI GLOBAL SERVICE – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(R.M. n.432/E del 12/11/08)

Le prestazioni di servizi nel settore edile, eseguite da un’impresa nei confronti di un appaltatore che ha concluso, con il committente, un contratto di “global service”, avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della medesima stazione appaltante, si qualificano come subappalti, e sono assoggettate al meccanismo del “reverse charge” (art.17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972).
Questo il principale chiarimento contenuto nella R.M. n.432/E del 12 novembre 2008, in risposta ad un quesito posto da un’impresa in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini del “reverse charge”, per le prestazioni di servizi dipendenti da un contratto in cui era dubbia la riconducibilità all’ “appalto” nel settore edile.
Nel caso di specie, l’appaltatore principale ha stipulato, con il committente, un “appalto di servizi integrati” (cd. contratto di “global service”), per la cui esecuzione viene concluso, con l’impresa istante, un contratto di affiliazione commerciale (cd. “franchising”), a cui è legato un “contratto quadro per interventi manutentivi”, in dipendenza del quale la medesima impresa si obbliga ad eseguire lavorazioni nel settore edile.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha verificato, nel caso di specie, l’esistenza delle due condizioni necessarie ai fini dell’applicabilità dell’inversione contabile, ossia l’esercizio, da parte sia dell’appaltatore, sia del subappaltatore, di attività riconducibili al settore edile, e l’esistenza di un contratto di subappalto [1].

1. attività eseguita nell’ambito del settore edile
In tal ambito, la citata R.M. n.432/E/2008 ha, ancora una volta, ribadito che le attività riconducibili al settore edile sono quelle individuate nella sezione F (“COSTRUZIONI”) della tabella ATECOFIN 2004, sostituita, dal 1° gennaio 2008, dalla tabella ATECO 2007 e che, per l’applicabilità del “reverse charge”, si deve fare riferimento all’attività effettivamente svolta dall’appaltatore e dal subappaltatore, piuttosto che al codice attività utilizzato da tali soggetti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
– nell’ipotesi in cui, tra le attività svolte dall’appaltatore (che opera nel campo della consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica, con codice 62.02.00, sezione J), vi siano anche prestazioni riconducibili alla predetta sezione F, queste rilevano ai fini dell’applicazione del “reverse charge”, fermo restando l’obbligo di assumere anche il codice attività corrispondente a tali prestazioni (art.35, comma 3, del D.P.R. 633/1972);
– tale requisito risulta soddisfatto in capo all’impresa istante che esegue le prestazioni di manutenzione sugli immobili, operante, tra l’altro, con codice attività 45.21.1, riferito alla sezione F della previgente tabella ATECOFIN 2004.

2. esistenza di un contratto di subappalto
In tal ambito, con riferimento al caso di specie, la R.M. n.432/E/2008 chiarisce che:
– lo schema contrattuale atipico denominato come “global service”, avente ad oggetto la realizzazione di una pluralità di prestazioni volte, nel loro insieme, alla gestione e manutenzione di un bene immobile, può essere assimilato ad un contratto d’appalto di lavori, oppure di servizi [2];
– il contratto concluso fra il committente e l’appaltatore principale è qualificabile come un “appalto di lavori” nell’ipotesi in cui le lavorazioni edili siano prevalenti rispetto agli altri servizi, che assumono una funzione accessoria;
– conseguentemente, il contratto mediante il quale l’appaltatore affida all’impresa istante l’esecuzione delle manutenzioni degli immobili (anche se connesso con il contratto di “franchising” [3]) si identifica come un subappalto, cosicchè, nell’ipotesi in cui entrambi i soggetti coinvolti esercitino un’attività riconducibile al settore edile, le lavorazioni da esso dipendenti sono soggette all’applicazione del meccanismo del “reverse charge”.

——————
[1] Cfr. tra le altre, la C.M. n.37/E/2006 e le R.M. n.172/E/2007, n.113/E/2008, n.173/E/2008, n.174/E/2008, e n.255/E/2008.

2] Al tal riguardo, l’Amministrazione finanziaria recepisce l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza della sez. IV, 21 febbraio 2005, n.537), secondo cui la natura del contratto non può mutare per la presenza, all’interno dell’appalto, di prestazioni aventi rilievo quantitativo o funzionale minoritario rispetto alle prestazioni qualificabili come prestazioni di lavori edili.
[3] Con riferimento ad un contratto di affiliazione commerciale (“franchising”) con la Risoluzione n.303/E del 25 ottobre 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che il contratto di “franchising” esaurisce la propria funzione nei rapporti interni tra le imprese contraenti, riguardanti unicamente l’utilizzo delle conoscenze tecniche (brevetti, marchi, know-how, ecc.) di cui l’impresa concedente è dotata.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941