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26.11.2008 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – AUTISTI – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – SOSTANZE STUPEFACENTI – MODALITA’ OPERATIVE – PROVVEDIMENTO 18 SETTEMBRE 2008

SICUREZZA SUL LAVORO – AUTISTI – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – SOSTANZE STUPEFACENTI – MODALITA’ OPERATIVE – PROVVEDIMENTO 18 SETTEMBRE 2008 SICUREZZA SUL LAVORO – AUTISTI – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – SOSTANZE STUPEFACENTI  – MODALITA’ OPERATIVE – PROVVEDIMENTO 18 SETTEMBRE 2008

È stato pubblicato sulla G.U. n. 236 dell’ 8 ottobre 2008 il Provvedimento della Conferenza Stato Regioni 18 settembre 2008 recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Tale accordo, previsto al comma 2 dell’art. 8 del Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata, definisce ed attiva procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l’incolumità del lavoratore stesso e di terze persone, con l’obiettivo di prevenire primariamente incidenti collegati a mansioni lavorative a rischio (cfr. Not. n. 12/2007).
A tal proposito le mansioni a rischio sono, oltre a quelle inerenti le attività di trasporto, quelle riportate nell’allegato all’Intesa del 30 ottobre 2007. In edilizia quindi bisogna considerare a rischio i conducenti di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie (allegato I lettera f)) e gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (allegato I lettera n)).
Il datore di lavoro trasmette al medico competente, per iscritto, l’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti, sulla base della lista delle mansioni a rischio, e lo aggiorna periodicamente e tempestivamente in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che non svolgono più mansioni a rischio.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco il medico stabilisce il cronogramma definendo date e luogo degli accertamenti (detti di primo livello), in accordo con il datore di lavoro e considerando la numerosità dei soggetti da controllare. Entro i 30 giorni suddetti il medico trasmette formalmente al datore di lavoro il cronogramma ed il datore di lavoro comunica data e luogo degli accertamenti al lavoratore, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita.
La comunicazione al medico competente dell’elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni dovrà essere previsto con frequenza minima annuale.
Nel caso di accertamento pre-affidamento della mansione i lavoratori da adibire alle mansioni considerate a rischio devono essere sottoposti ad accertamento prima dell’assunzione in servizio intendendo che la visita non è pre-assuntiva, ma preventiva post assuntiva, in coerenza con il D. Lgs. 81/08, da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio.
L’accertamento periodico di verifica di idoneità ha una frequenza di norma annuale. Nel caso di un elevato numero di soggetti da far visitare, il datore di lavoro, nel rispetto delle procedure e compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale, deve garantire la non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e allo stesso tempo escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati.
Oltre al controllo sanitario periodico, il lavoratore deve essere sottoposto ad accertamento di idoneità anche quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. In tale caso il datore di lavoro o un suo delegato fa una segnalazione di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, al medico competente che verifica la fondatezza della segnalazione e, se necessario, attiva gli accertamenti di sua competenza.
Nel caso in cui si dovesse verificare un incidente alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, in caso di ragionevole dubbio, il datore di lavoro segnala l’evento al medico competente che sottopone il lavoratore ad accertamento di idoneità.
Un lavoratore sospeso per esito positivo viene controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione (accertamento di follow up), con una periodicità almeno mensile con date non programmabili.
Nel momento di rientro al lavoro nella mansione a rischio, il lavoratore verrà sottoposto ad un ulteriore accertamento di idoneità ed il medico competente potrà decidere se applicare per ulteriori 6 mesi un piano di osservazione con eventuali accertamenti con una frequenza maggiore rispetto a quella ordinariamente prevista.
Nel caso di rifiuto del lavoratore, verrà dichiarata dal medico competente l’impossibilità ad esprimere un giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari.
Se il lavoratore non produce una giustificazione documentata e valida sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni.
Nel caso in cui non si presenti per validi e giustificati motivi, debitamente documentati, dovrà essere riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione del motivo di impedimento e verrà sottoposto ad accertamenti successivi.
Nel caso di rifiuto il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione per ‘’impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”.
La negatività degli accertamenti di primo livello comporta il giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione che verrà comunicata per iscritto al datore di lavoro.
La positività comporta l’avvio di un iter cosiddetto di secondo livello che coinvolgerà le strutture sanitarie competenti (SERT), in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario.
Il lavoratore viene giudicato ‘’temporaneamente inidoneo alla mansione” ed il datore di lavoro, nel rispetto della dignità e della privacy, lo sospende temporaneamente dallo svolgimento della mansione a rischio. Al lavoratore viene comunicata dal medico la possibilità di una revisione del risultato, a proprie spese, da richiedere entro i 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di positività.
La fase di monitoraggio di secondo livello effettuata dal SERT è atta ad accertare presenza o assenza di tossicodipendenza, rilevando modalità e frequenza di assunzione delle sostanze. Se l’esito degli accertamenti è positivo, la struttura lo comunica in forma scritta al medico competente che deve certificare l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione, informandone il datore di lavoro che tempestivamente fa cessare dall’espletamento della mansione il lavoratore interessato.
Qualora il SERT accerti lo stato di tossicodipendenza, lo comunica, per iscritto, al datore di lavoro, ed attiva un percorso di riabilitazione. Il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell’elenco della mansioni a rischio, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nel caso in cui il SERT non accerti tossicodipendenza anche dopo l’esito positivo del monitoraggio di primo livello, il medico competente può sottoporre ad un monitoraggio cautelativo per almeno 6 mesi il lavoratore, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa.
Si sottolinea che tale procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio  è schematizzata chiaramente nel testo del provvedimento mediante un diagramma a blocchi (cfr. figura 1).
Tutti i costi di accertamento previsti dall’accordo in oggetto sono a carico dei datori di lavoro, mentre le controanalisi sono a carico del lavoratore.
Si ricorda che, come riportato all’art. 5 comma 9 dell’Intesa della Conferenza Unificata, al datore di lavoro che non impedisce l’espletamento delle mansioni a rischio, vengono applicate le sanzioni di cui all’art. 125 comma 4 del DPR n. 309/90 così come modificato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 758/94, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da cinquemilacento euro a venticinquemilaottocento euro.
Anche per il lavoratore che non si sottopone al controllo sanitario sono previste sanzioni. Tali sanzioni erano riferite al D. Lgs. 626/94 (art. 93 comma 1 lettera b): arresto fino a quindici giorni o ammenda da centotre euro a trecentonove euro) che è stato recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08; pertanto a tal proposito si attende una precisazione da parte delle amministrazioni competenti.
Si formula riserva di tornare sull’argomento


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