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23.04.2008 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – REQUISITI E CAPACITA’ PROFESSIONALI DEL DATORE DI LAVORO CON COMPITO DI RSPP – INTERPELLO 3 MARZO 2008

SICUREZZA SUL LAVORO – REQUISITI E CAPACITA’ PROFESSIONALI DEL DATORE DI LAVORO CON COMPITO DI RSPP – INTERPELLO 3 MARZO 2008

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rispondendo ad un interpello avanzato, ha chiarito se il datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi(c.d. RSPP), ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. n. 626/1994, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, il Dicastero ha rammentato preliminarmente che il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione con dipendenti appositamente designati tra cui il responsabile del servizio o, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda.
In entrambe le ipotesi i componenti del servizio in argomento devono essere in numero sufficiente rispetto alla dimensione e natura dell’azienda e possedere specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative secondo quanto previsto dall’art. 8-bis del D. Lgs. n. 195/2003.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Il Dicastero ha precisato inoltre che l’art. 8-bis, introdotto con il D.Lgs. 195/2003, ha ridefinito le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione(RSPP) e, con il comma 7, ha fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del decreto in oggetto. Il suddetto art. 10 prevede che, qualora il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione dai rischi, deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che può anche essere promosso dalle associazioni dei datori di lavoro. Deve infine trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti;

b) una dichiarazione attestante l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 (valutazione dei rischi, elaborazione del relativo documento e custodia dello stesso presso l’azienda ovvero l’unità produttiva) ovvero, nei casi previsti, l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1 e 11 (autocertificazione per iscritto dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e adempimento degli obblighi ad essa collegati);

c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;

d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

In virtù di quanto sopra esposto e concordemente con la soluzione prospettata dall’interpellante, si deve concludere che non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.


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