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18.05.2009 - tributi

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI – PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI – PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

Confermato che la vendita dell’area edificabile acquistata con le agevolazioni fiscali di cui al previgente art. 33, comma 3, della legge 388/2000 (imposta di Registro all’1% ed Ipotecarie e Catastali in misura fissa), in assenza di utilizzazione edificatoria, non comporta la decadenza dai benefici, purchè a ciò provveda il secondo acquirente, in ogni caso, entro i cinque anni successivi al primo acquisto agevolato.
Così si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, nella Sentenza n.28/22 del 19 giugno 2008, che, confermando anche precedenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. ad esempio, la Sentenza della CTP di Ravenna n.222/2005) confuta quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate (cfr. R.M. n.40/E/2005), a parere della quale il soggetto obbligato all’utilizzazione edificatoria dell’area deve essere il primo acquirente del terreno, a pena di decadenza dai benefici.
Come noto, infatti, il previgente art. 33, comma 3, della legge 388/2000 (oggetto di diverse modifiche e, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, di fatto abrogato dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007) stabiliva che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati, fossero soggetti ad imposta di Registro all’1% ed alle Ipotecarie e Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro cinque anni dall’acquisto avvenisse l’utilizzazione edificatoria dell’area.
Al riguardo, la Sentenza n.28/22/2008 ribadisce ulteriormente che la norma citata «prevede l’unica condizione di utilizzazione edificatoria entro i cinque anni dall’acquisto agevolato, senza precludere la possibilità di trasferire l’area parzialmente o totalmente inedificata, fermo restando la necessità che l’utilizzazione avvenga entro cinque anni dal primo acquisto».
Su tale agevolazione, si segnala, altresì, la Sentenza n.30/22 del 18 settembre 2008 della stessa CTR di Venezia, con la quale i giudici si sono pronunciati sull’applicabilità delle predette agevolazioni nell’ipotesi di trasferimenti di immobili nell’ambito di piani urbanistici ad iniziativa privata, con riferimento alla norma che prevede che tali benefici si applicano, in ogni caso, successivamente alla stipula della convenzione con il soggetto attuatore (art.2, comma 30, legge 350/2003).
In merito, la citata Sentenza n.30/22/2008 ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità di tali benefici, la convenzione con il soggetto attuatore non debba essere necessariamente presente prima della stipula dell’atto di acquisto dell’area, a condizione che la stessa risulti firmata in fase di registrazione dell’atto di trasferimento (momento nel quale, infatti, come ribadito dal giudice di merito, si verifica il presupposto impositivo ai fini dell’imposta di Registro e delle imposte Ipotecarie e Catastali).
In merito, si ricorda che l’art.13 del D.P.R. 131/1986 prevede che, per gli atti che devono essere registrati in termine fisso, la richiesta di registrazione debba avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto stesso.
In ogni caso, la disciplina delle imposte d’atto applicabili ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici, originariamente disciplinata dall’art.33, comma 3, della legge 388/2000, è stata oggetto, negli anni, di diverse modifiche, con la conseguenza che l’imposta di Registro all’1% e le imposte Ipotecarie e Catastali in misura fissa hanno trovato applicazione:
– dal 1° gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale (art.33, comma 3, legge 388/2000);
– dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica (art. 36, comma 15, legge 248/2006);
– dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, per i trasferimenti di immobili rientranti nei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata (art.1, comma 306, legge 296/2006).
Dal 1° gennaio 2008, tale regime fiscale è stato completamente abrogato e sostituito dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, si applicano l’imposta di Registro pari all’1%[1] e le imposte Ipotecarie e Catastali pari, complessivamente, al 4%[2], per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che l’intervento, cui è finalizzato il trasferimento, venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
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[1] In base all’art.1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
[2] In base all’art.1-bis della Tariffa, e all’art.10 del D.Lgs. 347/1990.


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