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03.03.2010 - ambiente

SISTRI – CONFERMATA LA PROROGA DEI TERMINI D`ISCRIZIONE

SISTRI – CONFERMATA LA PROROGA DEI TERMINI D’ISCRIZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 febbraio 2010 che dispone una proroga di 30 giorni per l’iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Per quanto attiene ai soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI appartenenti al primo gruppo (tra questi vi sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, le imprese di cui all’art. 212, c. 5 del D.Lgs. 152/06 e i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti), essi dovranno iscriversi entro martedì 30 marzo 2010.
Per quanto attiene, invece, al termine di iscrizione dei soggetti appartenenti al secondo gruppo (tra questi vi sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti), l’iscrizione potrà avvenire a partire dal 15 marzo 2010 ed entro giovedì 29 aprile 2010.
Il decreto correttivo ha fornito anche alcuni importanti chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione.
In particolare si segnala che:
− per le attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) il contributo di iscrizione al SISTRI è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’unità locale. In tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero/smaltimento;
− le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’art. 184 c. 3, lett. g) del D.Lgs. 152/06 (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti […]) sono tenuti ad iscriversi al SISTRI  anche in qualità di produttori;
− sono stati ridotti i termini per la comunicazione al SISTRI dai dati di movimentazione dei rifiuti;
− sono stati predisposti nuovi moduli per l’iscrizione (le iscrizioni già effettuate utilizzando la precedente modulistica restano comunque valide);
Il decreto introduce una nuova definizione di “delegato” definendolo come “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa”.
Rinviando per un approfondimento dettagliato del nuovo sistema alla lettura di quanto precedentemente pubblicato sul sito del Collegio Costruttori nell’area “Rifiuti” si ricorda che gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


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