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22.11.2010 - lavori pubblici

TRACCIABILITA` NEI PAGAMENTI IN APPALTI PUBBLICI – INDICAZIONI DELL`AUTORITA` PER LA VIGILANZA

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, con propria Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, ha fornito “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187”.

Si ritiene utile fornire un sunto di tale determinazione, unitamente al relativo testo ed al testo legislativo coordinato fra gli artt. 3, 5 e 6 della legge 136/2010 e il decreto legge 187/2010

 

Nella premessa del pronunciamento si rammenta come ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sia, ora, previsto che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

 

Entrata in vigore

In primo luogo va rammentato come debbano ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all’entrata in vigore della legge stessa.

In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti – ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti – “sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 (…) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge” e perciò entro il 7 marzo 2011.

Stante il tenore letterale del comma 8 dell’articolo 3, e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell’accordo.

 

Ambito di applicazione – appalti e soggetti obbligati all’applicazione della norma

Sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le “stazioni appaltanti”, definite all’articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come “le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32” del D.Lgs. 163/2006. Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo 3, che menziona “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla “filiera delle imprese”, che si intende ora riferita “ai subappalti, ai subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto”. L’intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto.

Con il termine “contratti di subappalto” si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti “assimilati” ai subappalti ai sensi dell’articolo 118, comma 11, prima parte, del D.Lgs 163/2006 e perciò “anche noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale”. Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici .

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere

Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, sono soggetti alla norma anche i professionisti e gli studi professionali, che concorrono all’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.

Al contrario, non rientrano nell’ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità anche ai soggetti privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento.

 

Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:

  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato;
  2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

 

E’ prevista infine esplicitamente la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, “purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni”. Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche).

 

Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche

L’articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

– stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

– manodopera (emolumenti a operai);

– spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

– provvista di immobilizzazioni tecniche;

– consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

 

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l’intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.

Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

L’utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

  1. a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
  2. b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
  3. c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

 

Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi

Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

– imposte e tasse;

– contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

– assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

– gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

 

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP. Per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per quanto riguarda , poi, l’espressione ”spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro” di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all’ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.

 

Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato

In detta evenienza, qualora l’operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

 

 

Comunicazioni

E’ stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

  • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.

 

 

Allegato 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (…)

(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

  1. L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
  2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

 

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (…)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

  1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
  2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).

1)DETERMINAZIONE n 8 2010_TRACCIABILITA’  

2)Legge 136-2010 ART 3-5-6 coordinata con il DL 187 del 12-11-2010–  Testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge 136/2010 coordinato con il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010

 


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