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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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23.04.2012 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 55% – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA’

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida alla detrazione del 55%, aggiornata al mese di dicembre 2011, che contiene le ultime novità relative all’applicabilità dell’agevolazione, introdotte dal cd. “Decreto Monti” (D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011).

In particolare, nella Guida dell’Agenzia delle Entrate vengono confermate[1]:
–  la proroga dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012, fermi restando i limiti di detrazione, differenziati in funzione della tipologia di intervento eseguito[2];
–  nell’ambito degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’estensione del beneficio, dal 1° gennaio 2012, ai lavori di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, volti alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro[3].
In sostanza, tale ulteriore fattispecie si aggiunge ai già previsti interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi più efficienti (caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, ovvero impianti geotermici a bassa entalpia)[4];
–  dal 1° gennaio 2013, l’applicabilità, per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, della detrazione IRPEF del 36%, in luogo del “55%”[5].
In sostanza, dal 1° gennaio 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica si potrà fruire della sola detrazione IRPEF del 36%, con le modalità applicative stabilite per quest’ultima (agevolazione ammessa per i soli soggetti IRPEF limitatamente agli immobili residenziali e nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare)[6].
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella propria Guida, ricorda le ulteriori novità intervenute nel corso del 2011, relative alle modalità applicative del beneficio, quali:
–  l’eliminazione, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge 106/2011), dell’obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, stabilito a pena di decadenza dal beneficio, in analogia con quanto previsto ai fini della detrazione del 36%[7];
–  la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%, eseguiti a partire dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011, convertito con modifiche nella legge 111/2011)[8];
–  la ripartizione della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 in 10 quote annuali di pari importo (cfr. art.1, comma 48, legge 220/2010 e C.M. 20/E/2011).

Note:
[1] Cfr. Art.4, comma 4, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[2] Il limite di detrazione (inteso come limite massimo di risparmio d’imposta), è pari a 100.000 euro per gli interventi di “riqualificazione energetica globale”, a 60.000 per i lavori sulle strutture orizzontali e verticali dell’edificio, e per l’installazione di pannelli solari, nonchè a 30.000 per gli interventi volti alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
[3] Cfr. art.1, comma 48, legge 220/2010, come modificato dall’art.4, comma 4, del D.L. 201/2011.
[4]Cfr. art.1, comma 347, legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007 ed art.1, comma 286, legge 244/2007 – legge Finanziaria 2008.
[5] Ciò in base al richiamo alla lett. h) del nuovo art.16-bis, del D.P.R. 917/1986 – TUIR (che ha reso strutturale la detrazione del 36%), operato dall’art.4, comma 4, del medesimo “Decreto Monti”.
[6] Si ricorda che, specularmente, la detrazione del 36% (a regime dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art.16-bis del TUIR – D.P.R. 917/1986) non si rende applicabile, nel 2012, agli interventi di risparmio energetico, che saranno invece “riammessi” all’agevolazione a partire dal 2013, ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55%.
[7] Art.3, comma 2, lett.r, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”) – cfr. anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla detrazione del 36% aggiornata a febbraio 2012.
[8] La ritenuta, operante dal 1° luglio 2010 ed introdotta dall’art.25 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è stata ridotta dall’art.23, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011.

 


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