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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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16.03.2012 - tributi

DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI – ILLUSTRAZIONE DELLE MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE

La Gazzetta Ufficiale n. 52/2012 ha pubblicato il testo del Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012, conosciuto come “Decreto sulle semplificazioni fiscali”, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Il provvedimento, che entra in vigore il giorno 2 marzo 2012, contiene numerose disposizioni per il settore edile, specie in materia fiscale.
Si esaminano di seguito le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola.

Compensazione IVA
Il D.L. “Semplificazioni fiscali” abbassa, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia dei crediti IVA liberamente compensabili.
La compensazione, ai fini IVA, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
I termini e le modalità attuative della disposizione verranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Elenco clienti – fornitori
Dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il cd. “elenco clienti-fornitori” ovverosia l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Tale elenco sostituisce la Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle sole operazioni di importo superiore a 3.000 euro (cd. spesometro).
Inoltre, viene stabilito che, per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione debba essere inviata unicamente se le stesse sono di importo non inferiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA).

Deduzione IRAP sul costo del lavoro
La cd. “Manovra Monti” ha introdotto, a decorrere dal periodo d`imposta 2012, l’integrale deducibilità, ai fini IRES/IRPEF, della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato.
Il D.L. 16/2012, modificando la norma precedente, consente ai contribuenti di presentare istanza di rimborso dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta precedenti al 2012, per i quali non siano ancora scaduti i termini (48 mesi dalla data del versamento).
Modalità e termini dovranno essere stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Studi di Settore e accertamento
Il Decreto “Semplificazioni fiscali” rimodula l’ambito applicativo dell’accertamento induttivo (basato su “presunzioni semplici”) in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Quest’ultima disposizione, nel testo previgente, prevedeva l’utilizzabilità dell’accertamento induttivo, nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli, di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti e, in ogni caso, a condizione che il maggior reddito, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, fosse superiore al 10% del reddito dichiarato.
La nuova norma, ora, stabilisce l’applicabilità dell’accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione dei modelli, di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, di infedele compilazione dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Le novità si applicano agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del D.L. 16/2012, mentre la normativa previgente resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.

Rateizzazione dei debiti fiscali
Il D.L. 16/2012 stabilisce che, in caso di decadenza dalla rateazione già riconosciuta, il contribuente, all’atto della ricezione della cartella di pagamento relativa alle rate residue iscritte a ruolo, potrà richiedere all’agente della riscossione una nuova dilazione.
Il decreto modifica anche le disposizioni che regolano la rateizzazione introducendo la possibilità di chiedere la stessa con rate variabili d’importo crescente, e non costante. La domanda può essere presentata sia nel caso di prima istanza di dilazione dei pagamenti dei debiti tributari che in sede di eventuale proroga della dilazione, così come finora previsto. Tale modifica non interessa i piani di rateazione a rata costante concessi prima del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto).
Inoltre, viene previsto che la decadenza dal beneficio della rateizzazione operi solo in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive (e non più all’omesso versamento della prima rata o di 2 delle rate successive).
Per quanto attiene all’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore da parte di Equitalia viene stabilito che quest’ultima, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, possa procedere con l’iscrizione dell’ipoteca solo nell’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza o in caso di decadenza dal beneficio della dilazione (sono fatte salve, comunque, le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateizzazione).
Più in generale, viene previsto che, a decorrere dal 2 marzo 2012, l’ipoteca non può essere comunque iscritta per debiti di ammontare complessivo inferiore a 20.000 euro.
Il D.L. 16/2012 interviene pure in materia di espropriazione immobiliare, limitando tale procedura alla sola ipotesi in cui l’importo complessivo del debito superi i 20.000 euro.

Adempimenti per accedere ad agevolazioni fiscali
Il decreto in parola stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente possa, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
– versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro mediante F24;
– che la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Tassazione immobili all’estero
Vengono introdotte alcune novità sulla nuova imposta patrimoniale introdotta, dal 2011, sugli immobili detenuti all’estero da persone fisiche.
L’imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d’acquisto risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Inoltre, dall’imposta dovuta, si detrae l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile (sino a concorrenza dell’ammontare di imposta dovuta in Italia).
L’imposta non è dovuta qualora non superi l’importo di 200 euro.

TARES (Tassa sui rifiuti e servizi)
In merito al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che dal 2013 sostituirà la tassa (o tariffa) sullo smaltimento dei rifiuti, viene previsto che, per gli immobili privi di planimetria catastale o con attribuzione di rendita presunta, l’Agenzia del Territorio procederà alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.


Deducibilità dei costi da reato
Il D.L. 16/2012 interviene sulla deducibilità dei costi dei beni e delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come “delitto non colposo”.
Il provvedimento specifica che l’indeducibilità riguarda i costi direttamente connessi al compimento dei soli reati più gravi, consistenti in atti o attività qualificabili come “delitto non colposo” (per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale), facendo così salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei “delitti colposi”, in ragione della non intenzionalità del reato commesso.
Il medesimo principio ha effetti anche ai fini IRAP ed è applicabile anche in caso di reati commessi prima del 2 marzo 2012, ove più favorevole (tenuto conto delle imposte, o maggiori imposte dovute), a condizione che i provvedimenti emessi in base alla previgente disposizione non si siano resi definitivi.
Nelle ipotesi di “delitti non colposi”, per i quali vige il regime di indeducibilità dei costi, viene altresì specificato che, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi.

Esclusione dagli appalti pubblici per irregolarità fiscale
Intervenendo sull’art.38, co.2, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice degli appalti pubblici”), il D.L. in commento precisa le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo di pagamento di imposte e tasse (di cui al citato art.38, co.1, lett. g, del ”Codice degli appalti pubblici”).
In particolare, viene specificato che la suddetta causa di esclusione opera solo nel caso in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente accertati e di importo superiore a 10.000 euro, siano anche “certi, scaduti ed esigibili”.
Tale precisazione normativa, si ritiene diretta ad escludere la situazione di “irregolarità fiscale” per l’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente accertato. In questo caso, pertanto, non opererà la causa di esclusione dalla gara d’appalto, di cui al citato art.38, co.1, lett.g, del “Codice degli appalti pubblici”.

 


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