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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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21.12.2012 - tributi

SCHEDA CARBURANTE – PAGAMENTO CON CARTE ELETTRONICHE

In base a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 42/2012, con riferimento all’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante introdotto dal D.L. 70/2011, l’esonero è possibile soltanto per i soggetti IVA che scelgono come modalità “unica” di pagamento del carburante in tutto il periodo d’imposta – per tutto il parco auto – carte di credito, bancomat o prepagate intestate al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione.

Ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo è sufficiente l’estratto conto, purché contenga alcune informazioni “minime”.
In particolare, l’art. 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444/97 (introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. p), del D.L. 70/2011 convertito in legge) prevede che, in deroga a quanto previsto per la compilazione della scheda carburante, i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti a specifici obblighi di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
L’Agenzia delle Entrate precisa che la scelta della modalità di certificazione relativa all’acquisto di carburante (scheda carburante o estratto conto bancario) è riferita al soggetto e non al veicolo: di conseguenza, la modalità scelta dal soggetto deve essere unica, essendo irrilevante l’eventuale utilizzo di più veicoli nello svolgimento dell’attività.
In merito alle carte elettroniche utilizzate per il rifornimento l’Agenzia delle Entrate specifica che la carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione, ma non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per acquisti relativi all’attività: ciò che conta è che, qualora contestualmente all’acquisto di carburante siano effettuati altri acquisti, la transazione relativa al carburante avvenga in maniera distinta.
È importante fare attenzione alla residenza degli operatori finanziari che rilasciano la carta: la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che le carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia.
L’Agenzia ribadisce che non viene in ogni caso meno l’esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo all’acquirente: è necessario ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione. La circolare afferma che dall’estratto conto della carta devono emergere tutti gli elementi necessari minimi per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.
La circolare n. 42/2012 non fornisce alcun chiarimento riguardo alla modalità di registrazione. In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di registrazione dell’acquisto del carburante tramite moneta elettronica, considerando che ai fini della registrazione occorre comunque scorporare l’IVA relativa all’acquisto del carburante, all’atto della registrazione si potrebbe indicare sulla ricevuta stessa o sull’estratto conto l’IVA scorporata e l’IVA effettivamente detraibile.
Tale integrazione appare ancor più necessaria in presenza di un parco auto con diverse aliquote di detraibilità. Inoltre, scegliendo la nuova modalità di certificazione dei costi carburante, viene meno l’obbligo di annotare i chilometri percorsi: nel contenuto “minimo” previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 42/2012 per l’estratto conto non viene, infatti, richiesto tale dato.

 


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