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23.04.2012 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – ART. N. 73 – CORSI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE – ACCORDO STATO-REGIONI 22 FEBBRAIO 2012

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. n. 81/08 – ART. n. 73 – CORSI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE – ACCORDO STATO-REGIONI 22 FEBBRAIO 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo u.s. è stato pubblicato l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori e stabilisce i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature.

L’Accordo, che costituisce attuazione dell’articolo 73, co. 5, del D.Lgs. 81/2008, entra in vigore il 12 marzo 2013; i lavoratori che a tale data saranno incaricati dell’uso delle attrezzature individuate dovranno effettuare i corsi entro 24 mesi dalla stessa entrata in vigore (e cioè entro il 12/03/2015).
Le attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione degli operatori sono:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
– Gru a torre, mobile e per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, a braccio telescopico;
– Carrelli industriali semoventi, carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi
   telescopici rotativi;
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra:
– Escavatori idraulici e a fune;
– Pale caricatrici frontali;
– Terne;
– Autoribaltabile a cingoli;
– Pompa per calcestruzzo.
Il percorso formativo per i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature – che costituisce formazione specifica e quindi non sostituisce la formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – è strutturato in moduli teorici (di carattere giuridico-normativo e tecnico) e moduli pratici con contenuti, durata, verifiche intermedie e finali diversi a seconda dei tipi di attrezzatura. Il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è riconosciuto, in tali casi, come credito formativo.
Tra i Soggetti formatori vi sono le scuole edili.
Le docenze devono essere svolte, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature.
La metodologia didattica prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche. Sono ammessi percorsi formativi in modalità e-Learning, alle condizioni riportate nell’Allegato II dell’Accordo, esclusivamente per la parte di formazione generale concernente i moduli giuridico-normativo e tecnico.
Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecniche professionali.
Gli attestati di abilitazione sono rilasciati in conseguenza del superamento della prova intermedia di verifica, svolta al termine dei moduli teorici, e della prova pratica di verifica finale, nel rispetto del requisito di frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale.
Il mancato superamento della prova intermedia di verifica comporta la ripetizione dei due moduli teorici, mentre il mancato superamento della prova pratica di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il modulo di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici. Alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12/03/2013) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’Accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell’apprendimento.
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi pregressi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente:
– dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a);
– dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b);
– dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Sono fatte salve le buone prassi di cui all’art. 2, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.
I requisiti minimi di natura generale (idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature) sono definiti nell’Allegato I dell’Accordo. I contenuti e le durate dei moduli e le informazioni relative alla valutazione sono descritti negli Allegati da III a X dell’Accordo.
In allegato alla presente circolare si riportano il testo dell’Accordo e dei relativi allegati e le tabelle riassuntive delle durate dei moduli formativi per ogni tipo di attrezzatura relativa al settore edile (sono esclusi i trattori agricoli o forestali di cui all’Allegato VIII).


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