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24.05.2012 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE DI LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE  DI  LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 47, è stato pubblicato l’accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature e stabilisce i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione ed addestramento, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Individuazione delle attrezzature di lavoro
a) piattaforme di lavoro elevabili – Macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, costituite almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio;
b) gru a torre;
c) gru mobile – Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico;
d) gru per autocarro;
e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
1. a braccio telescopico – Carrelli dotati di uno o più bracci snodati, non girevoli o con movimento di rotazione non superiore a 5° rispetto all’asse longitudinale del veicolo;
2. industriali semoventi – Veicolo concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare qualsiasi tipo di carico;
3. carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – Dotati di bracci snodati, telescopici o mano, girevoli;
f) trattori agricoli e forestali – Normalmente non utilizzati nell’attività di costruzione;
g) macchine movimento terra;
1. escavatori idraulici – A ruote, a cingoli, ad appoggi articolati, con massa operativa maggiore di 6.000 kg;
2. escavatori a fune – A ruote, a cingoli, ad appoggi articolati, per usi vari (scavo con benna per dragaggio, lavori demolizione mediante gancio o sfera, movimentazione materiale);
3. pale caricatrici frontali – A ruote o a cingoli con massa operativa maggiore di 4.500 kg.
4. terne;
5. autoribaltabile a cingoli – Con massa operativa maggiore di 4.500 kg;
h) pompa per calcestruzzo.

Requisiti minimi dei corsi di formazione per il settore delle costruzioni
Per ogni attrezzatura sono previsti:
– un modulo giuridico-normativo ed un modulo tecnico per la parte teorica;
– un modulo pratico;

                       
Attrezzatura
Modulo teorico ore
Modulo pratico ore
a
Piattaforme di lavoro elevabili
4
piattaforme operanti su stabilizzatori

4

piattaforme operanti senza stabilizzatori

4

sia piattaforme operanti su stabilizzatori sia senza (modulo unico)

6
b
Gru a torre
8
gru con rotazione in basso

4

gru con rotazione in alto

4

gru con rotazione in basso più gru con rotazione in alto (modulo unico)

6

Gru mobile
7
7

Attrezzatura
Modulo teorico ore
Modulo pratico ore

modulo aggiuntivo al corso base per gru con falcone telescopico
4
4
d
Gru su autocarro
4
8
e
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
8
a braccio telescopico

4

industriali semoventi

4

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

4

carrelli industriali semoventi/carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (modulo unico)

8
g
Macchine movimento terra
4
escavatori idraulici

6

escavatori a fune

6

pale caricatrici frontali

6

terne

6

autoribaltabile a cingoli

6

escavatori idraulici più pale caricatrici più terne (modulo unico)

12
h
Pompa per calcestruzzo
7
7
Al termine dei due moduli della parte teorica è prevista una prova intermedia di verifica, il cui superamento consente il passaggio ai moduli pratici. Al termine dei moduli pratici è prevista una prova pratica di verifica finale.
Il superamento della prova di cui sopra consente il rilascio degli attestati di abilitazione, che deve essere rinnovata entro 5 anni, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Nel caso che venga frequentato il corso per una attrezzatura e poi successivamente si voglia estendere la formazione e l’addestramento ad un’altra attrezzatura appartenente alla medesima categoria, la formazione teorica non richiede incremento, mentre quella pratica deve essere integrata per la nuova attrezzatura (esempio: viene frequentato il corso dell’escavatore idraulico per complessive ore 10: 4 teoria + 6 pratica.
Successivamente, per il medesimo soggetto nasce la necessità di formazione ed addestramento per la pala caricatrice. La parte teorica è un credito formativo che non deve essere ripetuto, mentre deve essere frequentata la parte pratico di 6 ore).
La formazione di cui trattasi è formazione specifica e non sostituisce la formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori secondo l’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Per le attrezzature non considerate nel presente accordo rimane comunque l’obbligo di formazione ed addestramento prescritto dall’art. 73, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Per la categoria dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, nel caso di utilizzo di un’attrezzatura avente caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate, l’operatore deve essere in possesso di almeno una delle abilitazioni di cui all’accordo in commento.

Riconoscimento della formazione pregressa
Alla data di entrata in vigore dell’accordo in esame, ossia un anno dalla data di pubblicazione sulla G.U. e, quindi, il 12 marzo 2013 , sono riconosciuti i corsi già effettuati che soddisfino i seguenti requisiti:

A. corsi di durata non inferiore a quelli previsti dall’accordo in esame e con la medesima struttura, comprensivi di verifica finale

B. corsi con la medesima struttura di quella prevista dall’accordo in esame e con verifica finale, ma di durata complessiva inferiore, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo si provveda all’aggiornamento di 4 ore, coma sopra indicato

C. corsi di qualsiasi durata senza verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo si provveda all’aggiornamento di 4 ore, coma sopra indicato, ed alla verifica finale di apprendimento.
Gli attestati di abilitazione di cui ai corsi sopra indicati hanno validità di:
– 5 anni a decorrere dalla data di attestazione del superamento della verifica finale per quelli di cui alla lettera a)
– 5 anni dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b)
– 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale per quelli di cui alla lettera c).
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del accordo occorrono:
– elenco dei partecipanti con firma;
– nominativi e firme dei docenti;
– ora di inizio e fine;
– esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. Quest’ultimo punto non applicabile all’ipotesi del corso c);
– i partecipanti al corso devono essere in possesso di attestato.
Detta documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni.

Norma transitoria
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature contemplate, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla stessa entrata in vigore.
Da ultimo si segnala che l’attività formativa potrà essere richiesta alla Scuola Edile Bresciana (tel. 0302007193) presso la quale sono attivi o in fase dia attivazione le corsualità.


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