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27.02.2012 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI – ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI

SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI – ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI

La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 21 Dicembre 2011 ha approvato un accordo per disciplinare le modalità per la formazione e l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e ciò ai sensi del secondo comma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Mentre per ciò che concerne la formazione dei lavoratori i contenuti dell’accordo sono vincolanti, per quanto concerne i preposti e i dirigenti l’applicazione dell’accordo è facoltativa; cumunque, in caso di percorsi formativi con diversi contenuti, sarà onere del datore di lavoro dimostrare di aver fornito a preposti e dirigenti una formazione ‘’adeguata e specifica”.
La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella specifica prevista in altre disposizioni nel caso di mansioni particolari o di utilizzo di attrezzature particolari.
Premesso che la formazione potrà avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti ad organizzare i corsi di formazione previa richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici e potranno autonomamente tenere i corsi tenendo conto delle indicazioni degli stessi organismi paritetici.
L’accordo si articola, oltre alla premessa illustrata, in 12 punti e 2 allegati di cui si fornisce sintesi.

– Punto 1. Requisiti dei docenti.
In attesa delle norme specifiche sui formatori per ora è richiesto che essi possiedano esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (quali professionisti e/o docenti).
È considerata esperienza professionale anche lo svolgimento, per almeno un triennio, dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche da parte del datore di lavoro).

– Punto 2. Organizzazione della formazione
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore (che può essere anche il datore di lavoro);
b) responsabile del progetto formativo (che può essere anche un docente);
c) nominativi dei docenti;
d) numero di partecipanti massimo pari a 35;
e) registro delle presenze;
f) obbligo di frequenza del 90% delle ore;
g) tener conto delle differenze di genere, età, provenienza e lingua dei discenti.

– Punto 3. Metodologia di insegnamento
Si raccomanda il maggior coinvolgimento dei discenti e si prevede la possibilità di utilizzare metodi di formazione a distanza (e-Learning).

– Punto 4. Articolazione del percorso formativo per i lavoratori
Sono previsti 2 moduli e se ne forniscono i contenuti:
a) formazione generale (4 ore per tutti i settori);
b) formazione specifica (12 ore per i settori a rischio alto quali il settore delle costruzioni).
Sempre a proposito del punto 4 si stabilisce, tra l’altro:
– che i lavoratori che non frequentano i reparti produttivi possano frequentare il corso di formazione specifica prevista per il rischio basso (4 ore);
– che, per il comparto delle costruzioni, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale ‘’16 ore-MICS” del Formedil è pienamente rispondente a quanto previsto nell’accordo, sia per la formazione generale che per quella specifica.

– Punto 5. Formazione particolare aggiuntiva per i preposti
Oltre al corso per lavoratori, i preposti dovranno frequentare un modulo aggiuntivo di 8 ore di cui si definiscono i contenuti; si prevede una verifica finale di apprendimento.

– Punto 6. Formazione dei dirigenti
Tale formazione sostituisce quella prevista per gli altri lavoratori ed è strutturata in 4 moduli (giuridico, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e consultazione dei lavoratori) di cui sono forniti i contenuti e definita la durata minima complessiva in 16 ore, con verifica finale di apprendimento.
Ad una prima lettura, sembrerebbe che la formazione possa essere programmata (prima che al soggetto siano affidati compiti dirigenziali) e completata entro 12 mesi dall’inizio della formazione stessa. Su tale ultimo aspetto ci riserviamo di dare ulteriori indicazioni.

– Punto 7. Attestati
Ribadito l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste, nonchè la verifica finale per i dirigenti e i preposti, si indicano i contenuti minimi dell’attestato.

– Punto 8. Crediti formativi
Stabilito che il modulo di formazione generale per lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente, si esaminano i casi di:
a) costituzione di nuovo rapporto (o nuova utilizzazione, in caso di somministrazione);
– se non cambia il settore produttivo sono riconosciute come credito formativo sia la formazione generale che quella specifica;
– se cambia il settore produttivo costituisce credito formativo solo la formazione generale.
In nota vengono fornite indicazioni per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro.
b) trasferimento, cambiamento di mansioni, introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze pericolose; in tali casi si riconosce la formazione generale pregressa;
c) formazione precedente l’assunzione; in tal caso si riconosce la formazione generale pregressa.
Inoltre costituisce credito formativo permanente la formazione aggiuntiva per i preposti (a meno di modifiche nel rapporto di preposizione) e la formazione per i dirigenti.

– Punto 9. Aggiornamento
Per i lavoratori, i preposti e i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore di cui sono indicati i contenuti.
Non è compresa nell’aggiornamento la formazione relativa al trasferimento di mansioni, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, prodotti pericolosi e quella in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

– Punto 10. Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione, i preposti e i dirigenti hanno tempo 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo per frequentare i rispettivi corsi di formazione.
Per il personale di nuova assunzione il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
Sono esentati dalla frequenza ai corsi i lavoratori, i preposti e i dirigenti che abbiano frequentato (entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo) corsi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro.

– Punto 11. Riconoscimento delle formazione pregressa
Per ciò che riguarda lavoratori e preposti, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, sono esentati dalla partecipazione al corso coloro che abbiano frequentato i corsi previsti nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano ricevuto la formazione da più di 5 anni dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo.
Entro lo stesso termine dovrà essere erogata la formazione aggiuntiva per i preposti (vedi punto 5).
Per ciò che concerne i dirigenti, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, sono esentati dall’obbligo di frequentare i corsi coloro che alla data di pubblicazione dell’accordo abbiano già ricevuto, dopo il 14 Agosto 2003, la formazione di cui all’art. 3 del D.M. 16.01.1997 o abbiano frequentato il corso previsto dal modulo A per responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione (vedi accordo del 26.01.2006, pubblicato sulla G.U. del 14.02.2006, n. 37).


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