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25.06.2012 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA -. DECRETO 21 MAGGIO 2012

SICUREZZA SUL LAVORO – VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA –
DECRETO 21 MAGGIO 2012

Con Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto 11 aprile 2011 (cfr. Not. n. 8-9/2011 e n. 2/2012) , che si rende disponibile in calce alla presente sul sito del Collegio, riportante i soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
A tal proposito si rammenta che l’articolo 71, comma l del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso Decreto, e che, successivamente, il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 ha individuato nell’Inail e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive.
Si ricorda inoltre che:
– le attrezzature già immatricolate dall’ISPESL devono essere sottoposte solo alle verifiche periodiche da parte delle A.S.L., in quanto la prima verifica è già avvenuta;
– le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche sono elencate nell’allegato VII al Decreto 81/2008 e s.m.i..
– la prima verifica (come specificato al primo punto, riguarda attrezzature non ancora verificate) è di competenza dell’Inail. che deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta, mentre per le verifiche successive sono titolari le ASL che devono provvedere entro 30 giorni dalla richiesta;
– nella richiesta di verifica il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto, contenuto negli elenchi che Inail e ASL dovranno formulare con riferimento all’elenco di cui al Decreto Dirigenziale 21 maggio 2012 in esame, oppure formulato a livello regionale, del quale devono avvalersi ove non siano in grado di effettuare la verifica direttamente con la propria struttura o a seguito di accordi tra Inail, ASL, ARPA o DTL;
– in caso di mancato intervento da parte dell’Inail. o dell’Asl nei termini prescritti, il datore di lavoro stesso deve provvedere incaricando un soggetto abilitato (meglio lo stesso indicato nella richiesta, come specificato al punto precedente), dandone comunicazione all’Inail. o alla ASL.
Di seguito si riportano le modalità da utilizzare per l’inoltro delle richiesta di prima verifica e delle successive verifiche periodiche.
A tal proposito è necessario:
– per gli utenti già iscritti a “Punto cliente” del portale Inail, inoltrando la richiesta mediante l’attivazione della nuova procedura online.
Alternativamente per i non iscritti, inviare la richiesta di verifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la cui data segna l’inizio del periodo entro cui la verifica deve essere eseguita, tramite modulistica cartacea, messa a disposizione dell’Istituto sul proprio sito;
-nella richiesta indicare il nominativo del soggetto abilitato a cui il datore di lavoro si rivolgerebbe ove la verifica richiesta non venisse evasa. Il nominativo del soggetto abilitato deve essere ricavato dall’elenco allegato al decreto dirigenziale in esame, che come detto si pubblica sul sito del Collegio in calce alla presente;
– trascorsi 60 giorni se la richiesta riguarda l’Inail. o 30 giorni se di competenza della ASL, il datore di lavoro si rivolge al soggetto abilitato indicato nella richiesta di verifica, dandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ Inail. o alla ASL.
I soggetti abilitati sono raggruppati secondo tre campi di attività dei singoli soggetti inquadrati (sollevamento persone – SP, apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano – SP e Gas, Vapore, Riscaldamento – GVR).


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