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27.09.2013 - tecnica

APPROVATO IL DL 63/2013 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

APPROVATO IL DL 63/2013 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

L’Aula del Senato ha licenziato il 3 agosto 2013, definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 63/2013 recante “Disposizioni urgenti disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (DDL 783 – B/S) nel testo approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati nella medesima settimana.

Tra le principali novità introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati:

– in relazione alle norme in materia di edifici ad energia quasi zero, viene prevista la promozione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici a agli ospedali, anche mediante il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato e società private appositamente costituite (oltrechè attraverso le ESCO e lo strumento del finanziamento tramite terzi).

 – viene fissato al 31 dicembre 2013 il termine per la definizione delle misure e degli incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati alla realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi;

 – nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, viene riconosciuta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 bis, c.1, lett. i), del DPR 917/1986, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;

 – viene disposto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuoverà, con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal provvedimento, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia;

  – viene fissato il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal testo relativi, nello specifico: alle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della Dir. 2010/31/UE); all’adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 (contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici); agli schemi e alle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Restano confermate le disposizioni introdotte dal Senato tra cui si segnalano le seguenti: 

 – viene anticipato dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2013 il termine entro cui il Ministero dello Sviluppo economico redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero;

 – al fine di monitorare l’andamento e i relativi costi delle attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, viene disposta l’istituzione presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) di una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;

 – con riguardo alla estensione della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto della ristrutturazione, viene precisato che la stessa opera per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, nel limite del tetto di spesa di 10.000 euro, già previsto dal provvedimento.
Nel corso dell’esame in Aula della Camera dei Deputati sono stati accolti numerosi ordini del giorno di interesse per il settore tra cui il n. 19 (“bipartisan”- primo firmatario l’On. Ermete Realacci del Gruppo PD) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:

 -presentare, all’immediata ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, iniziative volte a dare stabilità all’ecobonus;

 -rafforzare le politiche a favore dell’edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e garantendo in ogni caso un effettivo vantaggio agli interventi volti a tal fine;

 -ampliare i soggetti fruitori del beneficio fiscale, includendo l’edilizia residenziale pubblica;

 – garantire l’estensione degli interventi al consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente, compresi gli interi edifici, rendendo obbligatoria la certificazione antisismica degli edifici pubblici e privati e i relativi controlli strutturali periodici;

 -assumere ogni iniziativa di competenza utile, anche nel quadro della revisione dei vincoli di bilancio e quindi del patto di stabilità, affinché sia consentito agli enti locali che abbiano risorse da investire, di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di riduzione del rischio idrogeologico, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici, a partire dalle scuole e dagli ospedali, escludendo tali spese dal computo del patto di stabilità interno”.


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