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24.06.2013 - trasporti

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – OPERAI EDILI CON MANSIONI DI AUTISTA – ESCLUSIONE

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – OPERAI EDILI CON MANSIONI DI AUTISTA – ESCLUSIONE

Al fine di ridefinire la disciplina riguardante la carta di qualificazione dei conducenti (cd. CQC) il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato il DM 17 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013 (che abroga il DM 22 ottobre 2010).
Il provvedimento, che non ha dunque carattere innovativo, coordina con le novità apportate al Codice della Strada e riepiloga gli adempimenti necessari per l’ottenimento della CQC.
Di seguito abbiamo riassunto brevemente le disposizioni di maggiore interesse.

Quando occorre la CQC
La CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE (prima C, CE, D e DE).
Per il trasporto merci è obbligatoria dal 10 settembre 2009.
Dal 18 aprile 2013, al momento del rilascio o del rinnovo della CQC, non viene più rilasciata una nuova tessera, ma la patente con l’aggiunta del codice 95 sul retro di essa. Si ha quindi un’unica patente, chiamata Patente CQC, nella quale sono segnate le patenti possedute, il tipo di CQC e le relative scadenze.
Il conducente deve avere sempre con sé la CQC (ovvero la patente integrata con il codice 95) che deve poter essere esibita insieme agli altri titoli di viaggio agli organi di controllo che ne facciano richiesta.
 
Come si consegue la CQC
Si consegue a seguito della frequenza ad un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame ovvero per documentazione (senza esame).
Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti già titolari del certificato di abilitazione professionale KD rilasciato entro la data del 9/9/08 e/o titolari della patente di categoria C oppure CE rilasciata entro la data del 9/9/09.
Per il trasporto di cose/merci il 9 settembre 2014 è il termine convenzionale di scadenza di tutte le CQC emesse tramite documentazione (anche di quelle che se richieste saranno rilasciate fino a tale data). I titolari in tal caso dovranno procedere al rinnovo della stessa previa frequenza al corso di aggiornamento professionale.
Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.
 
Attività di guida esentate
A. veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
B. veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
C. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
D. veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
E. veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
F. veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali. Sono esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus che effettuano trasporto di persone senza lucro (es. trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, ecc.).;
G. veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente (trasporto in conto proprio).
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti F e G riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, i ministeri competenti hanno chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista.
In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo, pur munito di licenza al trasporto in conto proprio, sia svolta a titolo professionale. La carta di qualificazione è sempre obbligatoria per il trasporto in conto terzi. Se il dipendente non è inquadrato con mansioni di autista, in caso di violazioni al Codice della strada, l’eventuale decurtazione dei punti verrà effettuata sulla patente di guida anche se il dipendente possiede la CQC.
Per i dipendenti delle imprese edili che svolgono, in base alle mansioni attribuite, attività di guida, è opportuno che ciò sia adeguatamente dimostrabile in sede di controllo da parte degli organi di Polizia si suggerisce di tenere a bordo del veicolo una copia del proprio contratto di lavoro al fine di poter dimostrare, in sede di controllo, l’inquadramento anche come autista.
 
Validità
5 anni rinnovabili (previa frequenza del corso di aggiornamento).

Sanzione amministrativa e decurtazione punti
Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, la guida anche se con regolare patente, ma senza la CQC è soggetta al pagamento di una sanzione da 400 euro a 1600 euro oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni.
La guida con CQC scaduta è soggetta alla sanzione da euro 155 a euro 624 oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta.
In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
L’eventuale decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale/autista.
In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis Codice della Strada. Dalla revoca della patente di guida consegue anche quella della carta di qualificazione del conducente.
Sul sito internet del Collegio è pubblicato il Decreto 17 aprile 2013 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


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